Cassation court dismisses appeal for lack of content and failure to address ratio decidendi regarding public administration payment offers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to insufficient content and failure to address the lower court's reasoning. The appellant argued a discrepancy between the debt amount and the public administration's payment offer, but the court noted the lack of specific details in the appeal's introductory act. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a clear exposition of the factual and procedural basis of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks sufficient content to allow the court to know the substantive facts and fails to confront the ratio decidendi of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5866/2020R.G. proposto da: ROSSI GIANLUCA, elettivamente domiciliatoin Roma, Via Alberico II n. 5 , presso lo studio dell’avv. Ettore Travarelli, che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale ettoretravarelli@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro ROMA CAPITALE, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21694 /20 19 , depositata i l 12.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 5866/20R.G. FATTI DI CAUSA Roma Capitale propose opposizione all’esecuzione mobiliare N. 4841/2015 R.G.E. promossa nei suoi confronti da Gianluca Rossi per il pagamento delle spese liquidate con la sentenza n. 16697/2013 del Tribunale di Roma; l’ente affermava di aver soddisfatto ilcredito, emettendo mandato di pagamento di € 696,98 e dandone comunicazione al Rossi, il quale aveva invece intrapreso la procedura per la somma precettata di € 1.071,24. Sospesa la procedura e riassunta la causa, il Giudice di Pace di Roma accolse l’opposizione con la sentenza n. 14579/2017.
Detta decisione venne impugnata da Gianluca Rossi e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21694 del 12.11.2019 rigettò l’appello; il giudice di merito rilevò che l’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione era stata adempiuta con formale offerta (eseguita con comunicazione) delle somme dovute, né tale offerta poteva reputarsi parziale, perché comprensiva degli importi liquidati e delle prestazioni successive al deposito della sentenza azionata come titolo; aggiungeva altresì che il minimo scostamento tra quanto offerto da Roma Capitale e la pretesa creditoria era sostanzialmente irrilevante, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. 3, sentenza n. 4228 del 03.03.2015.
Avverso la predetta decisione Gianluca Rossi propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Roma Capitale e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., terza pignorata, sono rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 5866/20R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 1181, 1206 e ss. cod. civ., 91, 96, 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 118 c. 2° disp. att., art. 14 D.L. n. 669/96, art. 147 L. n. 388 del 23.12.00, L. n. 576/80, art. 11, DPR 633/72, Direttiva 2000/35/CE del 29/6/2000, 3 24, 28, 97 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
– Violazione Tariffe Forensi D.M. nn. 127/04, 140/12, 55/14 –Adempimento parziale –Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione”. 2.1 - Già la rubrica della censura, sopra riportata, è sufficiente ad indicare che in un unico motivo (sviluppato dalla pagina 11 alla pagina 30 del ricorso) il ricorrente ha mescolato e sovrapposto ragioni di impugnazione eterogenee, ricondotte alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., con una formulazione inidonea a prospettare con chiarezza le doglianze svolte e a consentirne un separato esame (Cass.n. 19443/2011;
Cass.n. 26874/2018; Cass. n. 39169/2021). 2.2 -Inoltre, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., l’elencazione di un coacervo di norme asseritamente violate (incluse disposizioni di natura tributaria e sovranazionale) manca del successivo puntuale sviluppo della critica con riferimento ad ognuna (reso necessario dal volontario indifferenziato richiamo a tutte), posto che le ripetitive doglianze non si concretizzano nell’esame del contenuto precettivo delle disposizioni e nel suo N. 5866/20R.G. specifico raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez.
Un., n. 23745/2020). In realtà, è l’intero ricorso che contiene un’esposizione confusa, frammentaria e lacunosa della vicenda processuale, per la cui (quantomeno superficiale) comprensione sarebbe – inammissibilmente – necessario attingere alla sentenza impugnata: basti osservare che dall’atto introduttivo non si evince il contenuto del titolo esecutivo azionato (elemento indefettibile per valutare la correttezza delle statuizioni dei giudici di merito che hanno ritenuto satisfattiva l’offerta dell’Amministrazione), né il testo e le voci dell’atto di intimazione che l’odierno ricorrente ritiene insoluto. 2.3 - Il ricorso, dunque, non soddisfa neanche lo specifico requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (ex multis, Cass.n. 17830/2020). 2.4 - Peraltro, nonostante la lunghezza delle argomentazioni (non di rado neppure strettamente attinenti alla fattispecie), il ricorrente omette di confrontarsi specificamente con la ratio decidendiche sorregge la pronuncia: la quale si identifica nell’affermazione per la quale la comunicazione dell’ente con cui viene portata a conoscenza del creditore l’avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all’azione esecutiva e intimare il N. 5866/20R.G. precetto, atteso che i pagamenti dell’ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo (Cass.n. 23084/2005 e, più recentemente, Cass.n. 77/2022).
Si aggiunga che un residuo credito di entità economica oggettivamente minima esclude l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata (Cass. n. 4228/2015). Infatti, nell’atto introduttivo Gianluca Rossi fa reiterato riferimento alla discrasia rispetto alla somma precettata (€ 1.071,24), ma non spiega affatto né perché tale importo debba ritenersi corretto (in contrasto con le statuizioni dei giudici di merito), né per quale ragione abbia mancato di considerare il pagamento di € 696,98 eseguito dall’ente locale e come e perché dal credito originario, detratto tale pagamento, possa essere giunto ad una simile somma complessiva: tanto, per di più, dinanzi all’analitica ricostruzione operata nella qui gravata sentenza. 3.1 -In conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese.
Tanto non consente, neppure, l’emissione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. (come invece accaduto in altri precedenti tra le stesse parti e per controversie in tutto analoghe –v. Cass. n. 23335/2022). In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile. N. 5866/20R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello st