Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5249/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares case extinguished due to plaintiff's withdrawal with cost compensation by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5249/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, a religious order, had previously lost at first instance but won on appeal against an insurance company regarding liability coverage. The court ruled that the withdrawal satisfied all conditions for case termination, including the mutual agreement to compensate legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; In case of withdrawal of the cassation appeal, the statutory provision imposing a doubled uniform contribution on the losing appellant does not apply, as it is an exceptional sanction strictly limited to cases of rejection or inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings doubled uniform contribution cost compensation cassation procedure domanda di prestazione d'assicurazione responsabilità dell'assicuratore durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 16549/2021 R.G. proposto da: Provincia Religiosa San Pietro Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Sigillò Massara eGiuseppe Sigillò Massara; -ricorrente - contro Amissima Assicurazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Capuis; - controricorrente - avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo 29 marzo 2021n.459; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI;Rilevatoche:

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 ottobre 2015, rigettando eccezione di inoperatività di polizza assicurativa claims made (poiché il contratto assicurativo invocato dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Ospedale Buccheri valeva fino al 31 maggio 2009 ma la denuncia dell’evento dannoso era avvenuta nel febbraio 2010), per quanto qui interessa, condannava Carige Assicurazioni S.p.A., in forza di polizza stipulata il 16 dicembre 2005, a manlevare la Provincia Religiosa della condanna a risarcire Rosaria Scorsone e Pietro Giglio nella misura di euro 2253,84.

La compagnia, divenuta nelle more Amissima Assicurazioni S.p.A., proponeva appello; resisteva la Provincia Religiosa. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2021, accoglieva il gravame, ritenendo valida la clausola claims made (articolo 8 delle condizioni generali di polizza) e revocando quindi la condanna. Provincia Religiosa ha presentato ricorso composto di due motivi, da cui Amissima si è difesa con controricorso. Considerato che: In data6 dicembre 2023 è stata depositata rinuncia al ricorso della ricorrente, accettata a spese compensate dalla controricorrente, chiedendosi la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Ne sussistono effettivamente i presupposti, incluso per la compensazione delle spese. La rinuncia esclude altresì il raddoppio del contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Nul