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Decreto — n. 6616/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision after proposed early settlement. Judgment extinguished per Art. 391 c.p.c. and Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 6616/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants failed to request a decision following a proposed early settlement. The appellants, represented by Mr. Tortorella, challenged a Rome Tribunal judgment against multiple government ministries but did not pursue the case after the settlement offer. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the appellants to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision after a proposed early settlement results in the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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proposed early settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure failure to request decision costs allocation contenzioso tributario arretrati d'imposta anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo;
Art. 391 c.p.c.
Rilevato che, a seguito della proposta di definizione anticipata regolarmente comunicata, i ricorrenti non hanno chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che si deve in conseguenza dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art.
art. 391 c.p
Rilevato che, a seguito della proposta di definizione anticipata regolarmente comunicata, i ricorrenti non hanno chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che si deve in conseguenza dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art.
art. 380-bis c.p
391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16898/2021 R.G. proposto da : DEMAGISTRI DAVIDE, DENEGRI ANDREA, D'ERRICO DOMENICO ANTONIO FORTUNATO, DI BAUDO GIOACCHINO, DI GIORGIO NICOLA, DI GREGORIO ANGELA, DI TONNO CLEMENTINA ANNA MARIA, DOBRINJA CHIARA, FEDELE CESARE GIOVANNI, FEO CARLO, FERRETTI MANILA, FERRO FRANCA, FOSCHIA FRANCESCA, GALATI FRANCO, GALLO VINCENZO, GILARDI ROBERTA, GRAZIOSI CATIA, GUERRA MIRCO, LANZAROTTO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.22260/2019 depositata il 18/11/2019.

Rilevato che, a seguito della proposta di definizione anticipata regolarmente comunicata, i ricorrenti non hanno chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che si deve in conseguenza dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., giusta il disposto del secondo copmma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione ai controricorrenti delle spese, che liquida in euro 4000, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/03/2024. Il P