Cassation appeal dismissed as late; incidental appeal by Ministry of Justice and AdER declared inadmissible due to missed 40-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared both the main appeal by Equitalia Giustizia S.p.A. and the incidental appeal by the Ministry of Justice and the Revenue Agency inadmissible. The primary appeal was rejected for being untimely, while the incidental appeal was deemed late because it was filed after the mandatory 40-day period required by the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ordered the appellants to pay litigation costs to the respondent, Stefano Maria Petrazzuoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370, 371 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: An incidental appeal filed by a co-appellant or a party not originally appealing must be lodged within 40 days of the first appeal; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of the form of submission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 28 / 02/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 23444 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23444del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (C.F.: 09982061006 ), in persona del rappresentanteper procura Francesco Cento rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoMassimiliano Vito (C.F.:
VTI MSM 70L26 I234R ) -ricorrente- nei confronti di PETRAZZUOLI Stefano Maria (C.F.: PTR SFN 56R08 H165Q) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocato Francescopaolo Carrara (C.F. : CRR FNC 67H28 F839J) -controricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80224030587 ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (ADER) (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difes i dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4648/2022, pubblicatain data 11 maggio 2022;
Ric. n. 23444/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Stefano Maria Petrazzuoli ha proposto opposizione all’esecu- zione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso due cartelle di pagamento notificategli dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) in virtù di crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia per spese di giustizia. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli, in rela- zione al profilo attinente alla insufficiente indicazione e deter- minazione del credito nelle cartelle opposte.
Ricorre Equitalia Giustizia S.p.A., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il Petrazzuoli. Il Ministero della Giustizia e l’AdER hanno notificato un atto de- nominato “controricorso con ricorso incidentale”, di fatto ade- sivo al ricorso principale e contenente due ulteriori motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata. Il Petrazzuoli resiste, con autonomo controricorso, al ricorso in- cidentaledel Ministero della Giustizia e dell’AdER. Equitalia Giustizia S.p.A. ha notificato un atto denominato “con- troricorso a ricorso incidentale” con il quale di fatto in realtà aderisce a sua volta al suddetto ricorso incidentale.
Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il controricorrente Petrazzuoli ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo dell’inammissibilità sia del ricorso principale, sia del ri- corso incidentale. Ric. n. 23444/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 2.In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis:Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 –01;
Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 –01;Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;
Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 –01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente Equitalia Giustizia S.p.A. risulta co- stituita nel presente giudizio in persona del funzionario Ric. n. 23444/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Francesco Cento, che si qualifica procuratore (quindi rappre- sentante volontario) della stessa,in virtù di procura rilasciat a per atto del notaio Gennaro Chianca in data 6 dicembre 2020 (rep. 55878, racc. 36640); in tale qualità il Cento ha sotto- scritto il mandato difensivo ai fini della presente fase del giudi- zio.
L’indicata procura non è stata però prodotta. Il ricorso principale di Equitalia Giustizia S.p.A. è , pertanto , inammissibile. 2.1I l ricorso principale di Equitalia Giustizia S.p.A. è , inoltre, inammissibileanche per difetto nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento che in esso non sono adeguatamente richiamati né gli effettivi motivi posti a base dell’opposizione proposta dal Petrazzuoli (la società ricorrente si limita ad individuare le car- telle di pagamento impugnate, precisando unicamente che di esse l’opponente aveva chiesto «l’annullamento, la nullità e/o la disapplicazione, facendo valere plurimi motivi di impugna- zione»), né le ragioni fatte valere per contestare l’opposizione (limitandosi ad affermare che gli enti opposti si erano costituiti ed avevano chiesto il rigetto della domanda).
Le indicate lacune espositivenon consentirebbero alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, onde poter correttamente valutare le cen- sure formulate con il ricorso avverso la decisione impugnata. 3.Il “controricorso con ricorso incidentale” del Ministero della Giustizia e dell’AdER è stato notificato a tutte le altre parti del giudizio martedì 1° novembre 2022. Si tratta di un atto il cui contenuto è, nella sostanza, adesivo alle ragioni espresse con il ricorso principale e che contiene, altresì, due ulteriori motivi di censura avverso la sentenza im- pugnata, di cui viene chiesta la cassazione.
Ric. n. 23444/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Avendo i suddetti entiricevuto la notificazione del ricorso prin- cipale in data 21 settembre 202 2 , essi aveva no, peraltro, l’onere di proporre il proprio ricorso in via incidentale, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., ai sensi dell’art. 371 c.p.c. (nella formulazione all’epoca vigente), cioè nei quaranta giorni dal 21 settembre 202 2 , vale a dire entro lunedì 31 ottobre 2022,in quanto, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la noti- ficazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono es- sere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel casodi ricorso per cassazione, con l’atto contenente il con- troricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni –venti più venti – risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini, l’abbreviato e l’or- dinario, di impugnazione in astratto operativi; tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sen- tenza sfavorevolead entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o av- verso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già pro- posta impugnazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020, Rv. 656830 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016, Rv. 638617 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015, Rv. 634799 -01). Ric. n. 23444/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia e dell’AdER è, pertanto, tardivo e, come tale, inammissibile, anche a prescin- dere dalla sorte del ricorso principale. 4.Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inam- missibili. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore del controricorrente Petraz- zuoli, avvocato Francescopaolo Carrara, che ha reso la pre- scritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(solo per Equitalia Giustizia S.p.A.). Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibil i sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale; - condanna le parti ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole come segue:
a) complessivi € 7.500,00 , oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge a carico di Equitalia Giustizia S.p.A.;
b) complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di leggea carico di Agenzia delle En- trate -Riscossione e Ministero della Giustizia; tali somme sono distrattein favore del difensore del controricorrente Petrazzuoli, avvocato Francescopaolo Carrara, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 23444/2022 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 deiricorrenti in via principale ed in via incidentale, dell’ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quell