Cassation appeal dismissed as late; court rejects revocation based on strict statutory time limits and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible due to procedural tardiness, upholding the lower court's dismissal of the original cassation request. The applicant, Enrico Palmarucci, sought to overturn a previous ruling that rejected his land redemption claim, arguing that statutory suspensions of the appeal deadline should have extended the filing window. The court meticulously calculated the applicable time limits under the Civil Procedure Code and found the appeal filed three days after the deadline expired, rejecting the applicant's mixed arguments regarding legal representation and residence-based suspensions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Art. 49 comma 4 e 9-ter del d.l. n. 189/2016: The court must strictly apply the calculated expiration of appeal deadlines, rejecting arguments that suspend the period for legal representation or residence extensions when the final date falls before the filing of the appeal.
Parole chiave
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Corte di cassazione ex art.391- biscod. proc. civ. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Presidente EMILIO IANNELLO Consigliere PAOLO SPAZIANI Rel. Consigliere Ud. 16/01/2024CC Cron. R.G.N. 05931/2023 SALVATORE SAIJA Consigliere CARLO ROSSELLO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05931/2023R.G., proposto da Enrico Palmarucci; rappresentato e difeso dall ’Avv. Giovanni Fioravanti ( ) , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Monti Lorenzo Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la revocazione dell’ordinanza n.34199/2022 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 21 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.FATTI DI CAUSA 1.Questa Corte, con ordinanza 21 novembre 2022, n. 34199, ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto da Maria Roganti ed Enrico Palmarucci nei confronti della Monti Lorenzo Immobiliare s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona 18 marzo 2016, n. 349, con cui era stata confermata la decisione del Tribunale di Macerata n.823 del 2009, di rigetto della domandadi riscatto di un terreno agricolo, originariamente proposta daMaria Roganti e da Gino Palmarucci, padre di Enrico (cui quest’ultimo era succeduto), nei confront i della Montiplast s.n.c. (acquirente del terreno), cui era succeduta la Monti Lorenzo Immobiliare s.r.l.. 2.La declaratoria di inammissibilità, per tardività, è stata fondata sul rilievo del decorso del termine “lungo” di un anno, ex art.327 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (aumentato di 31 giorni in ragione della sospensione dei termini per il periodo feriale), tra il deposito della sentenza d’appello (18 marzo 2016) e la presentazione per la notifica del ricorso per cassazione (19 febbraio 2018). 3.Per la revocazione dell’ordinanza n. 34199/2022 di questa Corte ricorre Enrico Palmarucci, sulla base diun unico, articolato motivo .
Non svolge difese l’intimata Monti Lorenzo Immobiliare s.r.l.. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.La parte ricorrente ha depositato breve memori a , con cui ha dichiarato di “riportarsi” in totoa quanto esposto nell’atto introduttivo e alle conclusioni con esso rassegnate,«con ogni eventuale correlato e conseguente provvedimento».
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso aMaria Roganti, la quale, sebbene sia l’originaria ricorrente del giudizio a quo,unitamente ad Enrico Palmarucci (figlio ed erede di Gino Palmarucci, parte originaria, deceduta nelle more dei gradi di m e rito ) , non figura neppure quale parte intimata nell’intestazione dell’odierno ricorso per revocazione, che risulta proposto esclusivamente nei confronti della Monti Lorenzo Immobiliare s.r.l.. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba esseredichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità diordinare che si proceda alrinnovo dell’atto.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità diassicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti ( ex multis, Cass., Sez.
U n . , 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). 2.Con l’ unico motivo di revocazione, Enrico Palmarucci a ssume che l’ordinanzaimpugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395 n.4 cod. proc. civ.. L’errore sarebbe consistito nell’omettere di considerare che il giudizio di legittimità introdotto con il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile coinvolgeva soggetti (parti e difensori) aventi la residenza, la sede o lo studio professionale in uno dei Comuni indicati nell’Allegato 1(Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) o nell’Allegato 2 ( Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016)al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Questo decreto-legge,convertito, con modificazioni , dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed integrato dal d ecreto - legge n.8 del 2017 (convertito dalla legge n.45 del 2017), recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, prevede, tra l’altro, che: a)per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’Allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art.49, comma 4, primo periodo); b)le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’Allegato 2(art.49, comma 9-ter, primo periodo).
Il ricorrente osserva che, se la Corte di cassazione, nell’ordinanza revocanda, avesse considerato che il ricorso “interessava” soggetti aventi la residenza,la sede o lo studio professionale in Comuni della Regione Marche (Pollenza, San Ginesio, Sarnano) colpiti dai sismi del 2016 ( recte : se avesse preso atto che le parti ricorrenti avevano la residenza nel Comune di Pollenza e che il loro difensore aveva lo Studio professionale nel Comune di San Ginesio, comuni rispettivamente compresi nel secondo e nel primo allegato al decreto-legge n. 189 del 2016), ne avrebbe escluso la tardività, in applicazione della disciplina contenuta nell’art. 49 di questo decreto-legge; sostiene che, invece, omettendo di considerare la predetta circostanza (e, conseguentemente, di applicare la predetta normativa) la Corte di legittimità avrebbe commesso un errore di fatto, legittimante il rimedio della revocazione. 3.Il ricorso è in ammissibile. 3.1.Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa e che non abbia formato oggetto di discussione nel processo; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.
Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinantedella sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643;
Cass.18/02/2014, n. 3820). 3.2.Ciò posto in generale , con il ricorso per revocazione in esame , il ricorrente allega la sussistenza di un errore di fatto nell’omessa applicazione, daparte della Corte di cassazione, della disciplina sulla sospensione dei termini processuali posta dai commi 4 e 9 - ter dell’art.49 del decreto-leggen. 189 del 2016. Èdel tutto evidente, tuttavia, che, a prescindere dalla natura di tale errore(se si tratti, cioè, di errore di fatto o di errore di diritto ; di errore di giudizio o di errore di percezione ), esso , consistendo nell’omessa applicazione di una disciplina a d una specifica fattispecie, in tanto sarebbe stato configurabile, in quanto la parte che invocava l’applicazione della disciplina avesse dedotto la sussistenza della fattispecie.
In altre parole, un consimile errore, quale che ne fosse la natura, sarebbe stato ipotizzabile – in thesi – soltanto se nel ricorso per cassazione sanzionato con la declaratoria di inammissibilità per tardività fosse stato specificamente dedotto che, al te m po del sisma del 26 agosto 2016, il difensore dei ricorrenti aveva lo Studio nel Comune di San Ginesio, mentre le parti, al tempo del sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, avevano la residenza nel Comune di Pollenza. Dinanzi a una siffatta, specifica deduzione, il Collegio avrebbe dovuto prendere atto che si integravano le fattispecie, rispettivamente, previste dall’art. 49, comma 4 (per il difensore), e 49 , comma 9 - ter (per le parti ricorrenti),e avrebbe quindi dovuto trarne le conseguenze in ordineall’applicazione della relativa disciplina sulla sospensione del decorso dei terminiprocessuali.
Peraltro, nessuna deduzione in tal senso è rinvenibile nell’originario ricorso per cassazione, nella cui intestazione (oltre che nella procura allegata allo stesso) si dà atto soltanto che, al momento della proposizionedel ricorso (19 febbraio 2018), i ricorrenti Maria Roganti ed Enrico P almarucci erano residenti a Pollenza, mentre il loro difensore, Avv. Giovanni Fioravanti, aveva lo Studio a San Ginesio; nulla invece si dice circa la residenza delle prime e l’indirizzo dello studio professionale del secondo al tempo dei sismi, rispettivamente, dell’ottobre e dell’agosto2016.
Tale omissione, del resto, trova conferma nell’odierno ricorso per revocazione, ove si ammette che nessuna deduzione era stata svolta sul punto negli atti del giudizio a quo. In difetto della deduzione delle circostanze di fatto relative al la residenzadelle parti e all a sede d ello s tudio professionale del difensore nelle date in cui si erano verificati gli eventi sismici , nessu n errore omissivo è imputabile – neppure in thesi – al Collegio che ha provvedutosul ricorso, non potendosi evidentemente rimproverare al giudice l’omessa applicazione di una disciplina processuale in mancanza degli elementi (che la parte interessata aveva l’onere di allegare) per reputare integrata la relativa fattispecie. 4.Al di là dell’esposta assorbente ragione di inammissibilità, va poi osservato che, quand’anche lo si fosse po t uto delibare nel merito , il ricorso perrevocazione sarebbe stato anche infondato.4.1.Al riguardo – escluso il cumulo della sospensione dei termini processuali (dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017), prevista dal comma 4 dell’art. 49 del decreto-legge n. 189/2016,con quella (dal 26 e 30 ottobre 2016 al 31 luglio 2017), prevista dal comma 9 - ter dello stesso art.49,può rilevarsi che l’operatività della prima disposizione, in luogo della seconda, avrebbe trovatoil suo presupposto nel tempestivo conferimento dell’incarico professionale al difensore, ovverosia nel la circostanza che le parti a vessero conferito tale incarico prima della scadenza dei termini ordinari per proporre il ricorso; in mancanza di tale presuppostoavrebbe trovato applicazione la seconda disposizione (art.49, comma 9-ter), che avrebbe consentito alle stesse parti di beneficiare della sospensione del termine per il conferimento dell’incarico.
Nella fattispecie, mentre – come si è sopra oss ervato – nulla era stato dedotto suipresupposti applicativi delle due norme nell’originario ricorso per cassazione, invece nell’odierno ricorso per revocazione, si invoca indistintamente sia l’operatività dell’art.49, comma 4 (teoricamente applicabileal difensore, essendo compreso, nell’ A llegato 1 al decreto - legge n. 189 del 2016 , il Comune di San Ginesio, ove quegli avrebbe avuto lo Studio professionale); sia l’operatività dell’art.49, comma 9-ter (teoricame nte applicabile alle parti, essendo compreso nell’Allegato 2 al medesimo decreto - legge il Comune di Pollenza, ove esse avrebberoavuto la residenza) . 4.2.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente per revocazione, deve tuttavia escludersi che,tenendo conto del peri o d o di sospensioneprevisto dall’ art. 49, comma 4, del decreto - legge n. 189 del 2016, il ricorso per cassazione, presentatoper la notifica in data 19 febbraio 2018, fosse tempestivo. In applicazione di questa disposizione, infatti, avuto riguardo alla datadella pubblicazione della sentenza di merito impugnata (18 marzo 2016), il termine di cui all’art.327 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, sarebberimasto sospeso dal 1° settembre 2016 al 31 maggio 2017 (9 mesi); la ripresadel corso del termine, dal 1° giugno 2017, avrebbe avuto luogo per un anno,sottratto il p e r iodo (di 135 giorni) dal 18 marzo 2016 al 31 luglio 2016 (13 giorni di marzo; 30 giorni di aprile; 31 giorni di maggio; 30 giorni di giugno; 31 giorni di luglio); sarebberodunque residua ti , al 31 maggio 2017, 230 giorni, che sarebbero divenuti 261 con la sospensione f eriale del 2017; il terminesarebbe quindi scaduto il 16 febbraio 2018 ( venerdì ), tre giorni prima della data di presentazione per la notifica del ricorso per cassazione (19 febbraio 2018) , il quale, pe rtanto , avreb be dovuto reputarsitardivo.
La declaratoria di inammissibilità per tardività, emessa con l’ordinanza revocanda, avrebbe quindi dovuto comunque ritenersi corretta.
5. In definitiva, il ricorso per revocazione proposto da Enrico Palmarucci deve essere dichiarato inammissibile.
6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione, stante l’indefensio della società intimata. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari