Italian court rejects appeal on litigation costs, upholding partial compensation based on explicit just reasons in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Maria Rizzo's appeal against the appellate court's decision to partially compensate litigation costs. Rizzo argued this violated civil procedure rules regarding cost allocation, while the opposing party maintained the lower court correctly applied the statute. The court ruled that the appellate judgment explicitly cited specific just reasons for the cost reduction, satisfying the statutory requirement without needing reciprocal partial success.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: When the second instance judgment explicitly indicates specific just reasons for cost compensation, the requirement of reciprocal partial success is not met, and the compensation stands.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE SPESE PROCESSUALI dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 21 / 02/2024 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 16901 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16901del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da RIZZO Maria(C.F.: RZZ MRA 69E61 F1580 ) rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoGiuseppe Trischitta (C.F.: non dichiarato ) -ricorrente- nei confronti di MARSILI S.r.l. (C.F.: 03625600832 ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore,Donatella Marchese rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocatiCarlo Vermiglio (C.F.:
VRM CRL 47A13 F158Q) e Alberto Vermiglio (C.F.: VRM LRT 79H17 F158R) -controricorrente- nonché FINCOM FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A. in liquida- zione(C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 241/2022, pubblicatain data 14 aprile 20 22 (e notificata in data 20 aprile 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 16901/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Maria Rizzo ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di una procedura ese- cutiva promossa nei suoi confronti, nelle forme dell’espropria- zione presso terzi, da Fincom Finanziaria Commerciale S.p.A. (nellecui posizioni soggettive è poi subentrata Marsili S.r.l., che ha proseguito anche il presente giudizio).
L’opposizioneè stata accolta dal Tribunale di Messina, che ha condannato la società opposta a restituire all’opponente l’im- porto di € 2.610,74. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato in € 2.503,88 la somma da re- stituire alla debitrice opponente, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Ricorre la Rizzo, sulla base di un unicomotivo . Resiste con controricorso Marsili S.r.l.. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. , nonché dell ’ art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: illegittima compensa- zione delle spese del doppio grado di giudizio. Soccombenza della Marsili S.r.l. (già Fincom Holding S.p.A.) coperta da giudi- cato». 2.Si premette che la manifesta infondatezza nel merito del ri- corso (per le ragioni che saranno di seguito esposte)costituisce la ragione più liquida che giustifica il suo rigetto e rende super- flua ogni ulteriore considerazione, anche in relazione alla ido- neità dell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso stesso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e alla Ric. n. 16901/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 regolarità dell’instaurazione del contraddittorio sulla opposi- zione originariamente avanzata, sia nel giudizio di merito che nella presente fase di legittimità: del resto, dovendosi tenere conto dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di merito quanto meno su quest’ultima questione, dal momento che il presente ricorso ha ad oggetto esclusivamente la regola- mentazione delle spese tra le parti che al giudizio di merito hanno concretamente partecipato.
3. La corte d’appello, avendo parzialmente riformato la deci- sione di primo grado, ha correttamente proceduto ad una nuova regolamentazionedelle spese relative al doppio grado di giudi- zio,in base all’esito complessivo finale della controversia, che ha visto l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla Rizzo, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto sta- tuito dal giudice di primo grado (sia pur per una differenza di scarso rilievo complessivo), in parziale accoglimento del gra- vame proposto dalla società opposta.
I giudici di secondo grado, peraltro, hanno posto a base della statuizione con la quale hanno disposto l’integrale compensa- zione delle spese del doppio grado del giudizio, non la situa- zione di parziale reciproca soccombenza delle parti (alla quale, nella sentenza di secondo grado, non si fa in realtà neanche cenno), ma la sussistenza di giusti motivi, specificamente indi- cati nell’avvenuta sopravvenienza, rispetto al momento della proposizione dell’opposizione, di un giudicato esterno decisivo, sull’oggetto della stessa,che aveva determinato, di fatto, l’as- sorbimento di tutte le questioni poste con l’atto di appello dalla società opposta.
Ritiene la Corte che tali ragioni,le quali risultano dettagliata- mente esposte dalla corte d’appello nella motivazione della de- cisione impugnata, in modo logico e coerente, non sulla base , quindi, di una formula generica, ma con esplicito riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, siano Ric. n. 16901/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 di per sé idonee a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite (anche a prescindere dall’effettiva sussistenza di una reciproca parziale soccombenza), quali “giusti motivi espli- citamente indicati nella motivazione”, in base alla formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., vigente per i giudizi che hanno avuto inizio, come il presente, in epoca anteriore al luglio 2009, cioè la formulazione introdotta dalla legge28 dicembre 2005 n. 263e modificata dal decreto - legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, prima delle ulteriori modifiche introdotte dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69(«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), come costantemente interpretata da questa stessa Corte (cfr., in proposito:
Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 20617 del 07/08/2018, Rv. 650123 –01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015, Rv. 635603 –01; Sez. L, Sentenza n. 661 del 16/01/2015, Rv. 634046 –01 ; Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012, Rv. 623511 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 27/09/2010, Rv. 615255 -01). Tanto è sufficiente ai fini del rigetto del presente ricorso. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 16901/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti i