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Ordinanza — n. 6623/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses insurance claim arguing late premium payment does not waive suspension of coverage under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6623/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the insurance company's appeal regarding a late premium payment and the resulting suspension of coverage. The appellant argued that established industry practice and the acceptance of the premium without explicit reservations should override the statutory suspension rule. The court held that such practice constitutes factual evidence rather than a binding legal norm, and since the appellant failed to prove a specific contractual waiver of the suspension right, the exception of non-compensability was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 1340, 1368, 1901 cod. civ.; The acceptance of a late insurance premium without explicit reservations does not constitute a tacit waiver of the statutory suspension of coverage, as the relevant practice is factual evidence subject to proof rather than a derogatory legal norm.

Parole chiave

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insurance premium payment suspension of coverage tacit waiver of rights interpretation of contract Civil Code provisions burden of proof industry practice sospensione dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1340 cod. civ.
1374 cod.civ.), ma “è materiale ermeneutico, elemento per l'accertamento di un fatto (volontà contrattuale)” che, a sua volta, si differenzia dalla clausola d’uso che, ai sensidell'art. 1340 cod.civ.
Art. 1368 cod. civ.
2 delle condizioni generali di contratto; né è consapevole la stessa ricorrente che infatti affida il suo ragionamento ad altri indici fattuali; tra di essi un ruolo precipuo ha tentato di assegnare alla prassi; ora, l’art. 1368 cod.civ.
Art. 1901, 1° comma cod. civ.
4, cod.proc.civ., e la violazione dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., n relazione all’art.
Art. 1901, 2° comma cod. civ.
4, cod.proc.civ., e la violazione dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., n relazione all’art.
art. 1901 cod.civ
nella comparsa conclusionale, ove la compagnia assicuratrice negava l’efficacia di una prassi negoziale derogatoria dell’art. 1901 cod.civ., attesa l’assenza di una lacuna normativa e confondeva l’uso normativo con al prassi negoziale;
art. 1362 cod.civ
MOTIVAZIONI IN DIRITTO 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, 1342, 1370, 1888, 1901, 1932 cod.civ., in relazione all’art.
art. 1460 cod.civ
costituisca una ipotesi applicativa del generale principio di cui all’art. 1460 cod.civ., errando nel non applicare l’art.
art. 132 cod.proc.civ
con il terzo e ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., ai sensi dell’art.
art. 1705 c.c
art. 1901 c.c
4, cod.proc.civ., e la violazione dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., n relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4357/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28972/2021 R.G. proposto da: D'ALTERIO GROUP -DIVISIONE LOGISTICA - S.R.L., in persona del rappresentante, Antonio D’Alterio, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIO D'AMICO JUNIO (DMCJVL72C16D086R) e dall'avvocato CIRO BUONAJUTO (BNJCRI77S09F839B), pec: cirobuonajuto@avvocatinapoli.legalmail.it; juniodamico@pec.studiolegaledfl.it; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo dirigente procuratore, SERGIO GINOCCHIETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO' (CRBFPP61M29H501S) che la rappresenta e difende; -controricorrente nonché contro ASSIONE BROKER S.r.L., in persona del legale rappresentate p.t, MARIA CASTALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MAZZA (MZZGTN48A02A535V), pec: gaetano.mazza@legalmail.it; -controricorrente- nonché contro ALTO MILANESE INSURANCE BROKER S.R.L., in persona del rappresentante, MASSIMO RECUPERO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BAROLI (BRLLCU64T12B300B), pec: luca.baroli@busto.pecavvocati.it; -controricorrente- nonché contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore speciale, MAURIZIO RAINÒ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI (BNCDNC70B16H501S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FALETTI (FLTGCR53C07L219M); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2552/2021 depositata il 01/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZI0 Nel 2014 la Dalterio Group si era rivolta alla società Assione S.r.L., suo broker assicurativo, rappresentando l’esigenza di rinegoziare l’assicurazione per danneggiamento dei fabbricati, macchinari e merci, stipulata nel 2010 con la Fondiaria Sai, poi fusasi con Unipolsai S.p.A.; il broker aveva trattato in proprio il rapporto con l’impresa coassicuratrice AXA Assicurazioni S.p.A., alla quale aveva proposto, in coassicurazione, l’assunzione del rischio al 30%, e aveva coinvolto nelle trattative con la Unipolsai il broker Alto Milanese Insurance Broker s.r.l.; dette trattative avevano portato la Dalterio Group a trasmettere alla Unipolsai S.p.A., coassicuratrice delegataria, un primo ordine fermo di polizza datato 18.03.2014, con decorrenza dall’01.04.2014; successivamente, la D’Alterio Group S.r.L. aveva trasmesso un nuovo e definitivo ordine fermo di copertura a far data dalle ore 24 del 27.05.2014, dopo aver valutato la esigenza di modificare taluni dei valori assicurati; solo in data 11.07.2014, nonostante numerosi solleciti, la Unipolsai S.p.A. aveva emesso la polizza relativa all’ordine fermo trasmesso, con espressa indicazione della decorrenza retroattiva della copertura dal 27.05.2014, rateazione semestrale e scadenza della prima quietanza alla data del 27.11.2015; in data 16.07.2014 si era sviluppato un rovinoso incendio in uno dei depositi assicurati; il giorno successivo Alto Milanese aveva trasmesso la quota di premio di spettanza alla Unipolsai S.p.A. e pagato l’altra quota di premio alla Axa Assicurazioni.

Quest’ultima, in ragione del sinistro verificatosi, restituiva prontamente il premio ricevuto; la Unipolsai s.p.a., invece, in data 21.07.2014 faceva recapitare al broker Alto Milanese l’originale della polizza sottoscrittae, in data 12.08.2014, esercitava la facoltà di recesso dal contratto prevista per il caso di sinistro, indicando il numero interno di apertura del sinistro (nr. 2014004050688), senza formulare alcuna eccezione o riserva. AXA Assicurazioni S.p.a. conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, la D’Alterio Group S.r.L., la Unipolsai S.p.A. e la Assione Broker S.r.L., affinché fosse dichiarata l'insussistenza con la Dalterio Group del rapporto assicurativo afferente la Polizza All Risks Property e perché fosse accertata la non indennizzabilità del sinistro occorso alla società in data 16.07.2014; l’attrice sosteneva che la polizza in coassicurazione indicava la decorrenza dal 27.05.2014, ma che il premio era stato pagato solo successivamente al divampare del rovinoso incendio e che aveva decisamente rifiutato il premio corrispostole solo a seguito del suo verificarsi.

La D’Alterio Group S.r.l., nel costituirsi in giudizio, rappresentava di aver affidato già dal 20.01.2014 alla società Assione Broker s.r.l. apposito mandato a negoziare le nuove coperture assicurative necessarie e/o modificare quelle esistenti” e che in data 27.05.2014 aveva confermato alla Alto Milanese Insurance Broker S.r.L. l’ordine fermo di copertura della polizza, già negoziata, con decorrenza dalla medesima data; sosteneva che il r ifiu t o d e l l a copertura ass icu r a t i v a e i l d ini e g o de ll’in d e nni zza bili t à de ll’ e v e n to erano illegittimi;

Unipolsai S.p.a. spiegava domanda riconvenzionale trasversale chiedendo che fosse accertato che il pagamento della polizza era avvenuto il 18.07.2014 e, pertanto, che solo da tale data , ai sensi dell’art. 1901 cod.civ., e non dalla data di emissione del 27.5.2014 decorreva la copertura assicurativae chiedeva di chiamare in causa l’Alto Milanese Insurance Broker S.r.l., al fine di far dichiarare la stessa unitamente al broker Assione “responsabili in solido per qualsivoglia pretesa e/o richiesta fosse avanzata da D’Alterio Group in relazione all’efficacia ed o peratività della copertura con riferimento all’evento (sinistro) intervenuto in data 16.7.2014 e comunque in data antecedente a quella del pagamento del premio”.

La Alto Milanese Insurance Broker S.r.l., costituitasi in giudizio, rappresentava, in particolare che, ricevuta la mail del 28.5.2014 contenente la richiesta di copertura da parte della cliente alle condizioni indicate negli allegati alla mail, aveva provveduto il giorno stesso ad inviare a UnipolSai la conferma definitiva ricevuta dalla cliente, precisando che la copertura assicurativa sarebbe decorsa “dalle 24 del 27.05.2014 in luogo del precedente 01.04.2014” con i capitali assicurati indicati “nello schema allegato”, e ribadiva di aver dovuto ripetutamente sollecitare Unipolsai, affinché emettesse la polizza, recependo la richiesta di copertura retroattiva con decorrenza dall’ordine fermo.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8577/2018, accoglieva la domanda; riteneva che la questione era quella della sospensione della assicurazione per non essere stato ancora pagato il premio (o la prima rata di premio) previsto dal contratto, ai sensi dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., e accertava che la polizza era stata stipulata in data 11 luglio 2014, che l’incendio al deposito si era verificato il 16 luglio 2014, che il premio era stato versato alle compagnie assicuratrici in data successiva al sinistro (17-18 luglio 2014), che la polizza assicurativa prevedeva la decorrenza del contratto dal 27 maggio 2014, ma che l’art. 2 delle condizioni generali di contratto prevedeva che l’assicurazione avrebbe avuto effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio fossero stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento, che con lettera del 12 agosto 2014 la società Unipol aveva esercitato il recesso contrattualmente previsto in favore dell’assicuratore e che nel corso del giudizio nessuna delle parti offrì prova dell’esistenza di una prassi derogativa del disposto normativo (art. 1901 cod.civ.) e contrattuale (art. 2 delle condizioni di contratto).

La Corte d’appello di Milano, investita del gravame, in via principale dalla società D’alterio Group e in via incidentale dalla Assione Broker S.r.l., ha confermato la decisione di prime cure, salvo che in punto di liquidazione delle spese di lite a favore di Assione, in parziale accoglimento dell’appello incidentale da essa spiegato; segnatamente, escluso, a fronte di una disposizione chiara che sospendeva l’assicurazione per non essere stato ancora pagato il premio stabilito nel contratto o la sua prima rata, che potesse attribuirsi rilievo ad una prassi derogatoria, ha negato che l’art. 2 avesse natura vessatoria, posto che si limitava a riprodurre il testo dell’articolo 1901 cod.civ; ha accolto, invece, l’appello incidentale in punto di liquidazione delle spese di lite.

La società D’Alterio Group ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di tre motivi. Resistono con separati controricorsi Unipolsai Assicurazioni S.p.a., Assione Broker S.R.L, Alto Milanese Insurance Broker S.R.L., Axa Assicurazioni S.P.A. I controricorsi di Assione Broker S.r.L. e di Alto Milanese Insurance Broker S.r.L. hanno contenuto adesivo. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.. Le società Axa Assicurazioni S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A. hanno depositato memoria.

MOTIVAZIONI IN DIRITTO 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, 1342, 1370, 1888, 1901, 1932 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Precisato che in entrambi i gradi di giudizio aveva allegato l’illegittimità del rifiuto della copertura assicurativa e del diniego dell’indennizzabilità dell’evento, opposto dalla coassicuratrice AXA, prima, e dalla Unipolsai solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado - perché, trattandosi di polizza in continuità con altra precedente, al caso concreto non andava applicato l’art. 1901, 1° comma, ma il 2° comma della medesima disposizione, perché le parti avevano inteso espressamente derogare all’art. 1901, 1° comma, cod.civ., come risultava dalla espressa retrodatazione dell’efficacia evidenziata nella polizza e dalla prassi di ritenere attiva la copertura dalla data dell’ordine fermo, quando la stipulazione è intermediata da broker professionisti, perché è contrario a buona fede far gravare sul cliente i ritardi nella emissione della polizza imputabili alla Compagnia Assicuratrice, tenere comportamenti che suggeriscono l’operatività di essa sin dal 27.05.2014 (incasso del premio senza riserve, recesso dal contratto per sinistro) e poi inopinatamente opporre la non indennizzabilità del sinistro - la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia in alcun modo proceduto ad una esegesi complessiva ed accurata del contratto di assicurazione; in particolare, avrebbe omesso di esaminare la questione centrale costituita dal contrasto tra l’art. 2 delle condizioni generali e la decorrenza retroattiva espressamente indicata nel corpo della polizza, limitandosi a ritenere chiaro il tenore letterale dell’art. 2, riproduttivo dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., e superflua ogni indagine ulteriore, dando per scontando che l’art. 1901, 1° comma, cod.civ. sia una norma imperativa e inderogabile, come sarebbe dato cogliere dall’affermazione :

“in altre parole, quale che fosse la data indicata nella polizza, la sua efficacia decorreva solo in presenza del pagamento tempestivo del premio”; là dove la sospensione dell’assicurazione prevista dall’art. 1901 cod.civ., poiché attiene ad un diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia anche tacita configurabile quando il comportamento dell'assicuratore evidenzi una volontà ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa rispetto all'applicazione delle clausole contrattuali a sé favorevoli; il procedimento che la Corte d’appello avrebbe dovuto seguire è – ad avviso della ricorrente - quello indicato da questa Corte nella pronuncia n. 10484/2004, a mente della quale il giudice, per ricostruire la volontà delle parti, deve muovere sì d a l test o contrattuale,ma deve a n c h e verifi c a r e s e q u e st o si a c oere n t e c o n l a causadel c o n tratto , l e d i c h iarat e i n te n zio n i d ell e p arti , e l e altr e p art i del testo e la condotta delle parti, senza sottrarsi a tal e i nd a g i n e, allegando un a p retes a c h iarezz a d e l si gn ifi c at o let t eral e d e l contratto; la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1362 cod.civ., avendo omesso di considerare le es p ressio n i letteral i impiegate nella p o li zz a ( d e c orre n z a d a l 27 .05. 2 014 ) , l’a cc ettazio n e senza r i ser v e d e l p remi o s u c c essi v ame n t e all a c o n o s c e n z a d e l sinistro, la mancata restituzione parziale diesso a d esit o d e l re c ess o operato a i se n s i d ell’art . 6 d ell e c o nd izio n i g e n era l i d i c o n tratt o ( c h e pure p re v e d e i l rimbors o d ell a q u ot a d i p remi o c orris p o nd e n t e a l periodonon c o p e r t o d a l ris c h io) , che le trattative avevano coinvolto due broker professionali, che agli stessi era stato trasmesso un ordine fermo di copertura immediatamente inoltrato alla compagnia assicuratrice delegataria, che successivamente al sinistro, in data 21.07.2014, il broker Alto Milanese Insurance Broker s.r.l. aveva ricevuto dalla Unipolsai l’originale della polizza sottoscritta, con indicazione della decorrenza di efficacia dal 27.05.2014, che l’esercizio della facoltà di recesso per essersi verificato un sinistro, regolarmente aperto, è incompatibile con la volontà di ritenere quel sinistro non indennizzabile; in aggiunta, avrebbe preso in considerazione solo l’accettazione del premio senza riserve da parte di Unipolsai, traendone la conclusione della sua irrilevanza “ o v e s i p e n s i all’am p iezz a d ell a deduzione d ell ’ U n i p olsa i c ir c a l a to t al e asse n z a d i c o p ert u r a assicurativa p e r effett o d e l ma n c at o tem p esti v o p a g ame n t o d e l premio”; la ricorrente osserva criticamente anche che la Corte d’appello ha ritenuto non vessatoria la clausola n. 2,posto c h e essa si limit ava a riprodurre i l test o dell’art. 1901 cod.civ., n on cogliendo il quid proprium della censura formulata che non aveva mai riguardato il contenuto vessatorio della clausola, ma il fatto che essa, in quanto contenuta nella polizza oggetto di negoziazione individuale, non fosse stata ritenuta prevalente sulle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla Unipolsai S.p.a. per disciplinare in maniera uniforme la generalità dei rapporti con la propria clientela; oppone in aggiunta che la Corte d’appello, non verificando s e i l rifiutodella copertura assicurativa, opp o st o d a ll a U n i po ls a i S .p . a . s o l o in occasione de ll a c o s t it uz i on e n e l g i ud i z i o d i a cc e rt a m e n t o nega ti v o avviato da Axa Assic u r az i on i S .p. a . , f o s s e c on f o rm e a buon a f ed e , abbia disposto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che l’art. 1901, 2° comma, cod.civ. costituisca una ipotesi applicativa del generale principio di cui all’art. 1460 cod.civ., errando nel non applicare l’art. 1901, 2° comma, cod.civ., onde escludere che all'assicuratore sia data la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede;

2) con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 116, 183 e 190 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile, perché tardiva, la difesa relativa alla continuità dei rapporti assicurativi con Unipolsai S.p.a., nonostante il fatto fosse stato allegato con la memoria ex art. 183, 6° comma, n.1, cod.proc.civ.; la tesi della ricorrente è che alla Corte di Appello di Milano, così come al giudice di prime cure, sia sfuggito che nella prima memoria, alle pagine 7 e 8, era stato inserito un intero paragrafo, contrassegnato dal n. 2, dedicato ai “..RAPPORTI PREGRESSI TRA LA D'ALTERIO GROUP S.R.L.

E LA UNIPOLSAI S.P.A. GIÀ FONDIARIA SAI S.P.A.” , e che alla comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al Tribunale era stata allegata, sub 4, la precedente polizza ed i suoi rinnovi, e che, in sede di appello, alle pp.12-13, aveva censuratoil punto di sentenza del Tribunale ove si affermava “tardiva è la circostanza, allegata soltanto nella comparsa conclusionale, secondo cui la polizza oggetto di causa sarebbe stata stipulata in continuità rispetto a quella precedentemente contratta con la società Fondiaria sai, poi fusa per incorporazione nella Unipolsai”; la ricorrente sostiene, dunque, che la difesa s u ll a c o n t i n ui t à d e ll e polizze avrebbe dovuto ess e r e esam in at a, p e r ch é era stata ritualmente proposta e che dal suo esame la Corte territoriale avrebbe dovuto inferire la riconducibilità della fattispecie concreta all’art. 1901, 2° comma, cod.civ., e la tempestività del p a g ame n t o del p r em i o, p e r ch é i n t e r v e n u t o n e i q u i n d i c i g i o r n i s u cc e ss i v i a ll a datadi emissione d e l l a p o li zz a;

3) con il terzo e ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., e la violazione dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., n relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per essere la sentenza dotata di una motivazione del tutto apparente ove ha affermato che il protrarsi delle trattative negoziali sino alla data di trasmissione della richiesta di copertura (c.d. ordine fermo) impediva di ritenere quell’ordine opponibile alle Compagnie assicuratrici (pag. 27-33), e per avere erroneamente sussunto la fattispecie concreta nell’alveo dell’art. 1901, 1° comma, negando il rilievo di una prassi negoziale invocata come criterio interpretativo di espressioni contrattuali, sulla premessa che non vi fossero lacune normative da colmare; in entrambi i gradi di giudizio, la D’Alterio Group S.r.l. e i due broker convenuti avevano contestato l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., in ragione della intermediazione del contratto da parte di due broker e della prassi del cd. ordine fermo di copertura cui conseguirebbe una deroga alla previsione codicistica circa la decorrenza degli effetti del contratto di assicurazione: la copertura assicurativa decorre dalla data di trasmissione dell’ordine fermo, così che la società di assicurazione risponde del rischio, ed il broker, la cui attività professionale è espressamente regolata dalla legge, risponde del pagamento del premio da parte del cliente, secondo le regole del mandato e segnatamente ai sensi dell’art. 1705 c.c., secondo cui il mandatario assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi non hanno avuto conoscenza del mandato; in buona sostanza la trasmissione dell’ordine fermo dal cliente al broker e da questi alla società assicuratrice, ad esito di una trattativa già intercorsa tra broker, assicurazione e cliente, equivale, ai fini di cui all’art. 1901 cod.civ.., al pagamento del premio; detta conclusione discende dalla circostanza che il broker è un soggetto professionale, particolarmente affidabile in ragione della regolamentazione legislativa e del controllo della sua attività, e si fa garante del pagamento del premio, anche in ragione dei continuativi rapporti, anche economici di dare-avere, con le società assicuratrici; a tutto voler concedere – prospetta la ricorrente - l’ordine fermo imponeva di considerare, ai fini dell’art. 1901 c.c., corrisposto il premio dalla data in cui il broker si era impegnato con l’assicurazione; laCorte d ’a p p e l l o ha r i t e n uto detta p r a ss i i n d i m o s t r a t a , nonostante essa fosse pacificamente emersa dagli atti di causa, e comunque inoperativa, data la “lunghezza delle trattative protrattesi dal 18 marzo al 28 maggio, associate alle modifiche contrattuali nel frattempo introdotte”, senza in alcun modo spiegare il nesso logico- giuridico tra la durata delle trattative che avevano preceduto il fermo ordine e la sua inefficacia e la inopponibilità né indicare quali modifiche erano intervenute, diverse da quelle che avevano determinato il protrarsi delle trattative; anche l’ulteriore passaggio argomentativo in cui la Corte d’appello ha affermato:

“Si sta parlando di una situazione in cui si vorrebbe attribuire un valore decisivo ad una prassi che, dal punto di vista sistematico, legittima qualche dubbio sulla sua operatività, in presenza di una norma di legge e di una norma contrattuale che non dovrebbero lasciare spazi vuoti, disciplinando la stessa materia, e contrassegnata dai già rammentati presupposti in fatto…” ad avviso della ricorrente ,sarebbe incomprensibile e per capirne il senso occorrerebbe attingere alle difese spiegate dalla Unipolsai S.p.a. nella comparsa conclusionale, ove la compagnia assicuratrice negava l’efficacia di una prassi negoziale derogatoria dell’art. 1901 cod.civ., attesa l’assenza di una lacuna normativa e confondeva l’uso normativo con al prassi negoziale;

4) i motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati; precisato che non sono in discussione il perfezionamento e l’efficacia del contratto, ma l’adempimento della prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza della copertura assicurativa, deve innanzitutto confermarsi che la fattispecie per cui è causa è da ricondurre all’art. 1901, 1° comma, cod.civ.; non può essere accolto il secondo motivo di ricorso con cui la società ricorrente contesta di aver opposto tardivamente che quella per cui è causa era una polizza in continuità, perché quand’anche si ritenesse tempestivamente e ritualmente eccepito che si trattava, appunto, di una polizza in continuità, la censura è immeritevole di accoglimento, perché la ricorrente non ha dimostrato la decisività dell’eccezione né questa Corte può provvedervi da sé, perché occorrono specifiche indagine che sono precluse in sede di legittimità; non può accogliersi, infatti, una censura che pur cogliendo nel segno, cioè individuando un vizio nel ragionamento seguito dal giudice del merito, non metta questa Corte nella condizione di apprezzare la decisività della censura nel caso concreto;

è vero che se la polizza per cui è causa fosse non una polizza nuova, ma la prosecuzione della precedente a condizioni diverse, dovrebbe applicarsi l’art. 1901, 2° comma cod.civ., ma è indimostrato, perché basato su affermazioni meramente assertiva, l’assunto decisivo della ricorrente, cioè la tempestività del pagamento del premio assicurativo; 4.1) va poi osservato che:

i) il mancato pagamento del premio condiziona solo l’inizio della garanzia assicurativa, atteso che il pagamento rimane un atto esecutivo e non un elemento perfezionativo della fattispecie contrattuale dell’assicurazione (Cass. 31/01/2008, n. 390), giacché occorre distinguere il perfezionamento del contratto rispetto alla copertura assicurativa; il pagamento del premio è condizione essenziale per la prestazione assicurativa, ma non per l’efficacia del contratto; soccorre, a tal riguardo, la distinzione tra durata “formale” e durata “materiale” del contratto di assicurazione: con la prima locuzione si intende il lasso di tempo intercorrente tra la data di conclusione del contratto e quella del suo scioglimento, mentre la seconda si riferisce al periodo di efficacia della garanzia che viene ricollegata – quale inveramento del meccanismo di inversione del ciclo produttivo – all’esatto adempimento dell’obbligo, posto in capo all’assicurato, di pagare il premio; di talché l’espressione “l’assicurazione ha effetto”, di cui all’art. 1899 cod.civ., non significa che la copertura assicurativa sia operante, ma vale a esprimere la vigenza del contratto ii) è lecita la clausola negoziale che regoli il momento perfezionativo del contratto in deroga rispetto ai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 cod.civ., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio, assumendo tale pagamento non già come condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio tra le parti, ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum iuris fra le stesse parti (Cass. 4/02/2000, n. 1239); iii) è consentita, ai sensi dell’art. 1932 cod.civ., la clausola che deroghi all’art. 1901, 1° comma, cod.civ., prevedendo che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio; iv) detta clausola deve, nondimeno, avere un contenuto specifico e non può consiste in quella che si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 cod. civ. (Cass.24/03/1982, n. 1855);

v) l’assicuratore può rinunciare all’eccezione di non indennizzabilità per il mancato pagamento del premio, ma tale rinuncia, che può essere espressa o tacita, deve essere univoca, occorrendo una manifestazione di volontà anche espressa tramite comportamento concludente che sia chiaro ed inequivocamente indicativo dell’intenzione da parte della compagnia di rinuncia del favorevole effetto di legge (in tal senso, anche Cass. 14/03/2014, n. 5944; Cass. 1/07/2002, n. 9554, Cass. n. 21571/2012), atteso che ”il mancato pagamento del premio o della rata di premio [opera] sul piano dell’efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l’assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi” (Cass. 10/02/ 2022, n. 4357); vi) non è considerata tale l’accettazione senza riserve del premio assicurativo pagato in ritardo, perché detta accettazione non esprime una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto (ex multiscfr.

Cass. 10/02/2022, n. 4357, cit.); 4.2) obbligato alla prestazione del pagamento del premio è il debitore, cioè colui che ha concluso o nel cui interesse è stato concluso il contratto, il quale può provvedervi direttamente o, come in questo caso, attraverso unadiectus solutionis causa; la peculiarità della fattispecie per cui è causa risiede nella circostanza che l’impresa assicuranda si era avvalsa dell’attività di un broker di sua fiducia; al broker –che secondo la giurisprudenza di questa Corte svolge “ accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass.20/01/2023, n. 341) era stato affidato – ciò è incontestato – anche il compito di versare il premio assicurativo; poiché il broker aveva versato il premio assicurativo solo il 17/18 agosto, secondo la Corte d’appello la copertura assicurativa non poteva che iniziare a decorrere, ex art. 1901, 1° comma, cod.civ., dalle ore 24; di conseguenza, il sinistro verificatosi prima di detta data non era indennizzabile, secondo la ricorrente, invece, l’intermediazione del broker avrebbe dovuto far ritenere operante la prassi asseritamente derogatoria dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ. ; 4.3) prima di esaminare anche questo profilo, va chiarito che, ai fini che qui interessano, deve considerarsi irrilevante che il broker avesse tentato di ottenere prima la polizza assicurativa, perché ciò non avrebbe fatto decorrere ante tempus la copertura assicurativa; il momento di conclusione della polizza può farsi risalire al momento in cui la assicuratrice aveva ricevuto il nuovo e definitivo ordine di fermo posta; il contratto di assicurazione non è un contratto che debba farsi per iscritto a pena di nullità, ma è un contratto che deve provarsi per iscritto; di norma, la polizza ha soltanto la funzione di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione: ha cioè natura didocumento probatorio; a meno che per espressa volontà delle parti, la polizza venga elevata arequisito essenziale del contratto (e il certificato di polizza a requisito del sorgere del singolo rapporto di assicurazione); di talché il contratto diviene formale e la polizza un documento richiestoad solemnitatem, e senza la forma scritta il contratto è nullo; non è stato dimostrato né in verità allegato che le parti avessero pattuito la stipulazione per iscritto del contratto a pena di nullità, sicché nessuna implicazione può derivare dal fatto che la polizza non fosse stata emessa; 4.4) è da verificare se – posto che il contratto di assicurazione è soggetto alla forma scritta ad probationem tantume che tale forma deve perciò rivestire anche l'eventuale patto aggiunto, derogativo del disposto dell'art.1901 cod.civ. (Cass. 29/03/1993, n. 3771 ) – il fatto che il contenuto della polizza faceva riferimento alla decorrenza dal 27 aprile 2004 integrasse gi estremi del patto derogatorio all’art. 1901 cod.civ. ed all’art. 2 delle condizioni generai di contratto che riproduceva detta disposizione codicistica; l’esito di tale verifica ad avviso de Collegio è negativo; la diversa conclusione prospettata dalla ricorrente non convince e va disattesa, perché non è stato dimostrato che il fatto che le parti avevano previsto di far decorrere la polizza (quindi la copertura assicurativa) dal 27 aprile 2004 implicasse l’esonero dell’assicurato dell’obbligo dell’assicurato di pagare il premio in concomitanza, al fine di far decorrere la copertura assicurativa da quella data; non convince la ricorrente quando obietta che la Corte territoriale non abbia provveduto alla ricostruzione della volontà delle parti, limitandosi a rilevare il chiaro contenuto della clausola e la sua coincidenza con il tenore letterale dell’art. 1901 cod.civ.; intanto, deve ribadirsi che è sì possibile derogare all’art. 1901, 1° comma, cod.civ., ma con una pattuizione che esprima una manifestazione di volontà inequivoca dell’assicuratore, nel cui esclusivo interesse è prevista la sospensione della polizza (cfr.

Cass. 25/10/ 1982, n. 5572; Cass. 20/01/1981, n. 472) e che detta pattuizione deve essere provata per iscritto; ferme restando le regole relative ai negozi che necessitando della forma scritta ad probationem, si tratta di valutare se la polizza di assicurazione emessa da Unipolsai concretizzasse siffatta prova, stante la previsione in essa della decorrenza della polizza dal 27 aprile 2004, da interpretarsi, sia tenendo conto che le condizion generali del contratto che riproducevano il tenore letterale dell’art. 1901, 1° comma, cod.civ., sia alla luce del comportamento delle parti non solo successivo alla conclusione del contratto quanto alla circostanza che l'assicuratore avesse ricevuto il pagamento del premio relativo al contratto qui in esame senza riserve ed eccezioni, ma anche anteriore alla conclusione del contratto, in relazione all’asserita sussistenza di una prassi circa la decorrenza dell'efficacia della copertura assicurativa indipendentemente dal pagamento del premio, atteso che il contratto era stato negoziato attraverso il broker; anche le trattative possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione, atteso che il contratto è di norma il risultato di una trattativa, condotta per successivi contatti tra le parti, nel corso dei quali lentamente e gradatamente si stratificano dati, ipotesi, clausole, tanto che la redazione del testo finale per iscritto ha anche funzione ricognitiva della volontà dei contraenti; 4.5) detta indagine è stata condotta dalla Corte territoriale con esiti che non possono che condividersi; anche ammesso che la Corte d’appello sia incorsa in errore quando ha ritenuto non equivoca la clausola n. 2 delle condizioni generali di contratto, perché il problema non era se detta clausola avesse un contenuto dubbio oppure no, ma se la previsione (scritta) della decorrenza della polizza dal 27 aprile 2004, nonostante l’art. 2 delle condizioni generali di contratto, potesse essere interpretata come espressiva della volontà di derogare, in senso favorevole all’assicurato, all’art. 1901, 1° comma, cod.civ., resta il fatto che dalla sentenza emerge che tutti gli altri elementi utilizzabili per ricostruire la volontà delle parti e indicati dalla ricorrente sono stati vagliati; premesso che è pacifico che il patto non sia “riconducibile, proprio ontologicamente, ad una "condizione generale di contratto" in quanto è frutto di un accordo che, stante la sua portata derogativa al regime legale ed agli usuali regolamenti contrattuali di assicurazione, le parti non possono aver raggiunto che in modo libero ed autonomo con riferimento al singolo rapporto; del resto, è fermo indirizzo giurisprudenziale, che la disciplina dell'art. 1341, 2° comma cod.civ. non si applica per le clausole inserite nel contratto a seguito di specifica trattativa tra le parti, l’argomento più pertinente speso dalla ricorrente per confutare la sentenza impugnata è quello basato sulla asserita prevalenza della pattuizione individuale contenuta nella polizza rispetto alle condizioni generali di contratto, ai sensi dell’art. 1342, 1° comma, cod.civ.; nondimeno, ad avviso del Collegio, non può trarsi dal mero fatto che la polizza indicasse la decorrenza della copertura dal 27 aprile 2004 una incompatibilità con l’art. 2 delle condizioni generali di contratto; né è consapevole la stessa ricorrente che infatti affida il suo ragionamento ad altri indici fattuali; tra di essi un ruolo precipuo ha tentato di assegnare alla prassi; ora, l’art. 1368 cod.civ. prescrive che le clausole ambigue debbono interpretarsi secondo ciò che si pratica nel luogo della conclusione del contratto, o nel luogo in cui ha la sede quella parte che è imprenditore; l’uso cui fa riferimento l’art. 1368 cod.civ. non è l’uso normativo che è fonte di diritto (cfr. art. 1374 cod.civ.), ma “è materiale ermeneutico, elemento per l'accertamento di un fatto (volontà contrattuale)” che, a sua volta, si differenzia dalla clausola d’uso che, ai sensidell'art. 1340 cod.civ. si intende inserita nel contratto; ciò che la ricorrente si sforza di dimostrare è l’esistenza di un conflitto fra uso (interpretativo) e norma dispositiva, allo scopo di far prevalere il primo sul diritto dispositivo; lo sforzo però è rimasto sul terreno del tentativo, in quanto per andare a segno avrebbe dovuto provare che la “volontà come risulta in virtù dell'interpretazione” aveva prevalso sull’art. 1901, 1° comma, cod.civ., poiché per il legislatore la normadell'art. 1368 è regola di interpretazione, e non regola di integrazione; se, dunque, la pratica cui si riferisce l’art. 1368 cod.civ. non è espressiva di una norma, ma è una situazione di fatto cui l’interprete deve attingere “per avere un'informazione (e non un precetto)”, l’indagine del giudice verte sul fatto e l’onere d provare i fatti è a carico della parte interessata ad avvalersene e se il giudice del merito ritiene che tale prova non si stata offerta (la Corte di merito ha ritenuto non efficacemente dimostrata la ricorrenza di una prassi derogatoria dell’art. 1901 cod.civ.) il risultato di tale indagine non è soggetto al controllo di questa Corte; argomenti conducenti non possono trarsi neppure dall’accettazione del premio senza riserve ed eccezioni, giacché come si è detto l’indirizzo di legittimità è compatto nel ritenere che l’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo – rispetto alla pattuita decorrenza della copertura assicurativa -non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 cod.civ., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto.(Cass. n. 4357/2022, cit.); 4.6) in definitiva, non avendo fornito argomenti atti a ricondurre la fattispecie per cui è causa all’art. 1901, 2° comma, cod.civ., e non avendo provato che la volontà delle parti si fosse inequivocamente orientata verso la deroga pattizia all’art. 1901, 1° comma, cod.civ., deve ritenersi conforme a diritto l’eccezione di inindennizzabilità formulata da Unipolsai sia pure con la comparsa di costituzione nel giudizio attivato dalla coassicuratrice per l’accertamento negativo del diritto all’indennizzo; né tale eccezione risulta contraria a buona fede, perché non è stato dimostrato che essa sia stata esercitata con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa della ricorrente che, in base alla prassi instauratasi tra le parti o desumibile dagli usi ed all'assoluta normalità dei rapporti in atto (ad esempio, dimostrando che il pagamento del premio secondo una prassi intercorsa tra le parti era differito all’invio della polizza), aveva fatto conto di poter disporre della copertura assicurativa a far data dal termine previsto, anche in assenza del pagamento del premio;

5) il ricorso va rigettato;

6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di Axa Assicurazioni S.p.a. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. liquidandole, a favore di ciascuna, in euro 5.200,00 per compensi,