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Sentenza — n. 6600/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 6600/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6600/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1103/2020 R.G. proposto da: AMARANTE GAETANO, AMARANTE ELISA, AMARANTE ALFONSINA, AMARANTE FRANCESCO e AMARANTE ANNAMARIA, tutti rappresen- tati e difesi dall’avvocato ANTONIO ROMANO (RMNNTN55B22F913J), pec: a.romano@avvocatinocera-pec.it; -ricorrenti- contro 4D SRL, in persona del rappresentante legale p.t., GIUSEPPINA D’AURIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DE CRE- SCENZO (DCRMTT72B21H703K), pec: avvmattedecrescen- zo@pec.ordineforense.salerno.it; -controricorrente- e nei confronti di SARA ASSICURAZIONI SPA; -intimata- e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: 4D SRL, in persona del rappresentante legale p.t., GIUSEPPINA D’AURIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DE CRE- SCENZO (DCRMTT72B21H703K), pec: avvmattedecrescen- zo@pec.ordineforense.salerno.it; -ricorrente incidentale- contro SARA ASS.NI SPA, AMARANTE ELISA, AMARANTE ANNAMARIA, ADINOLFI IMMACOLATA, AMARANTE ALFONSINA, AMARANTE FRANCESCO; -intimati- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1191/2019 depositata il 22/10/2019.

Regesto Legislator

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art. 360 cod.proc.civ, art. 111 Cost, art. 2051 cod.civ, art. 112 cod.proc.civ; Sentenza — n. 6600/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Ritengono che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto non provate la sussistenza e la quantificazione del danno non patrimoniale perché l’attrice aveva prodotto in giudizio solo il referto del pronto soccorso e la perizia di parte, senza fornire nessuna motivazione in ordine al perché essi non fossero idonei ad assolvere l’onere della prova. Il motivo non merita accoglimento. Occorre ricordare che, dopo la modifica dell'art. 360 cod.proc.civ., 1°comma 1, n.

Parole chiave

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perizia medica superata prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico incompleto mezzi di prova medici lacune probatorie perizia fondata sugli atti

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod.proc.civ
Occorre ricordare che, dopo la modifica dell'art. 360 cod.proc.civ., 1°comma 1, n.
art. 111 Cost
art. 2051 cod.civ
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la omessa pronunzia sulla prova dei presupposti di cui all’art. 2051 cod.civ.
art. 112 cod.proc.civ
e quindi la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art.
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1103/2020 R.G. proposto da: AMARANTE GAETANO, AMARANTE ELISA, AMARANTE ALFONSINA, AMARANTE FRANCESCO e AMARANTE ANNAMARIA, tutti rappresen- tati e difesi dall’avvocato ANTONIO ROMANO (RMNNTN55B22F913J), pec: a.romano@avvocatinocera-pec.it; -ricorrenti- contro 4D SRL, in persona del rappresentante legale p.t., GIUSEPPINA D’AURIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DE CRE- SCENZO (DCRMTT72B21H703K), pec: avvmattedecrescen- zo@pec.ordineforense.salerno.it; -controricorrente- e nei confronti di SARA ASSICURAZIONI SPA; -intimata- e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: 4D SRL, in persona del rappresentante legale p.t., GIUSEPPINA D’AURIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO DE CRE- SCENZO (DCRMTT72B21H703K), pec: avvmattedecrescen- zo@pec.ordineforense.salerno.it; -ricorrente incidentale- contro SARA ASS.NI SPA, AMARANTE ELISA, AMARANTE ANNAMARIA, ADINOLFI IMMACOLATA, AMARANTE ALFONSINA, AMARANTE FRANCESCO; -intimati- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1191/2019 depositata il 22/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Stanislao De Matteis, che ha confermato le conclusioni anticipate per iscritto, con cui aveva chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Udito l’avvocato ANTONIO ROMANO, per i ricorrenti. Udito l’avvocato MATTEO DE CRESCENZO, per la controricorrente/ricorrente incidentale. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 5480/12, accoglieva la domanda risarcitoria di Immacolata Adinolfi che, inciampata in un tombino non adeguatamente fissato al manto stradale, cadeva nel piazzale antistante l’ingresso del supermercato SISA, procurandosi la frattura del condilo femorale dx, con postumi permanenti del 4%, una invalidità temporanea totale di 42 giorni ed una parziale al 40% di 20 giorni.

Condannava pertanto la Società 4D S.r.L. che gestiva il supermercato al pagamento di euro 6.009,35, oltre alle spese di lite e di CTU. Avverso detta pronuncia avevano proposto appello, in via principale, la società 4D e in via incidentale Sara Assicurazioni S.p.A. che era stata chiamata in giudizio dalla convenuta per essere da essa garantita e tenuta indenne in caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n. 7101121HO. Il Tribunale, con la decisione n. 1191/2019, depositata il 22/10/2019, ha accolto l’appello e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Immacolata Adinolfi e l’ha condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi di giudizio.

Segnatamente, il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha accolto la censura dell’appellante principale con cui veniva lamentato che il CTU, per accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale, si fosse avvalso di documentazione irritualmente depositata, in quanto prodotta per la prima volta solo in sede di consulenza e dunque tardivamente. Tutta la documentazione medica essenziale per accertare e quantificare il danno - atteso che parte attrice aveva prodotto in atti esclusivamente la copia del referto di pronto soccorso e una perizia di parte - era stata prodotta dopo la prima udienza di trattazione, e precisamente in sede di udienza di conferimento di incarico all’ausiliario, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la CTU; segnatamente ha osservato che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace non è configurabile una distinzione tra udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, ma che ad esso sono applicabili le preclusioni processuali del procedimento davanti al tribunale ed altresì che il CTU può acquisire ogni documento utile a rispondere ai quesiti, anche se non risultante dai documenti prodotti dalle parti, ma solo in relazione a fatti accessori (rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati) e non a fatti e situazioni che, essendo posi direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere provati dalle stesse, Gli eredi di Immacolata Adinolfi, segnatamente il coniuge ed i figli, ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, formulando tre motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, basata su tre motivi, la società 4D. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, Stanislao De Matteis, ha anticipato per iscritto le sue conclusioni, poi ribadite in udienza, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale degli eredi di Immacolata Adinolfi 1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 342 e 346 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ.

Sostengono che l’appello della società 4D aveva riguardato solo l’accertamento e la quantificazione del danno patrimoniale, pari ad euro 726,00, ma non anche l’an ed il quantum del danno non patrimoniale, su cui dunque si sarebbe formato il giudicato. Il motivo è inammissibile. In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di gravame che non contenga alcuna allegazione e tantomeno produzione (artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.) idonee a dimostrare in che modo si sarebbe formato ilgiudicato interno che si eccepisce; adempimento necessariamente preliminare alla sollecitazione alla Corte dell'utilizzo dei poteri di controllo diretto degli atti, conseguenti al lamentato error in procedendo (così, ex plurimis , Cass.24/06/2021, n. 18243).

2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Ritengono che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto non provate la sussistenza e la quantificazione del danno non patrimoniale perché l’attrice aveva prodotto in giudizio solo il referto del pronto soccorso e la perizia di parte, senza fornire nessuna motivazione in ordine al perché essi non fossero idonei ad assolvere l’onere della prova. Il motivo non merita accoglimento. Occorre ricordare che, dopo la modifica dell'art. 360 cod.proc.civ., 1°comma 1, n.

5) disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, non trova più accesso al sindacato di legittimi- tà il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell'impian- to motivazionale. Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti", il controllo del vizio di legittimità rimane circo- scritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale", richiesto dall'art. 111 Cost., 6° comma, ed individuato "in negativo" dalla consolidata giu- risprudenza della Corte in termini di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, moti- vazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, mo- tivazione perplessa od incomprensibile.

Dalla sentenza impugnata si evince in tutta evidenza che il giudice a quoha soddisfatto l’onere di motivazione cui era tenuto; giusta o sbagliata che sia la motivazione c’è, soddisfa il minimo costituzionale e resiste alle censure dei ricorrenti.

3) Il ricorso principale è infondato. Ricorso incidentale condizionato di 4 D S.r.L.

4) Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la omessa pronunzia sulla prova dei presupposti di cui all’art. 2051 cod.civ. e quindi la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Il Tribunale non si sarebbe espresso sul motivo di appello con cui aveva lamentato che il Giudice di Pace l’avesse erroneamente condannata ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., nonostante il difetto di prova della sussistenza di un obbligo di custodia a suo carico del piazzale antistante l’ingresso del supermercato;

5) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui aveva denunciato che il Giudice di Pace l’avesse condannata, ex art. 2051 cod.civ., nonostante l’attrice non avesse dimostrato il nesso di causa tra i danni lamentati e la cosa in custodia.

6) Con il terzo motivo la ricorrente imputa al Tribunale di non essersi pronunciato sul motivo di appello con cui aveva chiesto di essere manlevato da Sara Assicurazioni.

7) Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali al paga- mento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli ac- cessori di legge, con distrazione, come richiesto, a favore dell’avvocato Matteo De Crescenzo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di co