Italian court rejects appeal against third-party summons in opposition to payment order without judge authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the leasing company's appeal against a lower court decision annulling a third-party summons. The leasing firm argued that an opponent in an opposition proceeding could directly cite a third party without judicial authorization, claiming the procedural structure allowed it. The court rejected this, ruling that the opponent remains substantively the defendant and must obtain authorization to call a third party, making direct citation legally impossible and thus void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103, 106, 156, 163 bis c.p.c.; In opposition proceedings to a payment order, the opponent cannot directly cite a third party without judicial authorization because the opponent retains the substantive role of defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6159/2020 proposto da: Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a. in persona del Procuratore Speciale, rappresentate e difese dall’avvocato Scognamiglio Claudio, presso il cui studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326 è domiciliata; -ricorrente - contro Fratelli Nedo Roberto Baroncini S.r.l., Geotecno di Bellarmini Riccardo; -intimati - avverso la sentenza n. 1611/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;Ritenuto che 1.-La società F.lli Nedo Roberto Baronicni srl ha preso in leasing o un autocarro da Geotecno di Bellarmini Riccardo, rivenditore del produttore.
La somma necessaria ad acquisire il bene (96 mila euro) è stata finanziata da MPS Leasing factoring. In sostanza, quest’ultima ha acquistato il bene dal produttore e lo ha concesso in leasing all’utilizzatore, la società Nedo. 2.-Tuttavia, l’utilizzatore ha riscontrato che l’autocarro non aveva le qualità promesse e ne ha fatto denuncia, con la conseguenza che MPS ha interrotto il pagamento del prezzo al venditore. 2.1-Nedo, società concedente, ha quindi ottenuto decreto ingiuntivo verso MPS per la somma relativa al prezzo, ed MPS si è opposta citando in giudizio sia Nedo che Geotecno, ma ha anche chiesto la risoluzionedel contratto ed il risarcimento del danno, o in subordine, di essere tenuta indenne da Geotecno. 3.-Il Tribunale di Livorno ha rigettato l’opposizione, dunque la domanda di MPS verso Nedo, ma ha accolto quella di MPS verso Geotecno, condannando quest’ultima alla restituzione a MPS della somma versataper l’acquisto. 3.1.-Geotecno ha però proposto appello innanzitutto lamentando la nullità della citazione nei suoi confronti, fatta in termini di chiamata di terzo, ma senza previa autorizzazione del giudice. 3.2.-La Corte di Appello di Firenze ha accolto questo motivo di appello ed ha conseguentemente annullato la condanna di Geotecno. 4.-Avverso tale decisione ricorre MPS leasing factoring con tre motivi e memoria.
Nessuno degli intimati si è costituito. Considerato che 5.- La ratio della decisione impugnata, come si è anticipato, è nel senso che , nella opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente assume la veste formale di attore e sostanziale di convenuto, e dunque in quanto convenuto, per chiamare un terzo incausa, deve ottenere autorizzazione del giudice. Questa affermazione è fatta sulla scorta di una giurisprudenzadi questa Corte, che risulta consolidata: in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Ne consegue che qualora l'opponente intenda chiamare un terzo non può provvedere direttamente alla sua citazione, ma, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, di essere autorizzato alla chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass. 8718/ 2000; Cass. 4800/ 2007; Cass. 21101/ 2015; ma anche Cass. 25499/ 2021 in cui si afferma che il 3^ comma dell’articolo 269 c.p.c. si applica all’opposto, in quanto sostanzialmente attore).
Il ricorso di MPS prende atto di questo orientamento ma ne auspica il superamento, per i motivi che seguono. 6.-Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 269 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c. Lamenta che la soluzione adottata dalla S.C. non è rispettosa del dato normativo: essa è basata sulla costruzione concettuale per cui l’opponente, se pure attore in senso formale,è in realtà convenuto in senso sostanziale, e da questa costruzione apoditticamente deduce la necessità che l’opponente sia autorizzato a chiamare in causa il terzo.
Per contro, assume la ricorrente, l’articolo 296 secondo comma c.c. non prevede l’autorizzazione del giudice, ma solo la dichiarazione di voler chiamare il terzo (e la richiesta di spostamento di udienza). Se invece si grava l’opponente dell’onere di chiedere l’autorizzazione alla chiamata del terzo, si finisce con l’applicare a costui il 3^ comma dell’articolo 269 c.c. che, invece, è dettata per l’attore: mentre l’opponente, si ripete, è sostanzialmenteconvenuto. E, del resto , l’articolo 269 3^ comma c.p.c. presuppone che l’esigenza della chiamata derivi dalle difese della controparte: ipotesi non riferibile all’opponente.
In sostanza, pretendere che l’opponente chieda al giudice l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo significa applicargli una norma, dettata ,si, per l’attore (e lui lo sarebbe solo in senso sostanziale) che però non si addice alla opposizione a decreto ingiuntivo.Con il terzo motivo la ricorrente denunzia una violazione degli articoli 103 e 106 c.p.c. Si duole della affermazione, fatta in subordine dai giudici di appello, secondo cui, in ogni caso, il terzo, ammesso che lo si potesse evocare in quelle forme, non era legittimato, ossia la chiamata non necessariamente era da autorizzare.
Il motivo mira a dimostrare il contrario: che invece la causa era a quel terzo comune e che quindi sarebbe stato da citare in giudizio. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi inquanto connessi, sono infondati. La conseguenza cui conduce la tesi del ricorrente ( v. pagina 13) è che, non dovendo l’opponente chiedere l’autorizzazione, ha facoltà di chiamare in causa direttamente il terzo, conla procedura dell’articolo 163 bis c.p.c. Ma questa conclusione significa che il terzo in realtà non è tale, in quanto è citato direttamente in giudizio unitamente all’opposto, e ciò contrasta con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che vede inizialmente e necessariamente due parti: l’opponente (debitore ingiunto) e l’opposto (creditore che ingiunge).
Ed è questo un presupposto evidente, invero non smentito dalla ricorrente,dal quale è inevitabile dedurre che se il giudizio va esteso ad altro soggetto, questi è terzo, ed il suo ingresso è regolato dalle norme sulla chiamata del terzo. e non può farsene citazione diretta, come assume la ricorrente. 6.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 156 c.p.c. Lamenta che, anche ad ammettere che la chiamata diretta - ossia fatta senza autorizzazione-del terzo in giudizio sia nulla , attesa la costituzione in giudizio del chiamato lo scopo è comunque raggiunto,e dunque la nullità è sanata, giusta la regola generale dell’articolo 156 c.p.c.
Il motivo è infondato. La regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto che si poteva o si doveva compiere (ad esempio la notifica della citazione) ma che è stato compiuto male, in difformità rispetto allo schema legale: la sua nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo.Nella specie trattasi invero di atto da non compiere, non potendo chiamarsi un terzoin causa senza autorizzazione. In sostanza, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio lo scopo vietato: la regola giurisprudenziale sopra richiamata vieta di raggiungere lo scopo di citare il terzo autonomamente, senza previa autorizzazione.
Con la conseguenza cheil raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (di se stesso, alla fine). 8.All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svoltoattività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri