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Ordinanza — n. 6087/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to mismatched incident appeal and omits prescription analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6087/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incident appeal and the associated counter-claim inadmissible because the power of attorney referenced a different judgment than the one under review. While the lower court failed to explicitly address the passenger's plea regarding the statute of limitations, the Court held that this omission did not justify overturning the decision. Consequently, the Court accepted the fourth and fifth grounds of the main appeal, quashed the lower court's ruling, and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 106 T.U.B.; Art. 2951 c.c.; The incident appeal must strictly correspond to the judgment under review, and a failure to explicitly discuss a defense like prescription does not automatically invalidate a judgment if the core legal issues were addressed.

Parole chiave

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incident appeal admissibility statute of limitations power of attorney mismatch airline compensation delay remittal for new trial compensazione ed assistenza ai passeggeri indennizzo per rumore aeroportuale termine di partenza

Disposizioni normative citate

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Art. 106 T.U.B.
Art. 418 cod. nav.
Art. 2951 c.c.
nav.) ovvero il 17 giugno 2016 (in base all’art. 2951 c.c.)”.
articolo 81 c.p
quanto alla interpretazione del contratto stipulato tra Chiocciola e Airhelp, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c.
articolo 100 c.p
2.3 Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c.
articoli 115 c.p
2.8 Con l’ottavo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c.
art. 2951 c.c
nav.) ovvero il 17 giugno 2016 (in base all’art. 2951 c.c.)”.
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Testo completo

NI Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 2183/2022 R.G. proposto da: Neos S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Platania Lorenzo Carmelo, Villaschi Gianluigi; -ricorrente - contro AirHelp Ltd, rappresentata e difesa dall’avvocato Lombardo Danilo; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 935/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; Rilevatoche Airhelp Ltd conveniva davanti al Giudice di pace di Busto Arsizio la compagnia aerea Neos S.p.A., chiedendo, quale cessionaria di un credito acquisito dal passeggeroTullio Chiocciola, di accertarne la responsabilità contrattuale per un ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale del 2015 e di condannarla pertanto a corrisponderel’indennizzo di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE 261/2004 per un importo di euro 600.

La convenuta si costituiva resistendo. Con sentenza dell’11 settembre 2018 ilGiudice di pace rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza del diritto. Airhelp proponeva appello, cui controparte resisteva, proponendo anche appello incidentale; insortane la causa n. 1593/2019 R.G., il Tribunale di Busto Arsizio la decidevacon sentenza del 15 giugno 2021 n. 935 , con la quale accoglieva l’appello principale rigettando quello incidentale e quindi condannava Neos a corrispondere a controparte la somma di euro 600.

Neos ha presentato ricorso, articolato in otto motivi; Airhelp ha presentato controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato veicolante un unico motivo. Entrambele parti hanno poi depositato memoria. Considerato che 1. In primis, va rilevato che la procura speciale del controricorso con ricorso incidentale condizionato di Airhelp si riferisce nella sua intestazione non alla sentenzadel 15 giugno 2021 n. 935 del Tribunale di Busto Arsizio con cui è stata decisala causa n. 1593/2019 R.G. del suddetto Tribunale, bensì alla “sentenza n. 937/2021 emessa dalTribunale di Busto Arsizio” per la causa n. 5297/2019 R.G. del medesimo Tribunale.

Inoltredal contenuto della procura speciale emerge che questa viene rilasciata affinché l’avvocato cui è conferita “rappresenti e difenda la società quanto alla causa con R.G. n. 2258/2022, promossa dalla Neos S.P.A., pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto la sentenza n. 937/2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio durante il procedimento con R.G. n. 5297/2019”. A ciò si aggiunga che, mentre- come si è detto - il ricorso principale qui presenta otto motivi, il controricorso confuta soltanto cinque motivi (a prescindere poi dalla questione della corrispondenza o meno al contenuto).

È del tutto evidente, dunque, che il controricorso con il ricorso incidentale non attiene alla causa in esame, per cui sussiste, tanto per il controricorso quanto per il ricorso incidentale in esso racchiuso, l’inammissibilità.

2. Passando allora all’esame del ricorso principale, come già rilevato, esso è composto di otto motivi. 2.1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1362, primo comma, e 1367 c.c. quanto alla interpretazione del contratto stipulato tra Chiocciola e Airhelp, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calami indicato 121) c.p.c. nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 T.U.L.P.S. 2.3 Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. 2.4 Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e e/o falsa applicazione degli articoli 941 e 949 ter cod. nav., 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata con l. 10 gennaio 2004 n. 12 dall’Italia, cui ha aderito anche la Comunità Europea con decisione ratificata dal Consiglio il 5 aprile 2001, 5, 6 e 7 Regolamento CE 261/2004, in riferimento anche alla sentenza della CGUE, sez.III, 22 novembre 2012 resa in C-139/11. 2.5 Con il quinto motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calamiindicato 121) c.p.c. recante principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 418, primo comma,cod. nav. e 2951 c.c. 2.6 Con il sesto motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 106 T.U.B. e 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 53. 2.7 Con il settimo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1353, 1418 e 1470 c.c. 2.8 Con l’ottavo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 1260, secondo comma, c.c.

3. Di tutti questi motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente vagliarecongiuntamente il quarto e, nel primo dei due submotivi che racchiude, ilquinto. 3.1 Prendendo le mosse da quest’ultimo, si osserva in primo luogo che la ricorrente attribuisce alla sentenza di avere “radicalmente omesso di affrontare l’eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione” che l’attuale ricorrente aveva proposto davanti al primo giudice e riproposto davanti a quello d’appello. Con completa autosufficienza, si riporta che nella comparsa di costituzione in primo grado Neos aveva prospettato “in via alternativa” l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della compensazione pecuniaria, qualora l’eccezione di decadenza non fosse accolta, rapportandosi a fondamento di tale prescrizione agli articoli 418 cod. nav. e/o 2951 c.c. “che prevedono rispettivamente un termine estintivo di 6 e 12 mesi” (si veda a pagina 26 del ricorso il passo trascritto dalla comparsa di risposta di primo grado, trascrizione che include anche l’argomentazione che vi era stata posta a base della eccezione).

E altresì si riporta che nella comparsa d’appello l’eccezione non era stata abbandonata, bensì reiterata (si veda nelle pagine 26-27), inequivocamente sostenendo che, qualora non vi fosse stata acquiescenza di controparte, sarebbe decorso il termine decadenziale,e comunque la condanna di controparte sarebbe stata assoggettata ad “inevitabile reiezione, giacché alla materia controversa in esame, certamente attinente al contratto di trasporto aereo, si applicherebbe la più rigorosa disciplina prevista dall’art. 418 cod. nav. e dall’art. 2951 codice civile, che prevede termini di prescrizione ben più brevi e che sarebbero decorsi rispettivamente il 17 dicembre 2015 (in baseall’art. 418 cod. nav.) ovvero il 17 giugno 2016 (in base all’art. 2951 c.c.)”.

Riguardo alla eccezione di prescrizione, in effetti, la sentenza impugnata tace del tutto, limitandosi a vagliare la eccezione decadenziale sulla quale si era fondato il rigetto del primo giudice, disattendendola e così accogliendo l’appello principale (sentenza, pagine 3-5), per poi respingere quello che ha definito l’appello incidentale senza neppure indicare tra i vari “strumenti di difesa” di Neos la prescrizione - si occupa infatti esclusivamente della questione dell’articolo 106 T.U.B., della prova della condizione di reciprocità ex articolo 16 prel., della eccezione di incedibilità del credito (pagine 5-8)-,e infine (pagine 8- 9) giungere ad accogliere la domanda di Airhelp.

La censura risulta pertanto fondata, investendosi anche il quarto motivo, attinente alla decadenza,in quanto la tematica della distinzione tra decadenza e prescrizione - che evidentemente nella fattispecie in esame avrebbe dovuto essere affrontata - non esce risolta proprio per quanto omesso dal giudice d'appello ed appena evidenziato. Ciòassorbe tutte le ulteriori censure del ricorso; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo e il quinto motivo del ricorsonei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri . C assa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perle