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Ordinanza Interlocutoria — n. 5614/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to Supreme Court on jurisdiction for domestic flight delays under Montreal Convention.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5614/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding jurisdiction over a domestic flight delay claim, noting the lower court incorrectly applied the Montreal Convention. The appellants argued that the Convention governs national transport and invalidates jurisdiction clauses, while the airline relied on a contractual clause designating Irish courts. The Court ruled that since no binding precedent exists on whether the Montreal Convention applies to domestic flights, the question of jurisdiction must be referred to the Supreme Court for a definitive ruling.

Regesto Legislator

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Regolamento UE 261/2004; Convenzione di Montreal: In the absence of a binding precedent from the Supreme Court, questions regarding the applicability of the Montreal Convention to domestic air transport and the resulting jurisdictional implications must be referred to the Supreme Court for a definitive ruling.

Parole chiave

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Montreal Convention applicability domestic air transport jurisdiction jurisdiction clause validity Supreme Court referral EU Regulation 261/2004 compensazione ed assistenza ai passeggeri diritto della navigazione aerea assicurazione viaggio

Disposizioni normative citate

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Regolamento UE 261/2004
Convenzione di Montreal
Con la conseguenza che, non applicandosi la Convenzione di Montreal, la giurisdizione è regolata su base pattizia, nel senso che il contratto contiene una clausola, sottoscritta dai passeggeri, che individua la giurisdizione in Irlanda.
Regolamento CE n. 1215/2012

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 18257/2019
Cass. Sez. Un. 3561/2020
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Testo completo

ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30907/2020 proposto da: Boemo Enrico, Piras Maria Angela, rappresentati e difesi dall’avvocato Mura Sabrina, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Sassari, via Cavour, n. 33; -ricorrente - contro Ryanair Dac; -intimata – avverso la sentenza n. 347/2020 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.- Maria Angela Piras ed Enrico Boemi hanno acquistato, con la compagnia Ryanair, un volo da Alghero a Treviso: il volo è però arrivato con cinque ore di ritardo a Venezia.

I due passeggeri hanno chiesto l’indennizzo forfettario ai sensi del Regolamento UE 1215/ 2012, davanti al Giudice di Pace di Sassari, che ha riconosciuto un risarcimento di 517,38 euro. 2.-In quel giudizio RyanAir si è costituita per eccepire il difetto di giurisdizione e dunque, facendo valere tale eccezione, ha proposto appello davanti al Tribunale di Sassari, che ha l’ha accolto, stabilendo la giurisdizione dell’Irlanda. 3.-Questa decisione è qui impugnata da Maria Angela Piras ed Enrico Boemi con due motivi. L’intimata non si è costituita.

Considerato che 4.-La ratio della decisione impugnata. Il Tribunale ha premesso che la domanda è fatta in base al Regolamento EU 261/ 209094, ossia per ottenere la compensazione pecuniaria prevista da quella normativa. Con la conseguenza che, non applicandosi la Convenzione di Montreal, la giurisdizione è regolata su base pattizia, nel senso che il contratto contiene una clausola, sottoscritta dai passeggeri, che individua la giurisdizione in Irlanda. 5.-Con il primo motivo di ricorso, che prospetta violazione dei Regolamenti CE n. 261/ 2004 e 1215/ 2012, nonché della Convenzione di Montreal, si contesta questa ratio, e si sostiene che, invece, si applica qui la Convenzione di Montreal, come richiamata dallo stesso diritto dell’Unione Europea, e che, dunque, applicandosi quella Convenzione, come interpretata da questa Corte con le decisioni a Sezioni Unite 18257/ 2019 e 3561/ 2020, la giurisdizione appartiene allo Stato Italiano, quale Stato in cui si èconcluso il contratto. 6.- Con il secondo motivo si prospetta una nullità della sentenza per motivazione apparente.

Secondoi ricorrenti il giudice di merito non ha tenuto conto di un fatto decisivo, e dunque non ha motivato adeguatamente : c he, se è vero che le parti hanno sottoscrittouna clausola di deroga della giurisdizione, o meglio di individuazione di essa, è altresì vero che quella clausola fa salve le disposizioni della Convenzione di Montreal, la quale rende nulli i patti con cui, prima che il danno si verifichi, in deroga alla disciplina della Convenzione, si individui la giurisdizione. 7.-I due motivi pongono una questione comune. 8.-Preliminare questione.

E’ dalla ricorrente posta questione di giurisdizione: si discute se si applichi la Convenzione di Montreal anche al trasporto nazionale, oppure se, non applicandosi al trasporto nazionale, quest’ultimo sia regolato dal contratto, con conseguente operatività della clausola pattizia.Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni unite, laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez. Un. 3561/ 2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di Montreal quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione.

La causa va pertanto al riguardo rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rim