Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6687/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 6687/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a decision involving ENEL Energia SPA but did not act on the court's offer to settle the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the right to proceed with the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit 40 days waiver of appeal rights litigation costs allocation condono delle spese procedurali spese inutili tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29575/2022 R.G. proposto da : PUTINI ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell’avvocato TAGLIALATELA FABIO (TGLFBA67S08H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMASELLI EDMONDO (TMSDND49B11H501Z) -ricorrente- contro ENEL ENERGIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LANIGRA MAURIZIO (LNGMRZ66D22H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCUSO MARIO FRANCESCO LUCIANO (MNCMFR75L11H792N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6429/2022 depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Ro