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Ordinanza — n. 6537/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment remains in force regarding debt and antitrust defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6537/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal of the request by the appellants. The underlying dispute involved a debt collection where the debtors argued that their guarantees were void due to antitrust violations, a claim the lower courts rejected. Since the appeal was voluntarily withdrawn, the final judgment from the Court of Appeal stands without modification.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished if the appellant renounces the appeal, leaving the lower court's decision in full force and effect.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings guarantee validity antitrust defense recupero di crediti obbligo di restituzione divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
La trattazione del ricorso ̀ stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc.civ.
Art. 391 c.p.c.
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassa- zione, in applicazione dell’art. 391, ult.comma, cod.proc.civ.
art. 348-bis cod.proc.civ
23/2022,comunicata il 5 gennaio 2022, emessa ex art. 348-bis cod.proc.civ., la Corte d’appello di Milano ha dichia- rato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevole probabilità di essere accolto.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 2207/2005
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7419/2022 R.G. proposto da: DELLA PATRONA MAURIZIO, DELLA PATRONA ANTONIO, ITALOF- FICE GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tem- poreClaudio Aloia, e IMMOBILIARE DAME SRL, in persona del lega- le rappresentante pro tempore, Claudio Aloia, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO PESCARA (PSCMRC70R01F205S), pec: marco.pescara@milano.pecavvocati.it; -ricorrenti- contro DIANA SPV S.R.L., per il tramite della propria mandataria PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A., in persona del rappresentante, MARCO CASATI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL D'ALA 28, presso lo studio dell’avvocato LUCA LO GIUDICE (LGDL- CU72E05G317V) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO; -intimata- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 315/2020 depositata il 20/11/2020 e l’ordinanza della Corte di Appello di Mi- lano n. 23/2022, comunicata il 5/01/2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A Maurizio e Antonio Della Patrona, a Italoffice Group S.R.L. e ad Immobiliare Dame S.r.L. veniva ingiunto, con decreto n. 233/18, di pagare alla Banca popolare di Sondrio la somma di € 483.639,48 quanto al debitore principale e nei limiti della somma di € 183.370,00 quanto a ciascun co-fideiussore, al netto di accessori e spese. Alla base di detto decreto ingiuntivo vi era una pluralità di posizio- ni debitorie della società Dame nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, tutte garantite da Maurizio ed Antonio Della Patrona e dalla Italoffice S.r.L.

Il Tribunale di Sondrio, all’esito del giudizio di opposizione, aziona- to in via autonoma dalla debitrice principale e dai fideiussori, dispo- sta la riunione delle opposizioni,le accoglieva e , per l’effetto , revo- cava il decreto ingiuntivo n. 233/2018, ritenendo omessa la produ- zione degli estratti conto per esteso dell’ultimo trimestre, non es- sendo a tal fine sufficienti i documenti offerti in sede monitoria; condannava, però, Maurizio Della Patrona, Antonio Della Patrona e Italoffice Group Srl, nella loro qualità̀di fideiussori e nei limiti di cui alla fideiussione, e Immobiliare Dame S.R.L., quale debitrice princi- pale, al pagamento, in favore di Banca Popolare di Sondrio – Soc.

Coop. p.a., della somma di € 438.639,48, ritenendo che la Banca avesse provato il credito e che fossero infondate le eccezioni solle- vate dai garanti in merito alla nullità delle fideiussioni per violazio- ne della normativa antitrust, perché generiche e perché “l’unica tu- tela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncor- renziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente ̀ quella risarcitoria (Cass S.U. n. 2207/2005 ) ” . Con ordinanza n. 23/2022,comunicata il 5 gennaio 2022, emessa ex art. 348-bis cod.proc.civ., la Corte d’appello di Milano ha dichia- rato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevole probabilità di essere accolto.

Maurizio e Antonio Della Patrona, Italoffice Group S.r.L. e Immobi- liare Dame S.r.L. ricorrono per la cassazione della sentenza del Tri- bunale di Sondrio e dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, affidandosi a quattromotivi. Resiste con controricorso DIANA SPV S.R.L. La Banca popolare di Sondrio è rimasta intimata. La trattazione del ricorso ̀ stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc.civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 22 gennaio 2024 sono stati prodotti l’atto di rinuncia al ri- corso, proveniente dai ricorrenti, e l’accettazione dello stesso da parte della controricorrente. Deve dunque dichiararsi estinto per rinuncia il giudizio di cassazio- ne. Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassa- zione, in applicazione dell’art. 391, ult.comma, cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazi