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Ordinanza — n. 5225/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection between grievances and appellate decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5225/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the municipality's six grounds of complaint did not relate to the appellate court's actual ruling. The appellate court had merely noted a settlement agreement and dismissed the dispute, while the municipality attacked facts from the prior trial. Consequently, the court ruled that the grievances were eccentric and unrelated to the effective decision, rendering the entire appeal inadmissible under Article 96 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 96, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint do not relate to the effective decision of the judgment under review, as they must address the actual content of the contested ruling.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of connection eccentric grievances effective decision Article 96 CPC settlement agreement dismissal of appeal responsabilità del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 96, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
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Testo completo

NE Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n.24017/2020 R.G. proposto da: Comune di Poggiofiorito, rappresentato e difeso dall'avvocato Gialloreto Giuseppe; -ricorrente - contro Di Girolamo Corino, rappresentato e difeso dall'avvocato Bucci Angela; -controricorrente - nonchè contro Caramanico Maria Chiara, Caramanico Rita, rappresentate e difese dagli avvocati Di Domenica Ida e Ranieri Nobile; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2092/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevatoche: Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 2 aprile 2015, in parziale accoglimento della domanda proposta da Domenico Caramanico - che aveva chiesto il pagamento di lavori effettuati per il Comune di Poggiofiorito, il quale aveva resistito -, condannava il sindaco del suddetto Comune, Corinto Di Girolamo, a pagare Maria Chiara Caramanico e Rita Caramanico, che erano subentrate per il decesso dell’originario attore, la somma di euro 20.796,05 oltre Iva e interessi legali dal 29 dicembre 2005, rigettando la condanna richiesta nei confronti del Comune.

Maria Chiara Caramanico e Rita Caramanico proponevano appello, cui resisteva Corinto Di Girolamo, che proponeva anche appello incidentale; resisteva pure il Comune stesso. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 18 dicembre 2019, dichiarava cessata la materia del contendere e interamente compensate le spese di entrambi i gradi. Il Comune ha propostoricorso per cassazione , cui hanno resistito con separati controricorsi le Caramanico - che hanno depositato pure memoria - e il Di Girolamo. Considerato che:

1. Come già sopra esposto, nella sentenza impugnata la Corte d’appello non è affatto scesa nel merito.Invero si è limitata a dare atto che la causa è stata rimessa in istruttoria, dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, “avendo le parti univocamente rappresentato di avere raggiunto un accordo transattivo” depositato dall’appellato Di Girolamo, e ad affermare quindi che sono stati raggiunti “la composizione della lite ed il venir meno … di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio”, conseguentemente dichiarando “cessata la materia del contendere” e compensando tutte le spese di lite del primo e del secondo grado (sentenza impugnata, pagine 4-5).

2. Nonostante questo inequivoco contenuto della sentenza d’appello, il Comune ha presentato un ricorsoarticolato in sei motivi (il primo nelle pagine 13-21 del ricorso, il secondo nelle pagine 21-24, il terzo nelle pagine 24-26, il quarto nelle pagine 26-29, il quinto nelle pagine 29-31 e il sesto nella pagina 31), nessuno dei quali attiene appunto a tale –unico - contenuto della pronuncia impugnata , in quanto tutte le censure afferiscono alla controversia anteriore alla transazione. Si tratta dunque di doglianzeassolutamente eccentriche, che non occorre quindi esporre e vagliare in modo specifico, e cherendono radicalmente inammissibile l’intera impugnazione.

3. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente a rifondere le spese ai controricorrenti, come liquidate il dispositivo. La mancanza, nei motivi di censura, di alcuna relazione con l’effettivo decisum della sentenza impugnata attesta ictu oculi la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c. nella misura, equitativamente determinatacome in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 3.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore delle controricorrentiCaramanica; in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore del controricorrente Di Girolamo.Condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96, terzo comma, c.p.c.di euro 3.000,00 in favore delle controricorrenti Caramanica e di euro 3.000,00 in favore del controricorrente Di Girolamo. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1