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Ordinanza — n. 5328/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding Article 2729 Civil Code and creditor rights in marital property transfers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5328/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The primary appellant argued that the lower court failed to prove her knowledge of her husband's debts and incorrectly applied the Civil Code regarding the validity of a marital property transfer. The court rejected these claims, ruling that the appeals were essentially attacks on the factual findings rather than valid legal questions, thus violating the requirement for admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 2729 c.c.: Appeals challenging the factual assessment of a third party's knowledge of debt in a creditor's action are inadmissible if they merely contest the evidence evaluation without raising a distinct legal issue.

Parole chiave

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Article 2729 Civil Code Creditor's Action Pauliana Marital Property Transfer Knowledge of Debt Inadmissible Cassation Appeal Factual Assessment Review Joint Liability Guarantee separazione dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisc.p.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2901 c.c.
Art. 2727 c.c.
articolo 2901 c.c
agiva ex articolo 2901 c.c.
articolo 2729 c.c
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Testo completo

NE Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA nella causa n.19911/2021 R.G. in ordine ai ricorsi proposti da: Rainero Maria Grazia, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosso Massimo; -ricorrente – Gullino Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Garrone Stefania; -ricorrente - contro Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Parola Gianmario;-controricorrente – avverso la sentenza n. 534/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevatoche: Unione di Banche Italiane S.p.A. agiva ex articolo 2901 c.c. nei confronti di Mario Gullino -che ne sarebbe stato debitore perché fideiussore di Siecab S.r.l. - e di sua moglie Maria Grazia Rainero per la cessione, formalmente gratuita, di immobili dal primo alla seconda nell’ambito della separazione coniugale; i convenuti si costituivano resistendo. Il Tribunale di Asti rigettava la domanda con sentenza del 24 settembre 2019. La banca proponeva appello, cui resistevano le controparti, e che veniva accolto dalla Corte d’appello di Torino con sentenza dell’11 maggio 2021, dichiarante l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto pubblico di trasferimento degli immobili.

La Rainero ha propostoricorso per cassazione , basato su unico motivo, illustrato damemoria. Il Gullino ha proposto ricorso per cassazione (incidentale in quanto successivo), fondato su due motivi, illustrati damemoria. La banca, nelle more divenuta società Intesa Sanpaolo S.p.A., si è difesa da entrambi i ricorsi con un unico controricorso, in parte dedicato al ricorso della Rainero e in parte a quello del Gullino. Considerato che:

1. Con unico motivo la ricorrente principale Rainero denunzia “invalidità” della sentenza ex articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., violazione e falsa applicazione dei criteri di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c. Si duole della mancanza di prova della scientia damni della ricorrente nonché dell’omesso esame di fatto decisivo e di “vizio di motivazione”. Lamenta che la corte territoriale ha erroneamenteritenuto integrata la scientia damni della ricorrente in ragione della ravvisata consapevolezza della complessiva situazione economica del coniuge, inclusa “la permanente esposizione quale garante della società per la quale aveva svolto decennale attività di impresa” (sentenza, pagina 13), laddove in realtà “ignorava le esposizioni debitorie” del marito, non essendone mai stata informata anteriormente alla citazione di primo grado della banca.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che il r a pp orto matrimoniale si è incrinato sin dal 1993, e che il marito non ha mai riferito alla moglie “i temi strettamente finanziari dell’azienda”; ancora, che i rapporti fideiussori non sono “necessariamente oggetto di discussione nel normale menage familiare” , non potendo in ogni caso affermarsi che “abbia potuto comprendere” gli effetti di debito fideiussoriosolidale. Lamenta che il giudice d’appello haravvisato la sussistenza della scientia damni sulla base di presunzionireputate “gravi precise e concordanti” e viceversa non tali, atteso anche che in un lasso di tempo di circa trent’anni Siecab è andata incontro a “continue evoluzioni”.

Si duole che inun caso di azione pauliana proprio relativa a un immobile ceduto in una separazione consensualeCass. 9635/2018 abbia ravvisato la sussistenza della scientia fraudisdella moglie in quanto la medesima lavorava nella società di cui il marito eral’amministratore, a tale stregua implicitamente riconoscendo che per la configurabilità del requisito della scientia damni“ non è sufficiente il mero rapporto di coniugio, occorrendo un quid pluris, nel caso in esame viceversa difettante.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisc.p.c. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, atteso che alla scientia damni va equiparata l’agevole conoscibilità (Cass. n. 7262/2000) nell’azione pauliana “la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l’acquirente elemento”è di per sé sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis“laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” ( così Cass. n. 161/2021 .

Conformemente v. Cass.5359/2009, Cass. ord. 1286/2019 e Cass. ord. 10928/2020 . E già Cass.5359/2009: “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.”). 3.1 Con il primo motivo il ricorrente incidentale Gullino denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto decisivo per non avere il giudice d’appello “motivato la supposta esistenza” di presunzione.

Richiama un passo motivazionale ( a pagina 12 della sentenza ) per cui l’affermazione del ricorrente di avere ignorato fino al 15 novembre 2017 la situazione patrimoniale di Siecab è “inconsistente” in quanto dal 1990 fino al 15 novembre 2017 egli “era non solo garante … ma ne ha sempre ricoperto cariche … che lo rendevano direttamente edotto della situazione economico/patrimoniale/finanziaria”; si critica il giudice d’appello per avere da ciò “ritenuto presenti le presunzioni sufficienti” per accogliere l’azione pauliana.

Si censura quindi il passo della sentenza di pagina 11 per cui è sufficiente provare la consapevolezza del debitore e del terzo “che quell’atto ledeva le ragioni creditorie” e la dimostrazione è attuabile anche con presunzioni, “che appaiono nel caso di specie grave, precise (sic) e concordanti”. Deduceche tali presunzioni non sarebbero state gravi, precise e concordanti, perché “confliggono con le prove attestanti l’impossibilità per il ricorrente di conoscere lo stato di insolvenza” della società di cui nulla più aveva a che fare; la motivazione pertanto non sarebbe “logicamente coerente, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni”.

4. Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo nonché violazione dei criteri di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c. 5.Entrambi i motivi sono ictu oculi in idonei a centrare la questione di diritto del significato dell’articolo 2729 c.c., perché in realtà sono totalmente devoluti ad una diretta critica relativa al l’accertamento di fatto , c onfliggendo con la valutazione del giudice di merito del compendio probatorio ein particolare con la valutazione nel senso dellasussistenza di adeguate prove anche presuntive. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

6. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra i ricorrenti -in via principale e incidentale- delle spese del giudizio di cassazione . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Intesa Sanpaolo S.p.A. ( già Unione di Banche Italiane S.p.A. ). e poste solidalmente a carico dei ricorrenti -in via principale e incidentale-, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra i ricorrenti -in via principale e incidentale- le spese del giudizio di cassazione. C ondanna i ricorrenti -in via principale e incidentale-al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà Intesa Sanpaolo S.p.A. ( già Unione di Banche Italiane S.p.A. ).Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu