Italian Supreme Court quashes appeal for arbitrary third-party summons abuse of process rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially quashed an appellate judgment regarding a civil liability dispute involving a developer, a third-party defendant, and insurance companies. The court found the lower court erred by only assessing the virtual unfoundedness of claims rather than verifying if the summons of third parties was arbitrary and lacked a logical connection to the main cause of action. Consequently, the decision was sent back to the appellate court for a new evaluation based on the principle that such procedural evocations must not constitute an abuse of the right of defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court must verify whether the summons of third parties is arbitrary and lacks a logical connection to the main claim, as merely assessing the virtual unfoundedness of the claim does not suffice to prevent an abuse of the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO SPESE PROCESSUALI dott. Emilio IANNELLO Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott. Pasqualina Anna P.CONDELLO Consigliera A d. 12 / 02/2024 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore R.G. n. 8153 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8153del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da AREA 102 S.r.l.(P.I.: 03607650276 ), in persona del l’am- ministratore unico,legale rappresentante pro tempore , Matteo Conte rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoTorquato Tasso (C .
F .: TSS TQT 65D09 F241U ) -ricorrente- nei confronti di ITAS – Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni – Società Mutua di Assicurazioni (C.F.:00110750221), in persona del rappresentanteper procura Claudio Gava rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocato Alessandro Agostinelli (C.F. : GST LSN 66S17 H501Y) SALVIATO Simone(C.F.: SLV SMN 67P23 F241A) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dagli avvocatiGiancarlo Tonetto (C.F.: non indicato ) e Giando- menico De’ Francesco (C.F.: non indicato) -controricorrenti- nonché VALERI Paolo (C.F.:
VLRPLA 68S07 F241K ) IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.r.l. (C.F.: 02055950279 ), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.(C.F.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: 00885351007 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore ALLIANZ S.p.A.(C.F.: 05032630963 ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore U.D.X. S.r.l.(C.F.: 03837940281 ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 33/2021, pubblicatain data 12 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Simone Salviato ha agitoin giudizio nei confronti di Area 102 S.r.l.per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire causati ad un proprio immobile in occasione della edificazione, da parte di quest’ultima, di un fabbricato residenziale su un’area adia- cente, nonché l’arretramento della recinzione di confine dalla stessa realizzata, assumendola ubicata interamente nella sua proprietà. Area 102 S.r.l., nel contestare le domande proposte nei suoi confronti, ha chiesto, in via riconvenzionale subordinata, l’ac- certamento dell’usucapione in proprio favore dell’area di pro- prietà dell’attore eventualmente occupata con la recinzione di confine;ha, inoltre, chiamato in giudizio:
a) quali eventuali ef- fettivi responsabili, l’Impresa Edile Stocco Franco e C. S.a.s., esecutrice dei lavoriedili a seguito dei quali si erano verificati i danni lamentati dall’attore, e il direttore dei lavori , ing egner e Paolo Valeri, quale responsabilein solido con l’Impresa Stocco; b)la Unipol Ass.ni S.p.A. (poi divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), sua assicuratrice della responsabilità civile, per essere garantita. Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 L’Impresa Edile Stocco Franco e C.
S.a.s.ha, a sua volta, chia- mato in causa Pasqual Zemiro S.r.l.e U.D.X. S.r.l., società alle quali aveva subappaltato i lavori dicontenimento del terreno circostante l’area di scavoe le opere di drenaggio , nonché Ge- nerali Assicurazioni S.p.A., sua assicuratrice della responsabi- lità civile. Il Valeri ha, invece, chiamato in causaITAS e Mutua Assicura- zioni, sue assicuratrici della responsabilità civile, per essere dalle stesse tenuto indenne,in caso di condanna . U.D.X. S.r.l.ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile,Allianz S.p. A . .
Il Tribunale di Venezia:
a) ha rigettato le domande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta Area 102 S.r.l.;
b) ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore del Valeri, di UnpolSai Assicurazioni S.p.A. e di ltas Mutua e Itas Assicura- zioni S.p.A.;
c) ha condannato il Valeri al pagamento delle spese processuali in favore di Pasqual Zemiro S.r.l.;
d) ha com- pensato le spese processuali nei rapporti tra Area 102 S.r.l. e l’impresa Stocco Franco C. S.a.s. (frattanto dichiarata fallita), tra l’impresa Stocco Franco C. S.a.s. in fallimento e Assicura- zioni Generali S.p.A., tra l’impresa Stocco Franco C. S.a.s. in fallimento e UDX S.r.l. e tra quest ’ ultima ed Allianz S . p . A .;
e) ha, infine, posto le spese di CTU definitivamente a carico di Salviato nonché quelle di CTP per euro 6.354,54, così sostenute da Area 102 S.r.l.. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado,per quanto ancora qui rileva:
a) ha condannato Area 102 S.r.l. ad arretrare le fondazioni del muro di recinzione all’interno del confine della sua proprietà;b) ha r igettato l’ap- pello principale proposto da Area 102 S .r.l. nei confronti d el Valeri, di Itas Mutua e Unipolsai Assisurazioni S.p.A. (con ri- guardo alle spese), nonché quello incidentale proposto nei Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 confronti del Salviato, limitatamente alla domanda di usuca- pione;
c) ha annullato la condanna del Valeri a rifondere le spese di lite a Pasqual Zemiro S.r.l.;
d) ha compensatole spese di entrambi i gradi fra il Salviato e Area 102 S.r.l.;
e) ha com- pensatole spese del secondo grado fra il Valeri e Pasqual Ze- miro S.r.l.;
f) ha condannatoArea 102 S.r.l. a rifondere alValeri e ad Itas Mutua e Unipolsai Ass.niS.p.A. le spese del secondo grado di giudizio;
g) ha posto le spese di C.T.U. a carico defini- tivo delSalviato e d i Area 102 S.r.l. nella misura della metà per ciascuna di dette parti. Ricorre Area 102 S.r.l., sulla base di tremotivi. Resistono con distinti controricorsi:
a) ITAS –Società Mutua di Assicurazioni;
b) Simone Salviato. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La controricorrente ITAS – Società Mutua di Assicurazioni ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.in ordine alla dichiarata soccombenza reciproca tra Area 102 S.r.l. e il Salviato conseguente compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio». 1.1La società ricorrente contesta la statuizione di compensa- zione delle spese del doppio grado di giudizio, nei rapporti con l’attore Salviato, disposta dalla corte d’appello in considera- zione della reciproca soccombenza parziale, sostenendoche sa- rebbe stato adottato un criterio arbitrario piuttosto che discre- zionalenel valutare tale reciproca soccombenza.
Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 A suo avviso, infatti:
a) la domanda risarcitoria proposta dal Salviato nei suoi confronti era stata integralmente respinta, mentre essa ricorrente non potevaritenersi soccombente nella domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto, trattandosi di azione di regolamento di confini, doveva considerarsi che l’iniziale prospettazione dell’attore era stata comunque disat- tesa, essendo stato accertato che lo sconfinamento da quest’ul- timo dedotto era stato solo parziale;
b) in ogni caso, anche a voler considerare entrambe le parti reciprocamente soccom- benti, la corte d’appello avrebbe dovuto « ponderare il valore delle domande accolte e valutare così “il soggetto maggior- mente soccombente”», che a suo dire sarebbe stato il Salviato;
c) infine, la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare il com- portamento processuale globale tenuto dal Salviato, il quale senza alcun giustificato motivo, aveva rifiutato di aderire all e proposteconciliative formulat e dal g iudice, ai sensi dell’ art. 185 bisc.p.c., e poi anche dal C.T.U., il che avrebbe dovuto com- portare l’addebito allo stesso delle spese del processo maturate dopo la formulazione delleproposte stess e. Il motivo è infondato. 1.2 La corte d’appello ha correttamente ravvisato una ipotesi di soccombenza reciproca nei rapporti tra l’attore Salviato e la convenuta Area 102 S.r.l..
Il primo aveva, infatti, proposto due domande nei confronti della seconda: una domanda risarcitoria e una domanda di re- golamento di confini, con conseguente condanna all’arretra- mento del muro realizzato tra le rispettive proprietà dalla stessa convenuta; quest’ultima aveva, a sua volta proposto, nei con- fronti dell’attore, una domanda riconvenzionale in via subordi- nata, di usucapione dell’area eventualmente occupata con la recinzione di confine. Delle due domande dell’attore, una (quella risarcitoria) è stata rigettata, mentre l’altra è stata (sia pure non integralmente) Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 accolta, con correlativo e corrispondente rigetto della domanda riconvenzionale subordinata della società convenuta.
Non vi è dubbio, pertanto, che si sia verificata una situazione di reciproca soccombenza parziale. 1.3 Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali deb- bono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soc- combente» (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 –01;
Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569 –01). Nella specie, tale valutazione risulta effettuata dal giudice di merito (di secondo grado, dopo la riforma della decisione di primo grado) e la stessa, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non può affatto ritenersi arbitraria, anche tenuto conto del numero, della natura e dell’oggetto delle contrappo- ste domande, nonché della loro incidenza nell’economia com- plessiva del processo. 1.4Per quanto poi riguarda il rifiuto dell’attore di aderire all e proposteconciliative formulat e nel corso del giudizio, si deve , in primo luogo, ribadire che « la condanna di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. non costituisce una sanzione a fronte di un danno punitivo, ma un criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sot- teso a quello della soccombenza» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023, Rv. 667299 –01).
Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 Nella complessiva valutazione operata dalla corte d’appello in ordine al riparto dei costi del processosulla base del principio di causalità,in virtù della parziale soccombenza reciproca delle parti, che l’ha condotta a ritenere equa la compensazione inte- grale delle spese di lite tra l’attore e la società convenuta, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.,rientra, pertanto, anche la considerazione del rifiuto dell’attore di aderire alle proposte conciliative formulate in corso di causa.
Anche per tale aspetto, quindi, la valutazione discrezionale è riservata al giudice del merito in relazione all’esito della lite e all’incidenza delle varie domande sulle attività processuali svoltee, nella specie, essa non appare affatto arbitraria e non può essere sindacata in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art 360 n. 3 c.p.c.in ordine alla condanna di Area 102 nei confronti dei terzi chiamati in causa DD.LL. Ing. Paolo Valeri e rispettive Assicu- razioni.
Carenza di motivazione, contraddittorietà logica, viola- zione di legge». 2.1La società ricorrente, con riguardo alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall’attore Salviato(domanda riget- tata nel merito), contesta la propria condanna alle spese pro- cessuali sostenute dal terzo da essa chiamato in causa quale effettivo responsabile dei danni allegati, cioè il direttore dei la- vori a seguito dei quali tali danni si erano verificati, nonché delle rispettive compagnie assicurative, da quest’ultimo ulterior- mente chiamate in causa, per essere eventualmente garantito.
Il motivo è fondato. 2.2La decisione impugnata non è conforme all’indirizzo conso- lidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale «in forza del principio di causazione –che, uni- tamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite –il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia pro- posto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso ri- mane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chia- mare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivela- tasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, con- creti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 –02;
Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 -01). 2.3Si premette che, sebbene la chiamata del terzo Valeri, da parte della società convenuta, non possaqualificarsicome chia- mata in garanzia, trattandosi di chiamata in giudizio del terzo preteso effettivo responsabile, i giudici di merito hanno ritenuto che, non avendo l’attore esteso la domanda al terzo chiamato, la questione della eventuale responsabilità di quest’ultimo do- vesse comunque ritenersi assorbita e, sul punto, non risulta avanzata alcuna censura (ciò sebbene, secondo l’indirizzo di questa Corte, in caso di chiamata in causa del terzo indica to come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, la domanda attorea si estenda automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013, Rv. 625380 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021, Rv. 661668 –01). 2.4In ogni caso, il principio di diritto più sopra richiamato deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria con- danna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l’estensione della domanda principale dell’attore nei confronti del terzo chiamato.
Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 2.5 Tanto premesso, la corte d’appello non ha correttamente applicato il predetto principio di diritto, in quanto, effettiva- mente, come dedotto dalla società ricorrente, non ha accertato se la chiamata in causa del terzo, sulla base della prospetta- zione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fosse del tutto ar- bitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa, ma si è sostanzialmente limitata a valutarne l’infon- datezza virtuale (e, ancor prima, il carattere generico, e ciò per quanto si trattasse di chiamata in giudizio del terzo preteso re- sponsabile del danno lamentato da parte attrice, la cui causa petendiera pertanto ricavabile d a quella della domanda princi- pale), alla luce e all’esito dell’istruttoria svolta. 2.6 La predetta decisione va, pertanto, cassata, affinché la questione, in sede di rinvio,sia rivalutata nel senso indicato ed alla luce dei principi di diritto sopra esposti. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’ art. 360 n. 3 c.p.c.in ordine alla condanna di Area 102 nei confronti dei terzi chiamati in causa compagnia assicurativa Unipol Spa.
Infonda- tezza, contraddittorietà della motivazione». 3.1La società ricorrente contesta la propria condanna al paga- mento delle spese processuali in favore della propria assicura- trice della responsabilità civile, chiamata in garanzia per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell’attore (domanda poi rigettata nel merito). Il motivo è fondato, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente. 3.2Anche in questo caso, la corte d’appello ha operato, nella sostanza una valutazione della (in)fondatezza virtuale della Ric. n. 8153/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 domanda di garanzia, in realtà rimasta assorbita, proposta dalla società convenuta nei confronti della società terza chiamata, alle luce delle difese svolte da quest’ultima, mentre avrebbe dovuto valutare, alla luce della prospettazione dei fatti conte- nuta negli atti introduttivi del giudizio, e a prescindere dall’esito della successiva istruttoria, se l’evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, da parte della stessa convenuta, fosse addirittura priva di una ragione- vole e logica connessione con la domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica rispetto alla stessa, costitu endo , quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello strumento processuale. 3.3Anche per tale profilo, quindi, la predetta decisione va cas- sata, affinché la questione sia rivalutata in sede di rinvio, alla luce dei principi esposti. 4.Il primo motivo del ricorso è rigettato; sono accolti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legitti- mità.
Per questi motivi La Corte: -