Decreto — n. 6222/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28952/2022 R.G. proposto da : MAUGERI MARCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COVA CARLO ALBERTO (CVOCLL66L11B300L) -ricorrente- contro COSTALUNGA GIORGIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati COLOMBO MARCO BASSANO (CLMMCB69B08A794A) e MISURELLI ANTONIO (MSRNTN68R17E514E) -controricorrente- nonchécontro LE OFFICINE ASSOCIAZIONE CULTURALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI CASSANO MAGNAGO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE (RLAMHL62S24H501Q), rappresentato e difeso dall’avvocato PAGANELLI LUIGI (PGNLGU64D10F704E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3007/2022 depositata il 29/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6222/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAUGERI MARCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COVA CARLO ALBERTO (CVOCLL66L11B300L) -ricorrente- contro COSTALUNGA GIORGIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati COLOMBO MARCO BASSANO (CLMMCB69B08A794A) e MISURELLI ANTONIO (MSRNTN68R17E514E) -controricorrente- nonchécontro LE OFFICINE ASSOCIAZIONE CULTURALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI CASSANO MAGNAGO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE (RLAMHL62S24H501Q), rappresentato e difeso dall’avvocato PAGANELLI LUIGI (PGNLGU64D10F704E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3007/2022 depositata il 29/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28952/2022 R.G. proposto da : MAUGERI MARCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COVA CARLO ALBERTO (CVOCLL66L11B300L) -ricorrente- contro COSTALUNGA GIORGIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati COLOMBO MARCO BASSANO (CLMMCB69B08A794A) e MISURELLI ANTONIO (MSRNTN68R17E514E) -controricorrente- nonchécontro LE OFFICINE ASSOCIAZIONE CULTURALE, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI CASSANO MAGNAGO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE (RLAMHL62S24H501Q), rappresentato e difeso dall’avvocato PAGANELLI LUIGI (PGNLGU64D10F704E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3007/2022 depositata il 29/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deci