Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Di Febbraro, did not submit a request for judgment despite the proposal being communicated, while the respondent, Malantuono, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23103/2022 R.G. proposto da : DI FEBBRARO AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERA GIUSEPPE (FREGPP76C30F839N) -ricorrente(ricorso non depositato) - contro MALANTUONO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GESUE' RIZZI ULMO TULLIO (GSRTLL73B27F839G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.7899/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrentee con distrazione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ad altre eventuali spese documentate per l’iscrizione a ruolo del ricorso ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/03/20