Decreto — n. 6227/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1043/2023 R.G. proposto da : SOLAI LINO ROMANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PAGNI RICCARDO (PGNRCR54M01C085X) e PAGNI MARIA FEDERICA (PGNMFD77D58I726Y) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA AG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6227/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOLAI LINO ROMANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PAGNI RICCARDO (PGNRCR54M01C085X) e PAGNI MARIA FEDERICA (PGNMFD77D58I726Y) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA AG.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1043/2023 R.G. proposto da : SOLAI LINO ROMANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PAGNI RICCARDO (PGNRCR54M01C085X) e PAGNI MARIA FEDERICA (PGNMFD77D58I726Y) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA AG.
COLLE VAL D'ELSA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2425/2022 depositata il 02/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/03