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Ordinanza Interlocutoria — n. 5211/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to First President for potential reassignment to Second Civil Section regarding condominium procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5211/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the Second Civil Section's decision to remand the case for integration of the opposing condominium. The appellants argued procedural defects, but the court noted the existence of a single precedent on incidental control of condominium resolutions. Consequently, the court determined that a definitive solution requires the Second Civil Section to decide on the precedent's validity, leading to a remand for reassignment.

Regesto Legislator

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Art. 354 c.p.c.; § 43: When a single precedent on incidental control of condominium resolutions creates doctrinal debate, the court may remand the case to the appropriate Section for a definitive decision on the precedent's validity.

Parole chiave

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condominium procedural defect incidental control of resolutions precedent reassignment Second Civil Section procedural quorum validity contributo di mantenimento coinquilino conduttore principale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 354 c.p.c.
Infine, accoglieva la domanda del Condominio e rimetteva la causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
§ 43
art. 354 c.p
Infine, accoglieva la domanda del Condominio e rimetteva la causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 37739/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4096/2020 R.G. proposto da : TANZILLI MARIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato BORGIA FRANCESCO, che larappresenta e difende unitamente agli avvocati DE STEFANO ROBERTO, CORPOLONGO ALESSANDRO; -ricorrente- contro CONDOMINIO DI VIA MIRANDOLA N 7, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALUZZO, 65, presso lo studio dell’avvocato ZOINA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6259/2019depositata il 18 ottobre 2019 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/11/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA ; udito l'Avvocato Fabio De Stefano per delega; udito l’Avvocato Elisabetta Zoina; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE ALESSANDRO,che si riporta alle conclusioni scritte; rilevato che Maria Paola Tanzilli, Flavia e Laura Di Loreto, proprietaria la prima di un appartamento ubicato al seminterrato, interessato da allagamenti determinati dall’impianto fognario condominiale, convenivano in giudizio il Condominio di via Mirandola n. 7 Roma, per sentirlo condannare all’esecuzione degli interventi necessari ad eliminare il pericolo di altri allagamenti e al risarcimento del danno; il Condominio, costituitosi, chiedeva di chiamare in causa il confinante Condominio di via Mirandola 9, sostenendo che la tubatura fognaria del Condominio di via Mirandola 7, ubicato a monte, non aveva l’imbocco diretto nel sistema fognario, ma confluiva nella tubatura del Condominio di via Mirandola 9, che si allacciava alla condotta comunale; conseguentemente sosteneva che eventuali lavori necessari per prevenire rigurgiti dalla condotta comunale non potevano che realizzarsi nella proprietà del Condominio Mirandola 9, perché collegata al collettore comunale; inoltre, detto condominio aveva, anche, effettuato lavori dell’impianto fognario nel tratto finale di sua competenza ma di uso comune, alterando le originarie quote dei pozzetti e le pendenze della canalizzazione compromettendo, così, la funzionalità del sistema delle acque reflue in danno del condominio di via Mirandola 7; pertanto, di eventuali danni imputabili all’impianto fognario doveva rispondere il Condominio di via Mirandola 9 in modo esclusivo e/o concorrente; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9387/2018, rigettata l’istanza di chiamata del terzo, condannava il Condominio di via Mirandola n. 7 all’esecuzione dei lavori di inserimento di una valvola di ritegno a valle dell’impianto fognario e realizzazione di un serbatoio per l’accumulo delle acque in eccesso, nonché al risarcimento dei danni subiti liquidati in euro 12.963,80; la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6259/2019, depositata il 18 ottobre 2019; innanzitutto, la corte territoriale rigettava l’eccezione preliminare del difetto di quorum della delibera condominiale autorizzativa a proporre appello, perché sprovvista del quorum minimo dei 500 millesimi, dal momento che la mancanza di quorum avrebbe potuto al più determinare l’annullabilità della delibera se impugnata nei 30 giorni dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti: sicché, in difetto di tale impugnazione, la delibera era valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

Infine, accoglieva la domanda del Condominio e rimetteva la causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per l’integrazione al contraddittorio nei confronti del Condominio Mirandola 9; avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, Maria Paola Tanzilli, Flavia e Laura Di Loreto; re siste con controricorso il Condominio di via Mirandola 7; il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e per l’accoglimento del terzo motivo; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che il presente ricorso concerne, in via preliminare e potenzialmente dirimente, la questione degli effetti della nullità o dell’annullabilità degli atti di gestione del condominio; orbene, a seguito della sentenza di questa Corte n. 37739/2022, unico precedente sul tema, nella dottrina specialistica è sorto un dibattito in tema di ufficioso controllo incidentale della ritualità della delibera condominiale di autorizzazione a stare in giudizio nelle cause in cui è parte un condominio; al riguardo, la peculiare importanza della questione di diritto sopra indicata e delle ricadute della sua definitiva soluzione, mediante la definitiva stabilizzazione dell’unico precedente o la sua piena rimeditazione, rende di immediata evidenza l’opportunità che sulla medesima sia chiamata a decidere la Sezione cui la materia è, come detto, tabellarmente devoluta: che, a termini delle vigenti tabelle pluriennali (§ 43), è la Seconda civile; si rende necessario, pertanto, procedere come in dispositivo per la riconsiderazione dell’assegnazione del presente affare a questa Sezione e l’eventuale sua riassegnazione come su indicato: di tanto investendo il Dirigente dell’Ufficio e, cioè, la signora Prima Presidente della Corte, cui compete il potere di assegnare gli affari e, di conseguenza, di rivedere – se del caso , ovvero ricorrendone i presupposti – i precedenti provvedimenti al riguardo adottati, anche su sua delega; p. q. m. dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale riassegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile.

Così dec