Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were Albinese and Chianese, with the appellant's silence interpreted as a waiver of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed renounced and the case extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7562/2022 R.G. proposto da : ALBANESE VALERIA, ALBANESE MICHELA, ALBANESE CHIARA, ALBANESE ELENA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difes e dall ’ avvocato SPEZIALE ANNA MARIA (SPZNMR50T55I725B) -ricorrenti- contro CHIANESE COSIMO, CHIANESE ANTONIETTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’ avvocato TEDESCO SABRINA (TDSSRN71M53D976G) -resistenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n. 607/2021 depositata il 07/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/03/20