Cassation court dismisses appeal against insurance subrogation judgment regarding value transport loss and prescription defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Lloyd's Insurance Company's appeal against a lower court ruling that ordered them to indemnify Securipost for a transport robbery loss. The insured company had only paid the franchise amount to the carrier, while the court confirmed the carrier's liability and the insurer's obligation to cover the full loss. The court held that the insurer's defenses regarding prescription and policy coverage were properly examined and that the lower court's calculation of damages did not constitute a cassable error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of appeal may examine all exceptions raised by the parties, and a judgment that addresses the main issues and calculates damages according to the claim does not suffer from a violation of the principle of correspondence between the request and the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21979/2022 R.G. proposto da: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., nella qualità di successore degli ASSICURATORI DEI LLOYD’S, in persona del rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s e per esso della procuratrice speciale, NICOLETTA ANDREOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE DE BENEDETTI (DBNDNL63H27L219Y), pec: danieledebenedetti@pec.ordineavvocatitorino.it; -ricorrente- contro IL NOTTURNO DI TIBERIO MASTROMINICO E C. SAS, in persona del rappresentante legale p.t., TIBERIO MASTRONIMICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI (MZZVCN64H16F839X), rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO PEZONE (PZNNTN62D03F839L); -controricorrente- nonché contro POSTETUTELA S.p.A.; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4860/2022 depositata il 13/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato in fatto che: Securipost S.p.A. (oggi PosteTutela) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Il Notturno di Mastrominico Luigi e C. S.a.S., chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 1.423.000,00; adduceva, a tale scopo, che la convenuta, alla quale nel dicembre 2001 aveva affidato il servizio di trasporto valori, le aveva corrisposto, nonostante diversi solleciti, solo l’importo di euro 26.000,00 (pari alla franchigia prevista nel contratto di assicurazione che la convenuta aveva stipulato con i Lloyd’s, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività di trasporto valori) a tacitazione di quanto spettantele per la perdita dei beni (il cui valore era pari ad euro 1.449.000,00), che le erano stati affidati per il trasporto e che erano stati oggetto di una rapina, nell’agosto del 2002, mentre erano caricati su un mezzo blindato; la società II Notturno si costituiva in giudizio e, pur negando ogni responsabilità, chiedeva (ed otteneva) di essere autorizzata a chiamare in causa gli Assicuratori dei Lloyd’s, i quali, costituitisi in giudizio, eccepivano (i) la prescrizione del diritto azionato da Postetutela; (ii) la tardività e la conseguente inammissibilità della loro chiamata in causa; (iii) la prescrizione dell’azione di garanzia e, comunque, l’inoperatività della copertura assicurativa; con la sentenza n. 6777/2011, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di risarcimento proposta da Postetutela nei confronti della società Il Notturno e dichiarava inammissibile la domanda di garanzia formulata da quest’ultima nei confronti dei Lloyd’s; con la sentenza n. 6465/2013, la Corte d’Appello di Roma, investita del gravame dalla società Il Nettuno, confermava la condanna di quest’ultima a risarcire Postetutela e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava i Lloyd’s a tenerla indenne da quanto era stata condannata a risarcire Postetutela; i Lloyd’s proponevano, quindi, ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, denunciando:
1) la tardività della costituzione della società Il Notturno nel giudizio di primo grado;
2) l’intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione;
3) l’omessa considerazione delle condizioni generali del contratto di assicurazione, prescriventi l’obbligo di rispettare tutte le condizioni poste dall’autorità competente;
4) l’omesso rilievo della mancata osservanza da parte dell’assicurato delle condizioni imposte dalla Questura in relazione all’utilizzo di due autovetture di scorta a sostegno dei furgoni portavalori; con ordinanza n. 419/17, questa Corte respingeva i primi due motivi di ricorso ed accoglieva il terzo, ritenendo che i giudici di merito si fossero limitati a prendere in considerazione isolatamente la clausola contrattuale avente ad oggetto i massimali di polizza, senza esaminare l’intero contenuto del contratto e, in particolare, senza porre la suddetta clausola in correlazione con l’invocato art. 9 delle condizioni generali di contratto, il quale imponeva in ogni caso all’assicurata il rispetto delle prescrizioni delle autorità competenti nei trasporti valori, come condizione essenziale ai fini dell’operatività della polizza, sebbene dette condizioni generali fossero addirittura espressamente richiamate nella stessa clausola relativa ai massimali; cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’appello di Roma, affinché, in sede di rinvio, interpretasse correttamente le clausole in questione ed accertasse se le prescrizioni delle autorità competenti fossero state o meno effettivamente rispettate; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4860/2022, pubblicata il 13/07/2022, all’esito del giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza n. 6777/2011 del Tribunale di Roma ed ha accolto la domanda di manleva avanzata dalla società Il Notturno nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, condannando questi ultimi al pagamento della somma di euro 1.423.000,00, oltre alla rivalutazione a far data dall’agosto del 2002 e agli interessi nella misura del 3% annuo sulla somma via via rivalutata;
Lloyd’s Insurance Company ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando quattro motivi; resiste con controricorso Il Nettuno di Mastronimico Tiberio C. S.a.S.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; la ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto, tra l’altro, la trattazione in pubblica udienza. Considerato in diritto che:
1) il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 113, 115 e 360, n.3, cod.proc.civ. Ricadute in termini di violazione dell’art. 1325 cod. civ. e di nullità a mente dell’art. 1418, primo comma cod. civ.”, la società ricorrente attinge la statuizione con cui la Corte d’appello ha rigettato le eccezioni relative alla mancata copertura assicurativa del furgone che aveva subito la rapina ed all’ammontare della franchigia, ritenendole superate dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, atteso che il furgone risultava inserito nell’all. 3 della polizza n. 1327252 e che l’errore di indicazione della targa (BX369KS in luogo di BK369KS) era stato riconosciuto e corretto dalle parti con l’appendice n. 219171; gli errori ascritti alla Corte territoriale sono plurimi:
a) la violazione delle regole d’interpretazione dei contratti e, segnatamente, di quella che impone l’interpretazione sistematica, avendo il giudice a quo considerato l’appendice di polizza n. 219171 datata 8 agosto 2002, ma non anche che la rapina era avvenuta prima e che detta appendice avrebbe potuto risultare vincolante per il giorno precedente solo ove fossero state soddisfatte le condizioni previste al par. V dell’Allegato 2 al Contratto n. 1327252 del 30 aprile 2022;
b) la violazione degli artt. 1325 e 1418 cod.civ., avendo attribuito efficacia ad una polizza nulla per difetto di causa;
c) la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., perché l’esistenza delle condizioni previste al par. V dell’allegato 2 al Contratto, così come la loro successione cronologica, erano un fatto pacifico tra le parti;
2) con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio già discusso tra le parti ai sensi dell’art. 115 cod.proc.civ.in relazione all’art.360, n.5 cod.proc.civ.; la Corte d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la data di emissione dell’appendice di polizza che era successiva all’evento oggetto dell’invocata copertura, non considerando quanto allegato e discusso dalle parti già con l’introduzione del giudizio di riassunzione;
3) con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1442 cod.civ., in relazione agli artt. 113, 115 e 360, n. 3, cod.proc.civ.; la sua tesi è che, anche ove la Corte d’Appello avesse dovuto ritenere vincolante a ritroso l’appendice di polizza dell’8 agosto 2002, avrebbe dovuto escludere comunque la copertura per effetto della mai contestata conoscenza della rapina occorsa il giorno antecedente e, quindi, a mente del combinato disposto degli artt.1892, 1893 e 1442 cod. civ., stante la pregressa conoscenza dell’evento non controverso tra le parti, e ciò anche in conformità all’art. 115 cod.proc.civ.; di qui l’errata applicazione dei criteri previsti dall’art.1363 cod. civ. nell’interpretazione contrattuale della polizza e l’evidente disapplicazione degli artt.1892, 1893 e 1442 cod. civ.;
4) questi primi tre motivi contrastano con il principio dell’intangibilità della sentenza rescindente; occorre innanzitutto ribadire che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, con la conseguenza che: 4.1) il giudice del rinvio:
a) non può eludere la sentenza rescindente, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale o per errore del principio di diritto affermato (Cass. 04/04/2013, n. 8225); il principio di diritto, infatti, non può essere rimesso in discussione, essendo intangibile, salvi gli effetti di jus superveniens , di dichiarazioni di illegittimità costituzionale o di sentenze della Corte CE su di esso incidenti (Cass., Sez. Un., 03/07/2009, n. 15602 e successiva giurisprudenza conforme);
b) deve uniformarsi alla regola giuridica enunciata ed alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata nel giudizio rescindente, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di sua intangibilità; solo se la sentenza sia stata cassata per vizi della motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia, il potere del giudice di rinvio non viene limitato all’esame di punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, perché il giudice conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito ed incontra l’unico limite consistente nella necessità di giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente e implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; eccezionalmente, inoltre, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata cassata per vizio di motivazione e per violazione di legge, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 15/06/2023, n. 17240);
c) non può mettere in discussione gli accertamenti di diritto e di fatto posti a base della sentenza rescindente, neanche sotto profili diversi da quelli prospettati nel giudizio di cassazione; di conseguenza, la sentenza di annullamento della cassazione segna i limiti del giudizio di rinvio, il quale non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Cass. 29/09/2014, n. 20474e successiva giurisprudenza conforme); 4.2) quanto alle parti, è loro precluso svolgere nuove attività assertive che non siano conseguenti alla pronuncia di legittimità, così come non possono modificare i termini oggettivi della controversia o formulare nuove conclusioni ove esse non derivino dalla stessa sentenza di cassazione; 4.3) facendo applicazione di detti principi nel caso di specie, deve escludersi che nel giudizio di rinvio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Roma la odierna ricorrente potesse chiedere l’accertamento di presupposti per ritenere operativa la copertura assicurativa diversi da quelli indicati dalla sentenza rescindente; alla Corte d’appello, nella veste di giudice di rinvio, era dunque precluso esaminare eccezioni relative alla copertura della polizza assicurativa diverse ed ulteriori rispetto a quelle che indicate nella sentenza rescindente; 4.4) la statuizione confutata con i motivi dal primo al terzo è stata, resa ad abundantiam dal giudice di rinvio, si tratta quindi di un obiter dictum, che parte ricorrente non aveva interesse ad impugnare, perché essa non ha costituito una " ratio decidendi " della decisione, non ha spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa ed è stato improduttiva di effetti giuridici (Cass.08/06/2022, n.18429);
5) con il quarto motivo al giudice a quo si ascrive la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c, per averla condannata a corrispondere un importo superiore di oltre un milione di euro rispetto alla richiesta della società assicurata; il motivo è infondato; il giudice di rinvio ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento della somma richiesta dalla società assicurata (euro 1.423.000,00), calcolando sulla stessa, proprio nei termini domandati da Postetutela, rivalutazione, a far data dall’agosto del 2002, ed interessi nella misura del 3% annuo sulla somma via via rivalutata; la sentenza impugnata ha solo indicato i presupposti numerici per l’operazione di calcolo (di rivalutazione e interessi) e non il risultato di detto calcolo che sembra oggetto della doglianza della ricorrente; in tal caso, però quello denunciato avrebbe i caratteri di un errore di calcolo che non costituisce vizio cassatorio e che pertanto non può essere esaminato da questa Corte;
6) la richiesta di trattazione in pubblica udienza non tiene conto dell'espressa previsione dell'art. 380 ter, comma 3, cod.proc.civ., già ritenuta non in contrasto con l'art. 6 Cedu, atteso che, il principio della pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova un'applicazione assoluta (Corte cost. nn. 50/1989, 69/1991, 373/1992, 235/1993), potendo essere legittimamente limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia, laddove esigenze particolari, quali quella concernente la celerità della decisione sul regolamento di competenza, lo giustifichino, fermo restando il rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7585);
7) il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato;
8) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Antonio Pezone, come richiesto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d