Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, La Gamba Maria Grazia, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, Rizzuti Raffaele, maintained the position that the silence constituted a waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence regarding a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29526/2022 R.G. proposto da : LA GAMBA MARIA GRAZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) -ricorrente- contro RIZZUTI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 73 SC. A, presso lo studio dell’avvocato RONDINELLI GRAZIANO (RNDGZN77C04M208O) rappresentato e difeso dall'avvocato RUBERTO VINCENZO (RBRVCN76M03M208K) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n.13652/2022 depositata il 20/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/