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Decreto — n. 6322/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6322/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6322/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23554/2023 R.G. proposto da : DI COSTANZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VIA STARZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO FILOMENA (GGLFMN71S49A617T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUOMO ANDREA, elettivamente domiciliato in CASAMICCIOLA TERME VIA CASTIGLIONE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALBERTO (BRBLRT41S24B924R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE RAFFAELE (PSCRFL77C15E329O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3643/2023 depositata il 02/08/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 6322/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI COSTANZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VIA STARZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO FILOMENA (GGLFMN71S49A617T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUOMO ANDREA, elettivamente domiciliato in CASAMICCIOLA TERME VIA CASTIGLIONE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALBERTO (BRBLRT41S24B924R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE RAFFAELE (PSCRFL77C15E329O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3643/2023 depositata il 02/08/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Parole chiave

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requisito della firma atto privo di sottoscrizione adesione, accordo partecipazione al pignoramento abbandono definitivo del procedimento procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23554/2023 R.G. proposto da : DI COSTANZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VIA STARZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO FILOMENA (GGLFMN71S49A617T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CUOMO ANDREA, elettivamente domiciliato in CASAMICCIOLA TERME VIA CASTIGLIONE N. 33, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI ALBERTO (BRBLRT41S24B924R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESCE RAFFAELE (PSCRFL77C15E329O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3643/2023 depositata il 02/08/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso