Court orders correction of lawyer fees omission but rejects claim of double cost liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered an ex officio correction of a previous ruling regarding the omission of lawyer fee deductions. While the court acknowledged the error in not explicitly listing the deducted fees for the opposing counsel, it rejected the claim that the cost allocation was duplicated or unclear. The decision clarified that the original order contained four distinct cost awards, one for each party, thereby validating the amounts without requiring further modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 1; Art. 391-bis c.p.c.: The remedy for omitted cost deductions is material error correction, but claims of duplicate liability based on unclear phrasing are inadmissible when the text clearly establishes separate awards for distinct parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto per correzione di errore materiale d’ufficio al n. 20685/2022 R.G., in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 25456/2022, pronunciata sul ricorso iscritto con il N.R.G. 18474/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO R ITENUTO CHE :
1. P ernicola Agostino e gli Eredi Leoni Guido, con ricorso e ricorso incidentale, notificato a Garzione Federico e Di Feo Carmela vedova Garzione, hanno proposto ricorso e ricorso incidentale per cassazione avverso le sentenze n. 66/2013 e n. 1876/2018 della Corte di Appello di Salerno.
2. In data 16/06/2019, Garzione Federico e Di Feo Carmela , vedova Garzione, hanno notificato due controricorsi al ricorrente e ai ricorrenti incidentali, ed hanno provveduto al loro regolare deposito, nei termini di legge, presso la cancelleria della S.C.
3. Con ordinanza n. 25456/2022 in data 29/08/2022 la S.C. ha deciso il ricorso presentato da P ernicola Agostino, nonché il ricorso incidentale proposto dagli Eredi Leoni Guido, nel giudizio riunito e distinto con il N.R.G. 18474/2019.
4. Eugenio Garzione ha proposto “ istanza ” per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 25456/22, del 29 agosto 2022, lamentando la mancata liquidazione delle spese in favore del suo difensore antistatario, nonché l’assenza di chiarezza circa il fatto che la condanna alle spese risulti essere stata pronunciata a carico tanto dell’allora ricorrente principale, quanto dei ricorrenti “successivi”, o meglio, incidentali, dando così luogo a due crediti risarcitori (e non ad uno solo, solidalmente posto a carico di tutti i ricorrenti);
5. Di Feo Carmela e Garzione Federico, con propria istanza adesiva ex art. 391-bis c.p.c., hanno sollecitato anche loro la correzione dell’errore materiale della suddetta ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022, vuoi per la mancata liquidazione delle spese di lite in favore dei propri difensori antistatari, vuoi per l’assenza di chiarezza in ordine alla condanna alle spese sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali.
6. Il Presidente Titolare fissava d’ufficio la correzione de i segnalati pretesi errori materiali ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. per l’adunanza del 25 gennaio 2023, in vista della quale le parti istanti depositavano memoria.
7. A ll’esito dell’adunanza camerale, il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria n. n. 13209/2023, nella quale:a) rilevava che tanto il ricorso principale quanto l’istanza adesiva “ risulta [va] essere stato notificato alle altre parti del giudizio, già svoltosi innanzi a questa Corte e conclusosi con il provvedimento del quale è chiesta la correzione”;
b) osservava che “ il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un tertium genusdi procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391- biscod. proc. civ.”, fermo restando, però, che, “qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2022, n. 17565, Rv. 665094-01)”;
c) rilevava, quindi, “ che risulta, pertanto, necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la notificazione, a cura della cancelleria di questa Corte, degli atti suddetti (e della presente ordinanza), alle parti oggi rimaste intimate”.
8. Sulla base di tali rilievi il Collegio disponeva il rinvi o a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di questa Corte di comunicare “ l’istanza di correzione presentata da Eugenio Garzione, nonché la memoria adesiva di Carmela Di Feo e di Federico Garzione, oltre alla data di fissazione della nuova adunanza camerale di trattazione, a tutte le parti del presente giudizio”.
9. In data 20/07/2023, la C ancelleria ha comunicato – provvedendo agli adempimenti imposti dall’ordinanza interlocutoria - l’avviso di fissazione della nuova adunanza camerale sulla disposta correzione di errore materiale di uffico per il giorno 08/11/2023.
10. Le parti istanti hanno depositato memoria. C ONSIDERATO CHE :
1. La correzione d’ufficio dev’essere senz’altro disposta quanto all’omissione della distrazione da parte dell’ordinanza corrigenda. L’Avvocato Marcello D’Aiuto, difensore di Eugenio effettivamente aveva richiesto la distrazione delle spese in entrambi i controricorsi, cioè sia quello contro il Pernicola, sia quello contro Ferrazzano, Leoni, ealtri. A loro volta anche gli Avvocati Roberto Vita e Giuseppe Arena, quali difensori dei controricorrenti, Di Feo Carmela e Garzione Federico, avevano anch’essi chiesto la distrazione.
2. Si ricorda che il rimedio in ordine all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis).
3. I l Collegio, i nvece, ritiene che non si debba disporre alcuna correzione quanto alla seconda richiesta formulata in entrambe le istanze che hanno innescato il presente procedimento di correzione di errore materiale di ufficio, cioè quella basata sul fatto che l’importo liquidato a titolo di spese non sarebbe “doppio”, a favore rispettivamente del Garzione Eugenioe di Di Feo Carmela e Garzione Federico.
4. Fermo che l’importo è stato liquidato nella misura indicata con riferimento ad ogni soccombenza, l’uso delle congiunzioni “sia”, dopo quello delle espressioni “da un lato”, rende chiaro il dispositivo nel senso che la condanna è stata disposta:
a) a caricodi Pernicola ed a favore del Garzione Eugenio per l’importo indicato;
b) a carico di Pernicola ed a favore di Carmela Di Feo e Federico Garzione sempre per l’importo indicato;
c) a carico di Marisa Ferrazzanoe altri, ed a favore del Garzione Eugenio, sem pre per l’importo indicato;
b) a carico di Marisa Ferrazzanoe altri, ed a favore di Carmela Di Feo e Federico Garzione,sempre per l’importo indicato. In sostanza, sono state disposte quattro separate condanne, due a favore di Eugenio Garzione e due a favore di Carmela Di Feo e Federico Garzione. Ognuna delle quattro condanne è dell’importo indicato e così dev’essere intesa l’ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022.
5. Sussistono , dunque, i presupposti per la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c. solo nei termini qui indicati e nel dispositivo si provvede in conseguenza.
P.Q.M.
La Corte dispone d’ufficio la correzione degli errorimateriali figuranti nella propria ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022nei seguenti termini: al quarto rigo della pagina n. 21 dell’ordinanza n. 25456/2022 del 29/08/2022, si intende inserita, dopo il punto, la frase “Distrae le spese liquidate a favore di Garzione Eugenio a favore dell’avv. Loreto D’Aiuto, quale difensore dichiaratosi antistatario.”e, di seguito ad essa, quella “Distrae le spese, liquidate a favore di Di Feo Carmela e Garzione Federico, a favoredegli Avv.ti Roberto Vita e Giuseppe Arena, quali difensori dichiaratisi antistatari”. Dispone che la Cancelleria provveda ai sensi dell’art. 288, secondo comma, secondo inciso c.p.c. ad annotare la presente ordinanza sull’originale di qu