Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, BERSANI GILBERTO, had filed a recourse against a second-instance judgment involving the respondent MAZZONI PATRICK and several intimati, but remained silent after the court's offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25598/2022 R.G. proposto da : BERSANI GILBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CREMONA ANDREA (CRMNDR67A31G535I) -ricorrente- contro MAZZONI PATRICK, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CALTABIANO SALVATORE (CLTSVT74B23C261Q) -controricorrente- nonchécontro DAVÌ GIUSEPPA, DAVÌ ROBERTO, DAVÌ SILVANA, DAVÌ LUCIA, DAVÌ ANTONINA, DAVÌ PIETRA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.636/2022 depositata il 21/03/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì