Italian court remands case to Supreme Court to decide if Montreal Convention applies to domestic flights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the Supreme Court's United Sections for a definitive ruling on the applicability of the Montreal Convention to domestic flights. The plaintiff sought compensation for a delayed flight, while the airline argued that national jurisdiction clauses should apply since the flight was domestic. The court noted that while the United Sections previously ruled on international transport, they have not yet addressed whether the Montreal Convention extends to purely national air transport, necessitating a new ruling on this specific legal question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAReg. CE n. 889/2002; Convenzione di Montreal: The United Sections must determine whether the Montreal Convention applies to domestic air transport, as existing precedent covers only international transport and does not resolve the jurisdictional issue for national flights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14077/2020 proposto da: Blanco Salvatore Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Collavini Fabio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di costui in Roma, via Tibullo, n. 10; -ricorrente - contro Ryanair Dac (già Ryanair Ldt), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati Bisazza Giovanni, Castioni Matteo, Mazzei Giannalberto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cuboni, n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 19692/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da CRICENTI GIUSEPPERitenuto che 1.-Antonio Salvatore Blanco ha acquistato online un biglietto aereo emesso da Raynair LTD, per viaggiare da Venezia a Palermo.
Poiché il volo ha subìto ritardo,il Blanco ha citato davanti al Giudice di pace di Roma la Raynair LTD per ottenere la somma di 250,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento CE art. 6 e la somma di 750,00 euro a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 19 e 22 della Convenzione di Montreal, o comunque altro importo in via liquidativa, a titolo di risarcimento per il grave inadempimento contrattuale. 2.-Il Giudice di pace ha accolto la domanda, sia pure limitandone l’ammontare, ed ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione che era stata formulata dalla compagnia aerea, la quale aveva tra l’altro osservato che, acquistando online il biglietto, il passeggero aveva sottoscritto la clausola sulla giurisdizione che rimandava alla giurisdizione irlandese. 3.- Questa eccezione è stata invece accolta dal Tribunale di Roma, adito in appello dalla Ryanair LTD, il quale ha osservato che, da un lato, era stata sottoscritta clausola sulla giurisdizione, ma, per altro verso , trattandosi di trasporto nazionale, non poteva applicarsi la Convenzione di Montreal.
4. La decisione è qui impugnata da Blanco con due motivi. La RaynAir LTD si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che 5.-Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1 regolamento UE n. 889 del 2002. Il Tribunale ha sostenuto che non si applica al caso in questione la Convenzione di Montreal sui trasporti aerei internazionali, dal momento che qui si tratta di un volo nazionale, e non già, per l’appunto, internazionale. Con la conseguenza che si applicano le ordinarie regole sulla giurisdizione, comprese quelle dell’Unione e che, in base a tali regole la giurisdizione è irlandese, individuata in una clausola che il passeggero, acquistando il volo, ha espressamente approvato.
Secondo il ricorrente, invece , questa interpretazione è errata, poiché il regolamento 889/ 2002 ha modificato l’articolo 1 del Regolamento 2027 del 1997, ed ha previsto che, ai fini della disciplina del trasporto aereo, non debbano esservi differenze tra voli internazionalie voli nazionali. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione d egli articoli 33, 49 e 51 della Convenzione di Montreal. L’argomento è conseguenza di quello svolto nel motivo precedente. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha violato un principio di diritto delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.
Un. 3561/ 2020), con cui si è stabilito che, applicandosi la Convenzione di Montreal, non ha rilievo la pattizia individuazione della giurisdizione, la quale è invece da stabilirsi in base ai criteri alternativi della predetta Convenzione. 6.Preliminare questione.E’dalla ricorrente posta questione di giurisdizione: si discute se si applichi la Convenzione di Montreal anche al trasporto nazionale, oppure se, non applicandosi al trasporto nazionale, quest’ultimo sia regolato dal contratto,con conseguente operatività della clausola pattizia.
Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni unite , laddove la decisioneregolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez. Un. 3561/ 2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di Montreal quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie laquestione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione.
La causa va pertanto al riguardo rimessa alle Sezioni Unitedi questa Corte.
P.Q.M.
La