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Decreto — n. 6614/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, citing EU reference termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 6614/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's withdrawal of the proceedings. The plaintiff, representing the Presidency of the Council of Ministers, voluntarily desisted from the lawsuit without requesting a formal decision on the merits. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and ordered the compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2; Art. 391 c.p.c.: When a party desists from the proceedings, the judgment is declared extinct and the court proceeds to rule on costs, potentially ordering their compensation if the desistance coincides with the termination of a preliminary reference to the CJEU.

Parole chiave

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desistance from proceedings extinction of judgment Code of Civil Procedure preliminary reference CJEU compensation of costs withdrawal of appeal Corte di Cassazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Rilevato che a seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso non è stata chiesta da parte ricorrente la decisione del ricorso; considerato che in conseguenza il giudizio si deve dichiarare estinto ex art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
Rilevato che a seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso non è stata chiesta da parte ricorrente la decisione del ricorso; considerato che in conseguenza il giudizio si deve dichiarare estinto ex art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15907/2021 R.G. proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PICCIRILLO ANGELO, ARMIGNACCO LUIGI, PETRONE MARINA, elettivamente domiciliati in Potenza Via Del Gallitello, 177 (palazzo Pietrafesa), presso lo studio dell’avvocato SAVINO VINCENZO (SVNVCN61S03G942H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché nei confronti di MONTELEONE EMILIO G., MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, ARMIGNACCO LUIGI, GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO, LAUGELLO GIOVANNI, PICCIRILLO ANGELO, PETRONE MARINA, LOCURATOLO FRANCESCO, MERCURIO LUIGI, POLANI ENZA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZAn.720/2020depositata il 23/12/2020.

Rilevato che a seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso non è stata chiesta da parte ricorrente la decisione del ricorso; considerato che in conseguenza il giudizio si deve dichiarare estinto ex art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; rilevato che si deve provvedere sulle spese e che la combinazione fra la desistenza dal giudizio e la circostanza che al momento della proposizione del ricorso la questione posta dal ricorso risultava oggetto di rimessione alla CGUE giustifica la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese. Così deciso in Roma,il 07/03/2024.