Italian Court of Cassation corrects a clerical error in a previous judgment regarding the numbering of inadmissible appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUnipolSai Assicurazioni successfully petitioned the Court of Cassation to correct a clerical error in a prior decision. The court found that the original order incorrectly listed a seventh appeal ground as inadmissible when only six existed, having absorbed the first four and declared the sixth inadmissible. Consequently, the court ordered the correction of the operative part to accurately reflect the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 330, c. 1 c.p.c.: The court may correct material errors in its own decisions when such errors are evident and do not affect the outcome, provided the correction aligns with the substantive reasoning of the original judgment.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16328/2023R.G., proposto da UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentat a e difes a dall’A vv. Franco Tassoni ( ) ; -ricorrente- nei confronti di Pietro Miete, Unipol Assicurazioni s.p.a., Pasquale Montuori, Luigi Montuori, Alessandro Coda, Valentino Santaniello; -intimati- per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez. Terza Civile,16 maggio 2022, n. 15503; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani.
Oggetto: Correzione errore materiale Rilevato che: con ricorso notificato il 24 luglio 2023, UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ha invocato la correzione dell’ errore materiale contenuto ne l dispositivo dell a decisione di questa Corte Sez. Terza Civile, 16 maggio 2022, n. 15503 , chiedendo che nella parte in cui ha statuito che «la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 6°, motivo, inammissibile il 7°» si legga eintenda: « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°e il 4° motivo, inammissibile il 6 ° » ; non hannosvolto difese gli intimati.
Considerato che: il ricorso per correzione di errore materiale risulta notificato allecontroparti costituitenel procedimento esitato nell’ordinanza corrigenda il giorno 24 luglio 2023; il contraddittorio sul procedimento di c orrezione deve dunque ritenersi integrato, in considerazione della circostanza che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC alle altre parti , in persona dei difensori dei grad i di merito , compreso l’Avv. Giuseppe Mauriello , difensore di Pietro Miete, atteso che il massaggioPEC reca la ricevuta di accettazione mentre la successiva mancata consegna va imputata al sistema del destinatario; inoltre la ricorrente ha anche proceduto alla notifica personalmente alla parte , in conformità al disposto di cui all’art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., appl icabile alla procedura di correzione benché questanon abbia la natura di impugnazione ; nel merito,dall’esame dell a motivazione dell’ ordinanza corrigenda emerge che con essa effettivamente la Corte, dopo avere accolto il quinto motivo del ricorso (sorretto da sei motivi), reputato logicamente prioritario, ha dichiarato l’assorbimento del primo, del secondo, del terzo e del quarto, mentre ha dichiarato inammissibile il sesto;
è dunque evidente che il riferimento, contenuto nel dispositivo, della statuizione di inammissibilità ad un (inesistente) settimo motivo è frutto di un mero errore materiale;occorre pertanto correggere l’errore i n questione , nel senso che, nel dispositivo dell’ordinanza n. 15503/2022, ove si legge «la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 6°, motivo, inammissibile il 7°», debba leggersi ed intendersi «la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo, inammissibile il 6°»; non si deve provvederesulle spese del procedimento di correzione.
Per Questi Motivi La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo dell’ordinanza depositata il 16 maggio 2022 , n. 15503 , R . G . n. 25975/2019 , nel senso che,ove leggesi « la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3°, il 4° e il 6°, motivo, inammissibile il 7°», debba leggersi ed intendersi:«la Corte accoglie il 5° motivo di ricorso, assorbiti il 1°, il 2°, il 3° e il 4° motivo, inammissibile il 6°». Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza 16 maggio 2022, n.15503, oggetto di correzione.
Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Terza Sezione Civile della Cort