Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Russo Morosoli Invest SPA, challenged a lower court judgment against Generali Italia SPA and Antonio Mazzaglia, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30542/2021 R.G. proposto da : RUSSO MOROSOLI INVEST SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati INGRASSIA SALVATORE (NGRSVT68T20C351F), INGRASSIA VINCENZO (NGRVCN41P30H154H) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T); -controricorrente- nonchécontro APRILE GIULIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FERLITO LUIGI EDOARDO (FRLLDR59R13C351R); -controricorrente- nonchécontro MAZZAGLIA ANTONINO-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1870/2021,depositata il 29/09/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 4.1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il