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Decreto — n. 6320/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing the proceedings under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 6320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by an attorney, submitted a waiver while the defendant, FIDITALIA S.P.A., was not constituted in the Cassation trial. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further action on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a separate ruling on costs if the opposing party lacks active defense.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure constituted party costs allocation mantenimento del contratto procedura pendente domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20195/2023 R.G. proposto da : MAGLIULO ANNA, elettivamente domiciliato in BACOLI VIA SIBILLA 32, presso lo studio dell’avvocato RUSSO MARCO (RSSMRC79C02F839O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FIDITALIA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1383/2023 depositata il 27/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che la società intimata non risult a costituit a nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Ro