Cassation dismisses appeal on procedural grounds for untimely challenge to corporate representation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claim against Generali Italia, ruling that the appeal was inadmissible due to a late challenge regarding corporate representation. The appellant argued the company lacked proper authorization through its lawyer, but the court held such defects must be contested within the first instance or appeal stages. Consequently, the cassation appeal was rejected as it violated procedural preclusion rules established by specific laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, 83 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.; Art. 2730, 2733, 2735 c.c.: Procedural defects regarding corporate representation must be raised in the first instance or appeal, not in cassation, unless the lower court raised them ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22213/21proposto da: -) Lombardi LucioGiacomo, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoRoberto D’Alonzo; -ricorrente - contro -) Generali Italia s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diSalerno 7 giugno 2021 n. 1850 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Lucio Giacomo Lombardi, asserendo di essere rimasto vittima d’un sinistro stradale causato da un veicolo che non si poté identificare, convenne dinanzi al Giudice di pace di Eboli la società Assicurazioni Generali s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.), quale impresa designata ex art. 283 cod. ass.,chiedendone la condanna al risarcimento del danno. La domanda fu accolta dal Giudice di pacee la sentenza fu appellata da ambo le parti.
2. Con sentenza 7.6.2021 n. 1850 il Tribunale di Salerno accolse l’appello incidentale proposto dalla Generali Italia s.p.a. (nuova ragione sociale della Oggetto:circolazione stradale - valutazione delle prove - insindacabilità in cassazione.Assicurazioni Generali s.p.a.) e rigettò la domanda,ritenendo non provata la circostanzache il sinistro fu causato da un veicolo non identificato.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazioneda Lucio Giacomo Lombardi con ricorso fondato su tre motivied illustrato da memoria. La Generali Italia non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è lamentata la violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.. Il motivo contiene una censuracosì riassumibile:
a) l’appello incidentale fu proposto dalla società Assicurazioni Generali s.p.a. col ministero dell’avvocato Laura Giovine; il mandato all’avv. Laura Giovine fu tuttavia conferito da due persone (Giacomo Nurra e Mauro Montanini)non già nella veste di rappresentanti della società Assicurazioni Generali, ma nella veste di rappresentanti di una diversa società, la “Generali Business Solutions s.p.a.”;
b) ergo, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare “inammissibile la costituzione in giudizio della s.p.a. “Assicurazioni Generali” perché nessun organo di questa ha mai conferito mandato alle liti all’avv. Laura Giovine”. 1.1. Il motivo èinammissibile. La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione.
Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla personache ha rilasciato la procura ad litem, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Sez. 3- , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019, Rv. 656333 - 03) .1.2. Ad abundantiam, ritiene il Collegio non superfluo aggiungere che il motivo sarebbe comunque anche infondato nel merito.
La società Assicurazioni Generali, infatti,si è costituita in appello per il tramite dell’avv. Laura Giovine. Nell’epigrafe della comparsa di costituzione con appello incidentale si legge che l’atto è proposto dalla “Assicurazioni Generali s.p.a. (…) in persona dei legali rappresentanti dott. Nurra Giacomo, dott. Mauro Montanini, rappresentati e difesi dall’avv. Laura Giovine in virtù di procura alle liti (…) rilasciatadai predetti (…) rispettivamente nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante e nella qualità di direttore generale e legale rappresentante della Generali Business Solutions s.p.a.”.
La procura dunque fu conferita (almeno) da un persona che ha dichiarato di essere amministratore delegato (e quindi organo rappresentativo ope legis) della società appellata; la circostanza che il conferente la procura abbia aggiunto ( inutilmente ) di agire anche quale direttore generale di una differente società è del tutto irrilevante ai fini della validità della costituzione in giudizio.
2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta due censure, frammiste tra loro: -) da un lato deduce che l’appello della Generali si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c.; -) dall’altro denuncia che il Tribunaleavrebbe pronunciato ultra petita . 2.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’appello proposto dalla Generali -per come trascritto nel ricorso - esprime va chiaramente il “momento volitivo”: e cioè rigettare la domanda attorea per difetto di prova.
3. Col terzo motivo è lamentata la violazione delle norme sulla confessione (artt. 2730, 2733, 2735 c.c.), per avere il Tribunale posto a fondamento della propria sentenza alcune dichiarazioni rese dall’attore alla Polizia Stradale, qualificate “confessorie”, senza che esse potessero essere ritenute tali. 3.1. Ilmotivo è infondato.Il Giudice ha tratto argomenti di prova dalle dichiarazioni della vittima acquisite agli atti, come gli era consentito dall’art. 2735 c.c.. Lo stabilire poi se e come dovessero essere interpretate è questione insindacabile in questa sede.
4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza