Decreto — n. 6322/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23554/2023 R.G. proposto da : DI COSTANZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VIA STARZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO FILOMENA (GGLFMN71S49A617T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUOMO ANDREA, elettivamente domiciliato in CASAMICCIOLA TERME VIA CASTIGLIONE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALBERTO (BRBLRT41S24B924R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE RAFFAELE (PSCRFL77C15E329O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3643/2023 depositata il 02/08/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 6322/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI COSTANZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VIA STARZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO FILOMENA (GGLFMN71S49A617T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUOMO ANDREA, elettivamente domiciliato in CASAMICCIOLA TERME VIA CASTIGLIONE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALBERTO (BRBLRT41S24B924R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE RAFFAELE (PSCRFL77C15E329O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3643/2023 depositata il 02/08/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23554/2023 R.G. proposto da : DI COSTANZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VIA STARZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO FILOMENA (GGLFMN71S49A617T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUOMO ANDREA, elettivamente domiciliato in CASAMICCIOLA TERME VIA CASTIGLIONE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALBERTO (BRBLRT41S24B924R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE RAFFAELE (PSCRFL77C15E329O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3643/2023 depositata il 02/08/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso