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Sentenza — n. 6185/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of full adversarial proceedings against necessary co-debtor.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6185/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the first-instance judgment and remanded the case to the trial court for retrial. The original trial failed to summon the direct debtor, Daniele Porro, who was a necessary co-litigant in the forced execution against a third-party owner. The court ruled that the direct debtor must participate in all proceedings where the regularity of execution acts is discussed to ensure full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 602 c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: The direct debtor is a necessary co-litigant in forced execution proceedings against a third-party owner and must be summoned to ensure the integrity of adversarial proceedings.

Parole chiave

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forced execution proceedings necessary co-litigant integrity of adversarial proceedings direct debtor participation annulment for procedural defect retrocessione di beni espropriati spossessamento conseguente al fallimento quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 602 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
Art. 66 L.F.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinviodella causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti:
art. 602 c.p
artt. 2901 c.c
Ottenuta la revoca dell’atto di vendita della quota del bene ipo- tecato spettante alla Gnagnarelli, ai sensi degli artt. 2901 c.c.
art. 615 c.p
In particolare, ciò è assolutamente pacifico non solo laddove si tratti di opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
art. 512 c.p
e di controversie distributive ai sensi dell’art. 512 c.p.c.
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020
660603 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020
Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007
648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017
635265 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 26150del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da PRISMA SPV S.r.l. (C.F.: 05028250263 ), rappresentata da DOVALUE S.p.A.(C.F.: 00390840239), in persona del rappresentanteper procura Tiziana Ercolino rappresentatae difesa, giusta allegata al ricorso, dall’avvocat o Antonio Donvito(C.F.: DNV NTN 58A24 H199K ) -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO PORRO MAURIZIO (C.F.: PRR MRZ 54C24 G220Q) E GNAGNARELLI M. LETIZIA (C.F. : GNG MLT 59R64G128U), in persona del Curatore pro temporeSte- fania Aletto rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dagli avvocatiUmberto Ballabio (C.F.:

BLL MRT 65D08 I625I ) e Roberto Scetti(C.F.: SCT RRT 68E18 H501O ) -controricorrente- nonché IMMOBILIARE MANILA S.r.l. (C.F.: 04998920963 ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Ric. n. 26150/2022– S ez . 3 - U d. 21 febbraio 20 24 – Sentenza – Pagina 2 di 7 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1754/2022, pubblicata in data 29 luglio 20 22 (e notificata in data 29 agosto 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 febbraio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.

Anna Maria Soldi, che ha concluso, in via principale, per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo e unico grado, per difetto di integrità del contradditto- rio e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso; l’avvocato Fabrizio Polese, per delega dell’avvocato Antonio Donvito, per la società ricorrente; l’avvocato Umberto Ballabio, per la curatela controricorrente. Fatti di causa Unicredit S.p.A. (società subentrata al Banco di Sicilia S.p.A. e nelle cui posizioni soggettive è, poi , ulteriormente subentrata la ricorrente Prisma SPV S. r . l . ) ha promosso l’espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 602 c.p.c.,di un bene immobile origi- nariamente di proprietà di Maria L etizia G nagnarelli (che era stata già dichiarata fallita, al momento del pignoramento) e Da- niele Porro, gravato da ipoteca in suo favore a garanzia delle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, nei confronti della Immobiliare Manila S.r.l., che si era resa acquirente di detto immobile dopo l’iscrizione dell’ipoteca.

Ottenuta la revoca dell’atto di vendita della quota del bene ipo- tecato spettante alla Gnagnarelli, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., è intervenuta nella procedura esecutiva la curatela del fallimento diMaria L etizia G nagnarelli . In sede di distribuzione, il giudice dell’esecuzione ha attribuito alla curatela intervenuta la metà del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, pari alla quota ideale di esso spettante alla Gnagnarelli. Ric. n. 26150/2022– S ez . 3 - U d. 21 febbraio 20 24 – Sentenza – Pagina 3 di 7 La creditrice ipotecaria procedente Prisma SPV S.r.l., rappre- sentata da doValue S.p.A., ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt.512 e 617 c.p.c., avverso il prov- vedimento di approvazione del progetto di distribuzione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Monza. Ricorre Prisma SPV S.r.l., rappresentata da doValue S. p .A. , sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento diMaria L e- tizia Gnagnarelli. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.In via pregiudiziale, deve verificarsi l’integrità del contrad- dittorio, tenuto conto che al giudizio di merito hanno parteci- pato esclusivamente la società opponente, la curatela del falli- mento della debitrice Gnagnarelli e la società (terza non debi- trice) esecutata e d esclusivamente tali soggetti risultano , del resto,evocati nel presente giudizio di legittimità. 2.Non si hanno elementi per rimeditare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale l’aggiudicata- rio del bene espropriatonon può ritenersi litisconsorte neces- sarionel giudizio avente ad oggetto l’ opposizione agli atti ese- cutivi avverso il progetto di distribuzione, che non mette inal- cun modo in discussione l’aggiudicazione avvenuta in suo fa- vore (cfr.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv. 597775 –01: «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai fini della integrità del contraddittorio è indispensabile la pre- senza del debitore esecutato, del creditore procedente e di quelli intervenuti, mentre l’aggiudicatario riveste la qualifica di litisconsorte necessario soltanto allorché l’opposizione investa questioni attinenti alla aggiudicazione»; conf.: Sez. 3, Sentenza Ric. n. 26150/2022– S ez . 3 - U d. 21 febbraio 20 24 – Sentenza – Pagina 4 di 7 n. 5754 del 11/04/2003, Rv. 562095 –01) e che, d’altra parte , non ha alcun interesse alla distribuzione del ricavato dalla ven- dita, non avendo assunto una posizione o proposto alcuna istanza, nell’ambito della procedura esecutiva, che possa giu- stificare un siffatto interesse. 3.Diversa la conclusione quanto al condebitore Daniele Porro.

In base al costante indirizzo di questa Corte, in caso di espro- priazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. contro il terzo proprietario di bene immobile gravato da ipoteca, sussiste sem- pre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore diretto e terzo espropriato, con riguardo ai giudizi di opposi- zione (sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, così come per le eventuali controversie che sorgono in sede di distribuzione). In particolare, ciò è assolutamente pacifico non solo laddove si tratti di opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e di controversie distributive ai sensi dell’art. 512 c.p.c. (anche nella disciplina anteriore alle riforme che hanno attratto tale controversie nel regime delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), in quanto riguardantila sussistenza e l’entitàdel credito per cui si procede all’espropriazione contro il terzo proprietario, ma anche in caso diopposizioni agli atti ese- cutivi,di qualunque natura ( ex plurimis :

Cass., Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 –01; Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 –01; in senso conforme, cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 29748 del 29/12/2011, Rv. 621065 –01, nonché, anche con riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi e alle controversie distributive: Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015, Rv. 635265 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01;

Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 –01; Ric. n. 26150/2022– S ez . 3 - U d. 21 febbraio 20 24 – Sentenza – Pagina 5 di 7 Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 - 01). Laddove il debitore “diretto” non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nel giudizio di opposizione è quindi “inutiliter data” e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata – anche d’ufficio – dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in generale:

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinviodella causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti:

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01). Nella specie, nonostante la presente opposizione agli atti ese- cutivi sia stata proposta in relazione ad una esecuzione pro- mossanei confronti del terzo proprietario, ai sensi degli artt.602 e ss. c.p.c., non ha partecipato al giudizio di merito e non èstato evocat o nel giudizio di legittimità il debit o re dirett o Da- niele Porro, litisconsorte necessario.

Ric. n. 26150/2022– S ez . 3 - U d. 21 febbraio 20 24 – Sentenza – Pagina 6 di 7 Per completezza, va precisato che l’interesse di quest’ultimo a partecipare al presente giudizio, quale parte necessaria, oltre a conseguire dal principio generale per cui il debitore diretto ha sempre interesse a partecipare a tutti i giudizi in cui sia in di- scussione la regolarità degli atti del processo esecutivo pro- mosso contro il terzo proprietario non debitore, per la soddisfa- zione dei suoi debiti (principio sul qualesi fa rinvio, in partico- lare, alla motivazione della già richiamata Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 –01 e al quale va, comunque, data piena continuità), sussiste anche in concreto: basti considerare che, essendo Daniele Porro obbligato in solido con i mutuatari falliti, l’eventuale maggiore soddisfazione del creditore ipotecario, che conseguirebbe all’assegnazione in fa- vore di quest’ultimo anche della quota del ricavato della vendita che è stata invece attribuita alla curatela del fallimento della Gnagnarelli (e di cui si discute nella presente controversia), ri- durrebbe in corrispondente misura il suo debito nei confronti del medesimo: debito che,al contrario, continuerà a sussistere, in tale misura, esponendolo ad eventuali ulteriori azioni esecu- tive.

Va, pertanto, dichiarata la nullità del giudizio di merito, per di- fetto di integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione della causa al giudice di primo e unico grado, in conseguenza della mancata evocazione del condebitore diretto e litisconsorte necessario Daniele Porro. 4.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribunale di Monza, in persona di diverso magi- strato, quale giudice di primo e unico grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legitti- mità. per questi motivi La Corte:

Ric. n. 26150/2022– S ez . 3 - U d. 21 febbraio 20 24 – Sentenza – Pagina 7 di 7 - decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, ai sensi dell’art. 383