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Decreto — n. 6643/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6643/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6643/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22541/2022 R.G. proposto da : TONINI MASSIMO, LUPPI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato VOLANTI ANTONIO (VLNNTN67P26H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato FORMAGLIO TIZIANA (FRMTZN65B67F257W) -ricorrente- contro VALUE ITALY SGR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA S. LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato MARI GIACOMO (MRAGCM70C10H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati CANEVOTTI LUCA (CNVLCU75B07F205W), SAGGINI SERENA (SGGSRN84A63H501Z) -controricorrente- nonchè contro SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6643/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TONINI MASSIMO, LUPPI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato VOLANTI ANTONIO (VLNNTN67P26H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato FORMAGLIO TIZIANA (FRMTZN65B67F257W) -ricorrente- contro VALUE ITALY SGR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA S. LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato MARI GIACOMO (MRAGCM70C10H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati CANEVOTTI LUCA (CNVLCU75B07F205W), SAGGINI SERENA (SGGSRN84A63H501Z) -controricorrente- nonchè contro SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.

Parole chiave

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notificazione elettronica notificazione postale irregolare notifica tardiva dei difetti notifica per raccomandata notificazione per via diplomatica notificazione mediante pubblicazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
P.A., CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1348/2022 depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22541/2022 R.G. proposto da : TONINI MASSIMO, LUPPI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato VOLANTI ANTONIO (VLNNTN67P26H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato FORMAGLIO TIZIANA (FRMTZN65B67F257W) -ricorrente- contro VALUE ITALY SGR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA S. LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato MARI GIACOMO (MRAGCM70C10H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati CANEVOTTI LUCA (CNVLCU75B07F205W), SAGGINI SERENA (SGGSRN84A63H501Z) -controricorrente- nonchè contro SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.

COOP. P.A., CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1348/2022 depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis