Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously reached an agreement, but the appellant did not formally accept or reject the offer by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28886/2022 R.G. proposto da : BRACACCINI GIANFRANCO, BENATTI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato FACHILE SALVATORE (FCHSVT71P30I199M) rappresentati e difesi dall'avvocato VALERI DANIELE (VLRDNL67P05A271J) -ricorrente- contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA Via Po 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIPOLLA LUCIANA (CPLLCN69E65F205Y), FERRAGUTO ANTONIO (FRRNTN64M19C352A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.601/2022 depositata il 05/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in