Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Caporali Daniele, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Autostrade dei Fiori SPA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 238/2023 R.G. proposto da: CAPORALI DANIELE, elettivamente domiciliato in SANREMO C.SO GARIBALDI 97/4, presso lo studio dell’avvocato MORINI MATTEO (MRNMTT62H13E682S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AUTOSTRADA DEI FIORI SPA, elettivamente domiciliata in FINALE LIGURE piazza Vittorio Emanuele II, presso lo studio dell’avvocato ACQUA BARRALIS FERDINANDO (CQBFDN61S19I480S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORENTINO GUIDO (FRNGDU69H30H501S) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1227/2022 depositata il 22/11/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così