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Ordinanza — n. 5571/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Cassation order to add costs for non-party lawyer due to clerical omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5571/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed an application for material error correction regarding a previous order that omitted cost allocation for a non-party lawyer. The applicant argued the previous order failed to award costs to her despite her role as the opposing party's counsel, while the respondent claimed the deposit constituted an inadmissible new procedure. The Court ruled that since the application was entered into the docket, it converted into an official correction procedure under Article 391-bis of the Civil Procedure Code, thereby mandating the amendment of the original order to include the requested cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: When an application for correction of a Cassation order is entered into the docket, it converts into an official correction procedure, requiring the Court to amend the original order to rectify the clerical omission of cost allocation to the non-party lawyer.

Parole chiave

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material error correction non-party lawyer costs clerical omission official correction procedure Article 391-bis Civil Procedure Code cost allocation Cassation order amendment correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c., dispone che l’ordinanza n.
Art. 288, second comma, second inciso, c.p.c.
Visto l’art. 288, secondo comma, secondo inciso, si dispone che la Cancelleria annoti la presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n.
art. 391-bis cod. proc. civ
La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c., dispone che l’ordinanza n.
art. 375 c.p
4-bisdel secondo comma dell’art. 375 c.p.c.
art. 391-bis c.p
La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c., dispone che l’ordinanza n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019
P oiché il rimedio in ordine all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis), l’istanza dell’Avv.
Cass., Sez. I, sent. 31/05/2022, n. 17565
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20798/2022 R.G. proposto da: D'ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 66, presso lo studio dell’avvocato D'ATRI ROBERTO (CF: DTRRRT53R12D643H), che lo rappresenta e difende - Ricorrente - MARCHIO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLINZONA, 27, presso lo studio dell’avvocato PAROLA STEFANIA (CF: BPRLSFN56R62H501W), che lo rappresenta e difende - Resistente - avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 23471/2022 depositata il 27/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. R ILEVATO CHE :

1. L’Avv. Stefania Parola – già difensore di Stefano Marchio nel giudizio celebrato da questa Corte e recante il numero di R.G. 27315/19, che ha visto lo stesso contrapposto all’Avv. Roberto D’Atri – ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 23471/2022, del 27 luglio 2022, lamentando la mancata attribuzione, all’esito di quel giudizio di legittimità, delle spese in proprio favore, quale difensore antistatario del Marchio.

2. Fissata la trattazione nell’adunanza camerale dell’8 /02/ 2023, con “memoria” depositata il 27/01/2023, l’Avv. D’Atri ha riferito di aver avuto comunicazione di “fissazione d’udienza di ricorso già definito”, avendo solo in seguito appreso – dopo essersi recato presso la cancelleria di questa Corte – trattarsi di istanza per correzione di errore materiale e che sebbene al medesimo sia stata data comunicazione della fissazione di adunanza camerale per la trattazione della proposta istanza, la stessa non risultava essergli stata notificata.

3. Il Collegio, rilevato che “ il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod. proc. civ.”, riteneva, però, che, “qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione” (cfr. Cass.,Sez. I, sent. 31/05/2022, n. 17565).

4. Su queste basi riteneva necessario – per garantire l’effettività del contraddittorio – assicurare la comunicazione, a cura della cancelleria di questa Corte, dell’istanza suddetta depositata dalla Parola (e con essa, anche della presente ordinanza) e, per tale ragione disponeva rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, disponendo che si provvedesse nei termini appena indicati.

5. La trattazione è stata, quindi, nuovamente fissata ai sensi dell’art. 381-bis. c.p.c. in forza del n. 4-bisdel secondo comma dell’art. 375 c.p.c.

6. Nessuna delle parti ha depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. C ONSIDERATO CHE :

1. I l Collegio rileva che effettivamente l’Avvocato Stefania Parola, difensore del resistente Stefano Marchio nel giudizio sul ricorso iscritto al N.R.G. 27315-2019, definito da questa Sezione con l’ordinanza n. 23471 del 2022, figuravacome distrattaria e che in detta ordinanza è stata omessa, come emerge dal dispositivo, la distrazione delle spese liquidate a favore del Marchio, non espressamente indicato come destinatario nel dispositivo, ma certamente come tale identificabile atteso il rigetto del ricorso ed il riferimento nella pag. 11 della motivazione al principio di soccombenza come regolatore delle spese.

2. P oiché il rimedio in ordine all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis), l’istanza dell’Avv. Parola, che era da ritenere un vero e proprio ricorso, tanto che se n’è disposta l’iscrizione a ruolo, deve accogliersi.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c., dispone che l’ordinanza n. 23471 del 2022, resa nel giudizio sul ricorso iscritto al N.R.G. 27315-2019, si intenda corretta con l’aggiunta nel dispositivo alla pagina 12, dopo la parola “legge” e prima del punto, di quanto segue: “con distrazione a favore dell’Avvocato Stefania Parola”. Visto l’art. 288, secondo comma, secondo inciso, si dispone che la Cancelleria annoti la presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 23471 del 2022”. Così deciso