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Decreto — n. 6407/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6407/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6407/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9438/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARDELLI LARA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS GIACOMO E FILIPPO 31 5, presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RIVARA DANIELA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.2441/2022 depositata il 27/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6407/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARDELLI LARA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS GIACOMO E FILIPPO 31 5, presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RIVARA DANIELA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.2441/2022 depositata il 27/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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assenza di caso di rigore omissione di soccorso inattività successiva alla sospensione contumacia spese di difesa difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9438/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARDELLI LARA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS GIACOMO E FILIPPO 31 5, presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RIVARA DANIELA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.2441/2022 depositata il 27/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in