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Ordinanza — n. 5602/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on direct action grounds but remands case for integration of necessary co-litigant's adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5602/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appellant's claim that the first-instance judge failed to integrate the adversarial proceedings with the necessary co-litigant, the vehicle owner. The court ruled that in direct actions for compulsory insurance liability, the owner must be cited to ensure full adversarial debate. Consequently, the contested judgment was annulled and the case was remanded to a different magistrate of the Peace Court to retry the claim with the owner present.

Regesto Legislator

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Art. 149 Codice delle assicurazioni; Art. 102 c.p.c.: In direct actions for compulsory motor vehicle liability insurance, the omission to cite the necessary co-litigant (vehicle owner) requires integration of adversarial proceedings, leading to the annulment of the judgment.

Parole chiave

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direct action insurance necessary co-litigant integration of adversarial proceedings annulment of judgment remittal to lower court materia di assicurazione contro gli infortuni risarcimento dei danni da incidente stradale spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 149 Codice delle assicurazioni
volta a ottenerne la condanna, ai sensi dell’art. 149 cod.
Art. 102 c.p.c.
21896 del 20/09/2017), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato ex art. 102 cod.
Art. 144 D.Lgs. 209 del 2005
209 (Codice delle assicurazioni private), promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto (v.
Art. 383, comma terzo, c.p.c.
e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, comma terzo, cod.
artt. 102 c.p
209 del 2005, per aver il giudice del gravame - parimenti a quello di primo grado - omesso di integrare il contraddittorio ex artt. 102 c.p.c.
art. 102 cod. proc. civ
21896 del 20/09/2017), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7755 del 08/04/2020
Cass. n. 21896 del 20/09/2017
Cass. n. 36586 del 30/12/2023
Cass. n. 4994 del 16/02/2023
Cass. n. 37470 del 30/11/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15480 /2020 R.G. proposto da Sfrattoni Lucia, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele Berardi (p.e.c. indicata: danieleberardi@ordineavvocatiroma.org ), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, n. 13; –ricorrente – contro AllianzS.p.a.; –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 150 5/20 20 , d epositata il 30novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2024 Oggetto Procedimentocivile - Litisconsorzio - Necessario - Mancata integrazionedel contraddittorio da parte del giudice di primo grado-Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello -Nullità dell'intero procedimento -Sussistenza - Rinvio dellacausa algiudice di prime cure ex art. 383, ultimo comma, c.p.c.-Necessità dal consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: con sentenza n. 1505/2020, resa pubblica in data 30 novembre 2020, il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione con la quale il Giudice di pace di Castelnuovo di Porto aveva rigettato, con condanna alle spese, la domanda proposta, nel 2012,da Lucia Sfrattoni contro la Allianz S.p.a. volta a ottenerne la condanna, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., al risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito di sinistro stradale occorso in data 29 maggio 2010 allorquando, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Lancia Y assicurata per la r.c.a. dalla Allianz, veniva violentemente tamponata dalla autovettura Jeep Land Rover Defender, di proprietà della Leasys S.p.a. ed assicurata dalla Augusta Ass.ni S.p.a.; per la cassazione di tale sentenza Lucia Sfrattoni propone ricorso per cassazione affidato a settemotivi; l’intimata non svolge difese nella presente sede;

è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti costituite; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt.102 c.p.c. e 144 D.Lgs. 209 del 2005, per aver il giudice del gravame - parimenti a quello di primo grado - omesso di integrare il contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 144 C.d.a. nei confronti del responsabile civile proprietario/utilizzatore del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario, siccome necessario anche nei giudizi promossi, come quello di che trattasi, ai sensi dell’art. 149 cod. ass.; il motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;osserva il Collegio che , ne l caso di specie (relativo a una controversia che, come emerge d quanto esposto a pag. 4 del ricorso e come confermato anche dalla consultazione degli atti allegati del giudizio di primo e secondo grado, aveva a d oggetto l'esercizio dell'azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni), trov a applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto (v.

Cass. 7755 del 08/04/2020; n. 21896 del 20/09/2017), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, comma terzo, cod. proc. civ. (v. ex multis Cass. n. 36586 del 30/12/ 2023; n. 4994 del 16/02/2023 ; n. 37470 del 30/11/2021;n. 53 del 7/01/2021; n. 18724 del 9/12/2003); va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 383, comma terzo, c.p.c., al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso magistrato onorario, affinché riesamini nel contraddittorio anche della Leasys S.p.a. la domanda risarcitoria proposta da Lucia Sfrattoni e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso magistrato onorario, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della