Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Iren Aqua Tigullio S.p.A., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Valentino Galassi, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7618/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GALASSI VALENTINO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 31/5, presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MARENCO ENRICA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.2882/2022 depositata il 21/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in