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Decreto — n. 6618/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as judgment extinguished due to failure to request decision on appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 6618/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties failed to request a ruling on the merits following a proposal for settlement. The court noted that the appellants, representing Balla Shpetime and others, did not pursue the case against Helvetia Compagnia Svizzera after the settlement offer was made. Consequently, the proceedings were terminated under Article 391 of the Code of Civil Procedure, and the appellants were ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties do not request a decision on the merits following a proposal for settlement under Art. 380-bis, the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction settlement proposal failure to request decision Code of Civil Procedure costs allocation appeal dismissal judicial economy diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che, a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art.
Art. 391 c.p.c.
380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. in relazione al secondo comma dell’art.
art. 380-bis c.p
Rilevato che, a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art.
art. 391 c.p
380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29829/2021 R.G. proposto da : BALLA SHPETIME, BALLA IRIS, COLUCCIA ANNA DEBORAH, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE LUCA GAURICO 9/11, presso lo studio dell’avvocato VINCI MONICA FRANCESCA (VNCMCF73R43G325N) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA, elettivamente domiciliato in LECCE VIA F. A. ASTORE, 3, presso lo studio dell’avvocato VERNALEONE VITTORIO ITALO (VRNVTR58R11E506F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro LAURENZA STEFANIA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.363/2021depositata il 29/03/2021. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., le parti ricorrenti non hanno chiesto la decisione sul ricorso; ritenuto che, in conseguenza, il giudizio dev’essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. in relazione al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione ed esse si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti alla rifusione alla resistente elle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2050, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 07/03/2024 Il Presid