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Decreto — n. 6613/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished due to lack of request for decision on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 6613/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of the Interior failed to request a ruling on an early settlement proposal. The lower court had already ruled in favor of the individual, and the Ministry's inaction triggered automatic extinction under specific procedural articles. Consequently, the court ordered the Ministry to pay the legal costs incurred by the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2; Art. 391 c.p.c.: When a party does not request a decision on an early settlement proposal, the judgment becomes final and the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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extinction of proceedings early settlement proposal lack of request finality of judgment allocation of costs tempestività tributaria differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo a favore della parte controricorrente;
Art. 391 c.p.c.
Rilevato che parte ricorrente, a seguito della comunicazione di proposta di definizione anticipata, non ha chiesto la decisione del giudizio;considerato che il giudizio deve, in conseguenza, dichiararsi estinto ex art. 391 c.p.c. ai sensi del secondo comma dell’art.
art. 391 c.p
Rilevato che parte ricorrente, a seguito della comunicazione di proposta di definizione anticipata, non ha chiesto la decisione del giudizio;considerato che il giudizio deve, in conseguenza, dichiararsi estinto ex art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo a favore della parte controricorrente;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12889/2021 R.G. proposto da : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIRECI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA GIUSEPPE SCIUTI, 55 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato IPPOLITO CRISPINO (PPLCSP56M02G273O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3108/2021depositata il 28/04/2021. Rilevato che parte ricorrente, a seguito della comunicazione di proposta di definizione anticipata, non ha chiesto la decisione del giudizio;considerato che il giudizio deve, in conseguenza, dichiararsi estinto ex art. 391 c.p.c. ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo a favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 07/03/2024. Il Presiden