Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, representing a cooperative entity, had not requested a ruling on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the proceedings under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22562/2022 R.G. proposto da : CONDIFESA POTENZA CODIPRO SOC COOP ARL, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LOVELLI COSIMO (LVLCSM68E05G942G) e OLIVIERO DANIELE (LVRDNL67P23G942H) -ricorrente- contro CRACAS CRISTINA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.376/2022 depositata il 10/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 02/03/2024 I