Ordinanza — n. 6582/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. e 111 c.p.c, anche in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”; in particolare, censura la sentenza impugnata,che nell’affermare dapprima che «è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso [nell’ambito dell’azione revocatoria] - non è il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2901 c.c, art. 2740 c.c, art. 111 c.p, artt. 1260 c.c, art. 1367 c.c; Ordinanza — n. 6582/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Laparte ricorrent e ha depositato memori a .
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18235/2022R.G. proposto da IMMOBILIARE SER-MAR S.A.S. di COSTA CLAUDIA C . , RIVERDITI SERGIO e RIVERDITI ANGELO S . A . S . DI RIVERDITI SERGIO C . , in persona dei rappresentanti legali pro tempore, tutti rappresentat i e difes i dagli Avvocati GIORGIO SCANAVINO e PANARITI PAOLO, giust e procur e special i in calce al ricorso, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA CELIMONTANA 38 presso lo studio di quest’ultimo ( paolopanariti@ordineavvocatiroma.org; giorgio.scanavino@ordineavvocatialba.eu);
–ricorrente – contro B2 KAPITAL S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO RUSINENTI, giusta procura speciale allegata Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi all’atto di controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI ( ; alessandraneri@ordineavvocatiroma.org); –resistente – nonchécontro NEMESI LEGAL s.r.l., BANCA SELLA s.p.a.; -intimate- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 330/2022 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere IreneAMBROSI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’appello di Torino , con la sentenza n. 330/2022 , in accoglimento dell’appello della B2 Kapital s.r.l. e in totale riforma della sentenza di prime cure, ha accoltola domand a ex art. 2901 c.c. propost a da B2 capital s.r.l. nei confronti di Immobiliare Ser - Mar s.a.s. di Costa Claudia C., Riverditi Sergioe Riverditi Angelo s.a.s . d i Riverditi Sergio C. e ha dichiarato l’inefficacianei confronti di B2 Kapital Investment s.r.l. dell’atto a rogito Notaio D’Alia del 31/07/2013 con cui si costituiva la Immobiliare Ser-Mar s.a.s. di Lorenzone Maria Margherita e Riverditi Sergio (attualmente Immobiliare Ser-Mar s.a.s. di Costa Claudia C.), nella parte in cui prevede il conferimento nella costituita società dei seguenti ai beni immobili di proprietà della Riverditi Angelo s.a.s. di Riverditi Sergio C: - a ) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio 27, part. 65, sub. 42, A/2, 3 vani, C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Frazione Artesina – Località Ceresole, int. 60, p. 2; b ) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio 27, part. 65, sub. 209, C/6, 14 mq. Frazione Artesina –Località Ceresole, int. 45, p. S2; c)piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 288, sub. 2, C/3, 158 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
d) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 288, sub. 3, C/2, 321 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T; e)piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 5, C/6, 87 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano T;
f) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 3, A/2, 2 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano T; g)piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 4, A/2, 1,5 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano T; edei seguenti immobili di proprietà di Riverditi Sergio (in proprio o comunque nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale): -h) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 7, A/2, 5 vani, Via Alba Cortemilia n. 58, piano 1;
i) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 9, C/2, 108 mq., Via Alba Cortemilia n. 58, piano 2; con ordine ai Conservatori dei Registri Immobiliari competentidella trascrizione ed annotazione a margine dell’atto impugnato della sentenza e con condanna degli appellati, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di primo e di secondo grado a favore dell’appellante.
2. Per quanto ancora di interesse, con atto di citazione del 5/07/2015, Banca Sella s.p.a. aveva convenuto avanti al Tribunale di C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Asti, la società Riverditidi Angelodi Sergio Riverditi C. , Sergio Riverditi e la Immobiliare Se r - Mar di Costa Claudia C . s .a.s. (già Immobiliare Ser-Mar di Lorenzone Maria Margherita e di Riverditi Sergio), - premettendo: di essere creditrice nei confronti di Sergio Riverditi e della Riverditi Angelo s.a.s.della somma di euro 135.732,64 (credito portato da decreto ingiuntivo n. 1344/2014 del Tribunale di Biella in data 17.12.2014, oggetto di opposizione nel giudizio R.G. 303/2015 pendente avanti detto Tribunale); che i debitori con atto di conferimento del 31.07.2013 avevano trasferito alla Immobiliare Se-Mar S.a.s. di Costa Claudia C. le intere loro consistenze immobiliari, in tale modo pregiudicando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. spettante a Banca Sella S.p.A.- , per sentire dichiarare la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. nei suoi confronti del conferimento immobiliare effettuatocon l’atto costitutivo della Se- Mar S.a.s. di Costa Claudia C. del 31.07.2013, limitatamente a quei beni provenienti dai patrimoni dei debitori Sergio Riverditi e Riverditi Angelo di Riverditi Sergio C. s.a.s..
I convenutiSergio Riverditi e la società Riverditi Angelo di Riverditi Sergio C. S.a.s. si costituivano in giudizio contestando la domanda. Immobiliare Se-Mar S.a.s. di Costa Claudia C. si costituiva,eccependo dalla sua parte, il difetto di prova dell’elemento soggettivo ed evidenziando il pregiudizio che dalla revoca sarebbe derivato alla costituzione della società, una volta che fossero risultati vanificati i conferimenti in oggetto; rilevavano la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti diGiovanni Lorenzone e Claudia Costa, resisi acquirenti in data 9 aprile 2014 dai Sig.ri Sergio Riverditi e Maria Lorenzone delle quote partecipative della Immobiliare Se-Mar s.a.s..
In data 6.04.2017 Nemesi Legal S.r.l. interveniva in giudizio ad adiuvandumdal lato della parte attrice. C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi In data 17.12.2018 B2 Kapital S.r.l. (quale procuratore di B2 Kapital Investment S.r.l.) interveniva nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c. dando atto d’essere divenuta titolare, per effetto di cessione da Banca Sella S.p.A., del credito a tutela del quale questa aveva proposto azione revocatoria; concludeva chiedendo l’accoglimento di tale azione a proprio favore. 2.1.Con sentenza n. 493/2019 il Tribunale di Asti aveva dichiarato inammissibile l’intervento di B2 Kapital s.r.l. in qualità di mandataria di B2 Kapital Investment s.r.l.; respintole domande della Banca Sella e della Nemesi Legal s.r.l.; ordinatoal Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle domande giudiziali e compensato integralmente le spese di lite del grado. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione IMMOBILIARE SER-MAR S.A.S. di Costa Claudia C., RiverditiSergio, Riverditi Angelo S.A.S. di Riverditi Sergio C. , fondato su un unico motivo; ha resistito con controricorso B2 KAPITAL S.r.l. in liquidazione; sebbene intimate, NEMESI LEGAL s.r.l. e BANCA SELLA s.p.a.non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Laparte ricorrent e ha depositato memori a .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. e 111 c.p.c, anche in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”; in particolare, censura la sentenza impugnata,che nell’affermare dapprima che «è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso [nell’ambito dell’azione revocatoria] - non è il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi assume pregiudizievole», ha poi concluso che « il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso [..]: la successione non è automatica, ma pur sempre possibile» incorrendo in una contraddizione. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe inoltre affermato: «nel presente giudizio, invece, dall’Avviso di cessione di crediti pro solutopubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge che “Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a B2 Kapital Investment S.r.l., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti”» e che «ad interpretare diversamente infatti il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti che ineriscono il credito trasferito» e che ancora che « Né può esigersi che nella cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 TUB siano singolarmente indicati i crediti e le rispettive azioni (ove già in corso), proprio perché si tratta di operazioni di cessione di crediti considerati non singolarmente, ma in quanto facenti parte di un “blocco” definito mediante specificazione dellecaratteristiche che li qualificano».
2. Il motivo èinfondato. Contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, la Corte d’appello torinese ha correttamente ritenuto che , sebbene non automatico,sia tuttavia possibile il subingresso del cessionario del credito nel giudizio revocatorio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., a condizione che si verifichi la presenza di una espressa volontà negoziale delle parti di trasferire, con il credito, anche il “diritto alla revoca” ad esso funzionale. Ed in tale senso ha adottato una lettura esattamente opposta della C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi clausola contrattuale in esame, rispetto a quella fatta dal Tribunale astigiano, riconoscendo in essa il riferimento ad azioni, pretese necessariamente differenti da quelle il cui trasferimento è già insito ex legenegli effetti della cessione di credito, dunque la riferibilità di detta clausola all’azione revocatoria ordinaria, nella specie discussa, per tale modo facendo prevalere un’interpretazione conservativa del contratto ai sensi dell’art. 1367 c.c. proprio sull’assunto di dover ritenere preferita tale lettura laddove, nel caso opposto, “il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti che ineriscono il credito trasferito”, ovverosia si incorrerebbe in una “clausola di stile”.
In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che « Nel presente giudizio, invece, dall’Avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge che “Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a B2 Kapital Investment S.r.l., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti”»(pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Il Giudice d’appello ha aggiunto in proposito che «La specifica menzione delle “azioni” sia sostanziali sia processuali induce a ritenere che B2 Kapital srl sia subentrata anche nei profili processuali inerenti al credito ceduto, secondo quanto richiesto dalla Suprema Corte per ritenere ammissibile l'intervento del cessionario nelle azioni revocatorie intentate dal cedente: ad interpretare diversamente, infatti, il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi che ineriscono il credito trasferito.» (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). La puntuale argomentazione della Corte d’appello si pone del tutto in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, chiarendo l’orientamento, facente capo all’arresto di questa Corte (Cass. Sez. 3, 12/12/2017n. 29637), pure richiamato dalla sentenza impugnata, ha affermatoil principio, che qui va condiviso e ribadito, secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore -che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore(Cass.
Sez. 3 , 23/02/2023 n. 5649). 3.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrentesocietà B2 KAPITAL S.r.l. in l iquidazione , seguono la soccombenza . Nulla va dispo sto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle altre intimate , non avendo le medesime svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . C ondanna i ricorrenti al pagamento , in solido,delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente società B2 KAPITAL S.r.l. in liquidazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della C.C. 22.11.2023 n. r.g. 18235/2022 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari