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Decreto — n. 5603/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-requested decision under Art. 380-bis c.p.c., extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 5603/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory period. The Ministry of Health, as the appellant, did not formally ask for the judgment, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal costs allocation tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che per la presente controversia è stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;rilevato che nel termine previsto non è stata richiesta la decisione della controversia; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che , a norma dell’art.
articolo 380-bis c.p
Considerato che per la presente controversia è stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;rilevato che nel termine previsto non è stata richiesta la decisione della controversia; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art.
art. 391 c.p
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che , a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.745/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA SALUTE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLEGRINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in NETTUNO V. TRIESTE 80, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI UGO MARIA (CLBGMR64T17H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MERCADANTE FRANCESCO (MRCFNC65E17A944S) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8043/2022 depositata il 13/12/2022.

Considerato che per la presente controversia è stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;rilevato che nel termine previsto non è stata richiesta la decisione della controversia; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che , a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi, nei confronti della parte costituita con controricorso, alla regolazione delle spese, che vanno liquidate come in dispositivo, disponendosene l’attribuzione in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Mercadante. Così de