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Ordinanza — n. 6181/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6181/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6181/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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igliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 21703/2021 R.G. proposto da: Paolo Andretti,Vincenzo Andretti e Silvia Margaroli, rappresentatie difesi da gli avvocat i Mario Monteverdee Stefano Brustia; - ricorrent i - contro Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Salvini; - controricorrente – e contro Regione Piemonte - intimata - avverso la sentenza n. 596/2021della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Regesto Legislator

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articolo 391 c.p; Ordinanza — n. 6181/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 21703/2021 R.G. proposto da: Paolo Andretti,Vincenzo Andretti e Silvia Margaroli, rappresentatie difesi da gli avvocat i Mario Monteverdee Stefano Brustia; - ricorrent i - contro Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Salvini; - controricorrente – e contro Regione Piemonte - intimata - avverso la sentenza n. 596/2021della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Parole chiave

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rimborso dell'assicurazione malattie domanda di prestazione d'assicurazione compensazione nel fallimento restituzione dell'assistenza sociale riesame della rendita AI diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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articolo 391 c.p
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Testo completo

igliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 21703/2021 R.G. proposto da: Paolo Andretti,Vincenzo Andretti e Silvia Margaroli, rappresentatie difesi da gli avvocat i Mario Monteverdee Stefano Brustia; - ricorrent i - contro Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Salvini; - controricorrente – e contro Regione Piemonte - intimata - avverso la sentenza n. 596/2021della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevato che: Paolo Andretti, Vincenzo Andretti e Silvia Margaroli, rispettivamente figli e vedova di Vincenzo Andretti, hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 27 maggio 2021 che aveva dichiarato inammissibile il gravame da loro proposto avverso sentenza del Tribunale di Verbania del 30 settembre 2019 che aveva rigettato l’azione risarcitoria che avevano esercitato nei confronti dell’ Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossolae della Regione Piemonte; l’Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossolasi è difesa con controricorso, mentre non si è difesa la Regione Piemonte; la presente causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 26 febbraio 2024; in data 22 febbraio 2024 i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti nei confronti di entrambe le controparti, con compensazione delle spese nei confronti della controricorrente, e in pari data quest’ultima ha depositato atto di accettazione della rinuncia suddetta “come formulata da parte ricorrente” -e quindi dovendosi ritenere anche inclusa la compensazione delle spese -, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del processo; si deve pertanto dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, dando altresì atto che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non ricorrendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo ad