Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Davide Scigliano, had submitted a proposal for case definition but did not formally ask for the ruling within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and extinguished the proceedings without ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19016/2022 R.G. proposto da : SCIGLIANO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VILLAFRANCA TIRRENA VIA CALAMARO N.42 -DOMICILIO DIGIT, presso lo studio dell’avvocato LEPORE DOMENICO (LPRDNC74S01F158K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIPA ANTONINO (RPINNN56P05L950F) -ricorrente- contro ROMEO SERGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.192/2022 depositata il 28/03/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,