Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. ITALGAS RETI SPA filed the appeal against a second-instance judgment involving disputes with ITALIANA ASSICURAZIONI SPA and EURO IMPIANTI PLUS SRL, but did not request a ruling within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25744/2022 R.G. proposto da : ITALGAS RETI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PIO XI 13, presso lo studio dell’avvocato CROCE VINCENZO (CRCVCN53C24E131B) rappresentato e difeso dagli avvocati OCCHINO FRANCESCA (CCH FNC65E52H703R), CARAMELLO GIOVANNI (CRMGNN53P02L219L) -ricorrente- contro ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD62M03H501F),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro EURO IMPIANTI PLUS SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO TORINO n.580/2022 depositata il 25/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i