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Decreto — n. 6605/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6605/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1565/2023 R.G. proposto da : SASSI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato MARINO SALVATORE (MRNSVT51D08H224J), rappresentato e difeso dall'avvocato MENGUCCI MAURO (MNGMRA61H13G479U) -ricorrente- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.534/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6605/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SASSI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato MARINO SALVATORE (MRNSVT51D08H224J), rappresentato e difeso dall'avvocato MENGUCCI MAURO (MNGMRA61H13G479U) -ricorrente- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.534/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tassazione delle spese spese di procedura rimborso delle spese spese di sostentamento spese d'esecuzione spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1565/2023 R.G. proposto da : SASSI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato MARINO SALVATORE (MRNSVT51D08H224J), rappresentato e difeso dall'avvocato MENGUCCI MAURO (MNGMRA61H13G479U) -ricorrente- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.534/2022 depositata il 28/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/03/2024