Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing A.M.A.M. S.p.A., had not requested a decision on the settlement offer despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20911/2022 R.G. proposto da : A.M.A.M. (AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA) S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Marco Polo, 91, presso lo studio dell’avvocato GIACOPPO GIOVANNI (GCPGNN67M25F158N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOTTI ETTORE (NTTTTR66D04D086L) -ricorrente- contro IACP MESSINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA (CCCSBN62E41H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZU' CARLO (MZZCRL48L29H359P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.384/2022 depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom